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Document JOL_2003_120_R_0024_01

2003/336/CE: Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) - Protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

GU L 120 del 15.5.2003, pp. 24–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0336

2003/336/CE: Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 15/05/2003 pag. 0024 - 0025


Decisione del Consiglio

del 14 aprile 2003

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(2003/336/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1o febbraio 1998 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra(1).

(2) L'articolo 75 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di standardizzazione e di valutazione della conformità si deve cercare di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) L'articolo 113, paragrafo 2, dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al comitato di associazione i suoi poteri.

(4) L'articolo 2 della decisione 98/180/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1997, relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra(2), stabilisce le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione e di comitato di associazione.

(5) L'articolo 14 della decisione n. 1/1998 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Estonia, dall'altro, del 23 febbraio 1998, relativa al regolamento interno(3), prevede che il comitato di associazione possa istituire sottocomitati o gruppi che lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti.

(6) Il progetto di protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il 6 marzo 2003 a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

(7) Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al Consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati del protocollo.

(8) Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

(9) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di approvare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo con la Repubblica di Estonia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in seguito denominato "il protocollo"), nonché la dichiarazione allegata.

Il testo del protocollo e della dichiarazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo.

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, a norma degli articoli 10, 11 e 14, lettera c), del protocollo;

b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, a norma degli articoli 3, 12 e 14, lettere d) ed e) e delle sezioni III e IV degli allegati del protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ascensori e sicurezza dei giocattoli;

c) se necessario, risponde a richieste a norma dell'articolo 11 e delle sezioni III e IV degli allegati del protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ascensori e sicurezza dei giocattoli.

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione per quanto riguarda:

a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del protocollo;

b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b), del protocollo;

c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, del protocollo;

d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati del protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ascensori e sicurezza dei giocattoli;

e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della reciproca accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

3. In tutti gli altri casi la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di comitato di associazione in applicazione del protocollo è determinata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Giannitsis

(1) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

(2) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 1.

(3) GU L 73 del 12.3.1998, pag. 17.

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