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Document 32003D0261

    2003/261/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4483]

    GU L 103 del 24.4.2003, p. 50–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/261/oj

    32003D0261

    2003/261/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4483]

    Gazzetta ufficiale n. L 103 del 24/04/2003 pag. 0050 - 0062


    Decisione della Commissione

    del 27 novembre 2002

    relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH

    [notificata con il numero C(2002) 4483]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/261/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai suddetti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) Con lettera del 29 dicembre 1999 la Germania ha informato la Commissione riguardo agli aiuti di Stato a favore di Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH (in appresso "Ambau"). Tale misura è stata registrata con il numero NN 11/2000. Con lettere del 21 gennaio, del 15 maggio e 26 ottobre 2000 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. La Germania ha risposto con lettere del 4 aprile, del 22 giugno e del 14 dicembre 2000.

    (2) Con lettera del 16 marzo 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto e ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni(2). Il procedimento è stato registrato con il numero C 15/2001. Le osservazioni presentate dalla Germania sono pervenute il 19 e il 20 giugno 2001. Le osservazioni dell'impresa beneficiaria sono pervenute con lettera del 28 giugno 2001. Con lettera del 28 dicembre 2001 la Commissione ha comunicato alla Germania di aver esteso il procedimento a misure concesse presumibilmente nel quadro di regimi di aiuti approvati e ha invitato nuovamente gli interessati a presentare le loro osservazioni(3). Le osservazioni della Germania in merito all'ampliamento del procedimento sono pervenute il 7 febbraio 2002. Con lettera del 16 settembre 2001 la Commissione richiedeva ulteriori informazioni, che la Germania ha trasmesso con lettera del 17 ottobre 2001. Altre osservazioni da parte dell'impresa beneficiaria sono pervenute con lettera del 23 maggio 2002.

    II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

    1. Impresa beneficiaria

    (3) Il presente procedimento ha come oggetto misure di finanziamento per la ristrutturazione dell'unità aziendale sita a Gräfenhainichen di Ambau, un'impresa con sede nei nuovi Länder federali che opera nell'ambito della costruzione di impianti. Ambau gestisce due unità di produzione nei nuovi Länder federali. Una di queste unità si trova a Sperrenberg, nel Brandeburgo, l'altra a Gräfenhainichen, nella Sassonia-Anhalt.

    (4) L'unità aziendale di Gräfenhainichen era in precedenza di proprietà di Anhaltiner Stahl- und Anlagenbau (in appresso "ASTA"), un'ex impresa di proprietà statale. Nel 1990 l'ASTA divenne di proprietà della Treuhandanstalt (in appresso "THA") e nel 1992 è stata privatizzata tramite un Management-Buy-Out (in appresso "MBO"). Nel 1996 ASTA ha subito perdite per un ammontare di 7,5 milioni di DEM e ha dovuto dichiarare fallimento. Il curatore fallimentare ha gestito l'azienda ASTA fino alla fine del 1997.

    (5) Nel dicembre del 1997 Ambau ha rilevato la produzione di ASTA nonché 92 dei 270 ex dipendenti. Prima dell'acquisizione Ambau contava nel proprio stabilimento di Sperrenberg 42 dipendenti. Perciò dopo il trasferimento dell'attività di ASTA ad Ambau l'impresa contava circa 130 dipendenti. Da allora il numero dei dipendenti non è aumentato considerevolmente. Durante l'esercizio finanziario 2000/2001 Ambau aveva alle sue dipendenze 139 persone di cui 25 a Sperrenberg e 114 a Gräfenhainichen. I proprietari di Ambau sono due imprenditori privati soci al 50 %.

    (6) Il 4 dicembre del 1997 Ambau ha stipulato un contratto di locazione con il curatore fallimentare relativo alle attività di ASTA. Nel gennaio 1998 il Grundstücksfonds Sachsen-Anhalt (in appresso "GSA"), che appartiene a un ente pubblico, ha rilevato le attività dal curatore fallimentare e in seguito ha stipulato un contratto di locazione a lungo termine con Ambau. Nei primi dieci anni il contratto poteva essere rescisso solo in caso di "circostanze straordinarie" ai sensi del Codice civile tedesco (BGB)(4). In questa fase iniziale Ambau aveva anche la possibilità di acquistare le attività. Ambau, secondo il contratto, è responsabile della manutenzione e ristrutturazione dell'azienda. Nonostante l'intenzione originaria degli investitori di fondare una nuova società, su richiesta dei creditori l'unità aziendale a Gräfenhainichen è stata integrata nella società Ambau GmbH.

    2. La ristrutturazione

    (7) I problemi principali, che avevano causato le difficoltà di ASTA, erano rappresentati da una gestione carente e dalla mancanza di un chiaro profilo del prodotto. Secondo le indicazioni della Germania ASTA ha evaso quasi ogni commessa disponibile, senza tenere conto della redditività e senza avere un piano industriale preciso.

    (8) Il piano di ristrutturazione prevedeva un periodo di tre anni per la ristrutturazione, dal 1998 al 2001. Secondo il nuovo progetto, l'unità aziendale di Ambau a Gräfenhainichen dovrebbe specializzarsi in poche attività principali. Da un lato, considerata la crescente importanza delle fonti di energia rinnovabili, dovrebbe concentrarsi sulla produzione di componenti per le nuove tecnologie quali l'energia eolica. Dall'altro dovrebbe produrre altri componenti per centrali elettriche quali turbine e sistemi di evacuazione dei gas. Inoltre l'azienda dovrebbe specializzarsi nel montaggio di forni per l'industria metallurgica e chimica nonché nella produzione di costruzioni in acciaio di grandi dimensioni quali ponti e torri.

    (9) Il nuovo profilo dei prodotti ha reso necessario un incremento delle risorse aziendali (scorte e fondi) nonché lo sviluppo di una nuova clientela. Inoltre si sono dovuti sostituire i macchinari ormai obsoleti e si sono dovute ridurre le infrastrutture sovradimensionate, che originariamente hanno comportato costi fissi eccessivi.

    (10) I principali investimenti nell'ambito della ristrutturazione hanno riguardato la modernizzazione degli impianti di produzione, la sostituzione e manutenzione di alcuni macchinari nonché l'introduzione di nuovi sistemi informatici e software. I costi di ristrutturazione in origine sono stati stimati in 11249000 DEM.

    (11) Il piano prevedeva originariamente il seguente sviluppo economico:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Misure di finanziamento statali per la ristrutturazione

    (12) Prima di decidere l'avvio della procedura le seguenti misure sono state indicate come fondi pubblici concessi per la ristrutturazione in seguito all'acquisizione nel 1997:

    Tabella 1

    Misure inizialmente indicate come fondi pubblici

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Contributi finanziari da altre fonti

    (13) In base alle indicazioni rese dalla Germania prima della decisione di avvio della procedura, il finanziamento per la ristrutturazione comprendeva i seguenti contributi dell'impresa beneficiaria e di fonti private:

    Tabella 2

    Misure inizialmente indicate come contributi privati

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. Analisi di mercato

    (14) Nell'unità aziendale a Gräfenhainichen Ambau opera nel settore delle macchine di impiego generale (NACE Rev. 1 29.1 e 29.2) nonché delle macchine per impieghi speciali (NACE Rev. 1.29.4 e 29.5).

    (15) Secondo le prime informazioni Ambau ha registrato tra il 1998 e il 1999 il 30 % del fatturato in Germania e il 70 % grazie alle esportazioni dirette e indirette. Alla fine del 1998 sul mercato tedesco la quota di Ambau nell'ambito della costruzione di impianti per il settore dell'energia eolica ammontava al 2,5 % e nell'ambito delle attrezzature per l'industria metallurgica e chimica allo 0,089 %. Secondo le indicazioni della Germania la quota di Ambau sul mercato europeo non era abbastanza significativa da poter essere riportata in percentuale. I singoli settori hanno portato durante l'anno finanziario 2000/2001 al fatturato di 18,5 milioni di DEM suddiviso come segue: turbine elettriche (35 %); impianti ad energia eolica (35 %); macchinari per l'industria della lavorazione dei metalli e per la costruzione nonché la riparazione di macchine (30 %).

    (16) Secondo le indicazioni trasmesse inizialmente la capacità dell'unità di produzione di Gräfenhainichen sarebbe rimasta invariata.

    6. Decisioni di avvio ed estensione del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

    (17) Nella decisione di avvio della procedura, gli aiuti sono stati valutati in base agli orientamenti comunitari per la valutazione degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(5) del 1994 (in appresso "orientamenti comunitari del 1994"), poiché gli aiuti sono stati concessi prima della pubblicazione dei nuovi orientamenti(6) avvenuta nel 1999 (in appresso "orientamenti comunitari del 1999").

    (18) Nella decisione di avvio della procedura la Commissione ha espresso i propri dubbi in relazione ai punti seguenti e si è chiesta:

    a) se il contratto di locazione tra GSA e l'investitore contenga aiuti, considerato che GSA è un ente pubblico e la Commissione non ha avuto a disposizione informazioni sufficienti per valutare se il contratto sia stato stipulato in base alle condizioni di mercato;

    b) se gli aiuti ad-hoc concessi all'impresa soddisfino alle condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari del 1994. In particolare ci si chiede:

    i) se l'impresa beneficiaria sia ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione;

    ii) se, considerando le limitate risorse dell'impresa e in particolare il capitale in calo della stessa, il piano di ristrutturazione sia adatto a ristabilire la redditività dell'impresa entro un arco di tempo ragionevole;

    iii) se gli aiuti non abbiano falsato la concorrenza in modo inaccettabile, poiché secondo le informazioni di mercato disponibili al momento della decisione di avvio della procedura non è stato possibile escludere che Ambau abbia dovuto ridurre la propria capacità e in quel momento è stato solo dichiarato che la capacità non era stata incrementata;

    iv) se gli aiuti siano stati proporzionali ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione, poiché non era chiaro se le misure 8 e 9 della tabella 2 potessero essere valutate come contributi dell'impresa beneficiaria provenienti da fondi propri o da finanziamenti esterni. La misura 8, il prestito rifinanziato da DtA, è stata evidentemente in parte finanziata con fondi pubblici e ha potuto così includere un aiuto di Stato. Non era affatto chiaro se la misura 9, il prestito della Sparkasse, fosse stata utilizzata per l'unità aziendale di Sperrenberg o per quella di Gräfenheinichen.

    (19) Inoltre poiché non era chiaro se la garanzia a copertura del 56 % del Land Sassonia-Anhalt (misura 6 della tabella 1) nonché la partecipazione senza diritto di voto di WSA [misura 7(7)] fossero conformi ai regimi in base ai quali erano state concesse su indicazione della Germania, la Commissione intima alla Germania di comunicare le opportune informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(8).

    (20) La Germania ha in seguito comunicato le informazioni aggiuntive relative all'applicazione dei regimi di aiuto. Per quanto concerne la garanzia a copertura del 56 % [misura 6(9)] la Germania ha informato la Commissione del fatto che questa misura era stata concessa ad Ambau nel 1996, quindi prima dell'acquisizione dell'azienda ASTA di Gräfenhainichen e per questo motivo non era stata concessa ad un'impresa in difficoltà. In relazione alla partecipazione senza diritto di voto [misura 7(10)] la Germania ha informato la Commissione del fatto che questa misura era stata concessa effettivamente nell'ambito di un altro regime di aiuti rispetto a quello indicato inizialmente(11). Considerando il prestito DtA [misura 8(12)], originariamente classificato come contributo dell'impresa beneficiaria, la Germania ha corretto le proprie indicazioni e ha stabilito che questa misura era stata finanziata nell'ambito di un regime di aiuti(13) e di conseguenza doveva essere considerata come aiuto esistente.

    (21) Nella decisione di estensione del procedimento la Commissione ha stabilito in relazione alla garanzia a copertura del 56 % [misura 6(14)] che questa non dovrebbe essere più esaminata, poiché secondo le informazioni aggiuntive essa evidentemente soddisfa le condizioni del corrispondente regime. Inoltre la Commissione è dell'opinione che la partecipazione senza diritto di voto (misura 7) non soddisfi alle condizioni del regime di aiuti citato dalla Germania, poiché viene cumulata con altre misure per la ristrutturazione; essa deve di conseguenza essere classificata come aiuto ad-hoc. Anche il prestito di DtA (misura 8) deve essere classificato come aiuto ad-hoc, poiché il tasso di interesse è inferiore a quello previsto nel regime di aiuti citato dalla Germania e la misura non è stata concessa, come previsto dal regime, nei primi quattro anni dopo la costituzione dell'impresa.

    (22) Entrambi le misure devono perciò essere considerate, ai fini della presente decisione, anch'esse come aiuti individuali.

    III. LE ARGOMENTAZIONI DELLA GERMANIA E DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

    (23) Durante il procedimento formale la Germania ha fornito le seguenti informazioni nuove o modificate. Queste contengono anche le argomentazioni dell'impresa beneficiaria, giunte dopo le decisioni concernenti l'avvio e l'estensione del procedimento.

    (24) Per quanto concerne il nuovo contratto di locazione tra Ambau e il GSA la Germania ha fornito una perizia eseguita da esperti, secondo la quale per determinare il canone di locazione si dovrebbe tenere effettivamente conto dello stato estremamente scadente degli edifici, alla cui riparazione e manutenzione Ambau è tenuta per contratto nonché del fatto che Ambau ha rilevato anche l'amministrazione e la manutenzione di parti degli edifici che essa stessa non ha utilizzato.

    (25) La Germania afferma che, prima dell'acquisizione dell'azienda di ASTA a Gräfenhainichen, Ambau era un'impresa molto piccola con risorse limitate e meno di 50 dipendenti. Tra il 1993 e il 1997 Ambau ha realizzato mediamente un utile di circa 20000 DEM su un fatturato annuo di 10 milioni di DEM. Inoltre la Germania asserisce che l'attività iniziale a Sperrenberg ha richiesto solo un minimo capitale d'esercizio poiché ha interessato soprattutto lavori di montaggio. La nuova attività a Gräfenhainichen invece richiede un capitale d'esercizio nettamente superiore che Ambau avrebbe potuto finanziare esclusivamente fondi propri. L'acquisizione delle commesse in corso di ASTA ha inoltre determinato perdite per un ammontare di 1,2 milioni di DEM. Perciò l'acquisizione dell'attività di ASTA ha comportato una riduzione del capitale proprio di Ambau nonché un aumento delle passività dell'impresa.

    (26) La Germania ha inoltre fornito informazioni secondo le quali tutte le misure finanziarie statali sono state utilizzate esclusivamente per la ristrutturazione dell'azienda di Gräfenhainichen.

    (27) Per quanto concerne l'attuabilità del piano di ristrutturazione la Germania sottolinea che la quota di capitale proprio effettiva di Ambau è più elevata di quella indicata nei dati dell'impresa, poiché gli aiuti ricevuti all'inizio devono essere registrati nel bilancio annuale come passività finché non sono stati autorizzati dalla Commissione.

    (28) Inoltre sono state fornite le seguenti informazioni relative all'effettivo sviluppo economico di Ambau:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (29) Per quanto riguarda una possibile distorsione della concorrenza la Germania ha fornito ulteriori informazioni di mercato secondo le quali i mercati per la costruzione di impianti e in particolare per l'energia eolica sono in crescita. La Germania ha affermato che dopo la ristrutturazione è stato ridotto il numero totale di ore potenziali di produzione a Gräfenhainichen rispetto a quelle di ASTA prima dell'acquisizione. Le capacità dell'unità aziendale di Sperrenberg sono rimaste inalterate. Le effettive quote di mercato di Ambau nei suoi principali settori di attività sono rappresentate come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (30) Per quanto concerne la domanda se gli aiuti siano proporzionali ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione, la Germania ha risposto alla Commissione che i costi effettivi di ristrutturazione sono ammontati a 15,3 milioni di DEM costituiti dai seguenti importi (in milioni di DEM):

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    La tabella contiene cifre arrotondate.

    (31) Per quanto concerne il prestito della Sparkasse Teltow [misura 9(15)] la Germania riferisce che questo è stato utilizzato per la ristrutturazione dell'unità di Gräfenhainichen. Per questa ragione deve essere considerato come un contributo per la ristrutturazione dell'impresa beneficiaria.

    (32) Inoltre il personale ha accettato una deroga al contratto di lavoro collettivo che consente risparmi pari a 1919000 DEM e i fornitori di Ambau hanno concesso dilazioni per le scadenze dei pagamenti per un totale di 2150000 DEM. Entrambi dovrebbero essere considerati come contributi per la ristrutturazione dell'impresa beneficiaria.

    (33) In riferimento alla domanda se la misura 7 indicata alla tabella 2, vale a dire la partecipazione senza diritto di voto di WSA, soddisfi alle condizioni del regime indicato dalla Germania, quest'ultima rettifica le precedenti indicazioni secondo le quali essa rappresenta un aiuto esistente e ora afferma che questa misura deve essere considerata come un aiuto ad-hoc.

    (34) In riferimento alla domanda se il prestito di DtA (misura 8 della tabella 2) soddisfi le condizioni del regime indicato dalla Germania, quest'ultima sostiene che il regime, in casi eccezionali, permette l'inosservanza del termine previsto di quattro anni per la concessione degli aiuti. Inoltre i tassi di interesse da applicarsi nell'ambito del regime sono flessibili ed effettivamente ridotti. Perciò le condizioni del prestito non superano ancora l'intensità di aiuto prevista dal regime.

    (35) In base alle nuove informazioni la ristrutturazione risulta finanziata come segue:

    Tabella 3

    Misure indicate come contributi pubblici, dopo la decisione di avvio della procedura((Cfr. anche tabella 1.))

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tabella 4

    Misure indicate come contributi privati dopo la decisione di avvio della procedura((Cfr. anche tabella 2.))

    >SPAZIO PER TABELLA>

    IV. VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

    (36) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure contemplate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che non siano aiuti esistenti di norma sono incompatibili con il mercato comune a meno che ad esse non siano applicabili le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 o 3, del trattato CE.

    1. Aiuti di Stato

    (37) In considerazione delle informazioni aggiuntive fornite dalla Germania e in particolare dello studio degli esperti per il nuovo contratto di locazione tra Ambau e GSA, secondo il quale nel canone di locazione sono stati considerati gli oneri finanziari straordinari correlati all'oggetto della locazione, la Commissione afferma che i dubbi relativi al fatto che il contratto potesse comprendere aiuti di Stato sono stati fugati.

    (38) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE è applicabile a tutte le altre misure finanziarie della Germania a favore dell'impresa beneficiaria. La Commissione rileva che il Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in appresso "BvS"), come il suo predecessore THA, ha il compito di portare a termine la privatizzazione di imprese statali situate nei nuovi Länder federali. Il BvS fa parte dell'amministrazione federale alla quale è tenuto a rendere conto. Pertanto le misure concesse da questo ente devono ritenersi misure statali.

    (39) Tutte le misure concesse dalla Germania conferiscono a una determinata impresa vantaggi economici che essa non avrebbe ottenuto da fonti private. Si tratta pertanto di aiuti atti a falsare la concorrenza. In considerazione del tipo di aiuti e della presenza di scambi intracomunitari nei settori in cui l'impresa beneficiaria opera, le misure finanziarie concesse rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (40) Dato che la rinuncia al rimborso del prestito di BvS per un ammontare di 1 milione di DEM [misura 1(16)] non è stata evidentemente concessa sulla base di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione, essa deve essere valutata nella presente decisione come aiuto ad-hoc.

    (41) In merito all'aiuto di Stato concesso presumibilmente nell'ambito di regimi approvati è possibile rilevare che, in particolare sulla base delle informazioni aggiuntive fornite dalla Germania, le misure da 2 a 6(17) nonché la misura 8(18) soddisfano chiaramente le condizioni stabilite dal corrispondente regime di aiuti. Tali misure non devono pertanto essere ulteriormente esaminate nella presente decisione.

    (42) Per quanto concerne la partecipazione senza diritto di voto di WSA per un ammontare di 1,5 milioni di DEM [misura 7(19)], che in base alle prime indicazioni della Germania era stata concessa conformemente a un regime di aiuti autorizzato, la Germania comunica alla Commissione che questa misura non rientra tra le disposizioni del regime citato inizialmente. Anche questa misura deve di conseguenza essere considerata come un aiuto ad-hoc.

    (43) Di conseguenza, ai fini della presente decisione gli aiuti pari a 2,5 milioni di DEM [misure 1 e 7(20)] devono essere esaminati per quanto riguarda la loro compatibilità con il mercato comune.

    (44) La Commissione inoltre rileva che la Germania non ha fatto fronte al proprio obbligo, di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di informare puntualmente la Commissione riguardo agli aiuti previsti. Da un punto di vista formale si tratta pertanto di aiuti illegali. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che gli aiuti siano incompatibili con il mercato comune. Di conseguenza occorre esaminare le singole misure alla luce dell'articolo 87 del trattato CE.

    2. Deroghe previste dall'articolo 87, del trattato CE

    (45) All'articolo 87, paragrafi 2 e 3, sono stabilite le condizioni in base alle quali gli aiuti sono compatibili con il mercato comune o possono essere considerati tali. In questo caso è applicabile l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), poiché lo scopo degli aiuti in questione era quello di consentire la ristrutturazione dell'impresa beneficiaria e poiché non è stata applicata, né può essere applicata, alcuna deroga prevista ai paragrafi 2 e 3.

    (46) Nei suoi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà la Commissione ha illustrato dettagliatamente le condizioni per un esercizio positivo del proprio potere discrezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Poiché, dalle informazioni fornite dalla Germania, è emerso che tutti gli aiuti erano stati concessi all'impresa beneficiaria prima della pubblicazione degli orientamenti del 1999, secondo il punto 101 di tali orientamenti agli aiuti in questione sono applicabili gli orientamenti del 1994.

    (47) Nella decisione di avvio della procedura la Commissione ha espresso alcuni dubbi riguardo all'effettivo rispetto delle condizioni stabilite dagli orientamenti del 1994.

    a) Ammissibilità agli aiuti alla ristrutturazione

    1) Imprese in difficoltà

    (48) Secondo gli orientamenti comunitari del 1994, sono ammissibili agli aiuti per la ristrutturazione imprese che si trovano in difficoltà e sono incapaci di una ripresa facendo affidamento sulle proprie risorse o con fondi degli azionisti nonché con capitali provenienti da fonti esterne. Negli orientamenti comunitari del 1994 non viene data una chiara definizione di impresa in difficoltà. Sono quindi descritti i tipici sintomi di imprese in tale situazione: un peggioramento della redditività o un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un aumento delle scorte, un'eccessiva capacità produttiva, una riduzione del cash-flow, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi nonché un basso valore del capitale netto. In casi particolarmente gravi l'impresa può già essere insolvente o in liquidazione (paragrafo 2.1 degli orientamenti del 1994).

    (49) Innanzitutto occorre accertarsi che ASTA, prima dell'acquisizione della sua attività da parte di Ambau, presentasse le caratteristiche indicate al punto 2.1 degli orientamenti comunitari del 1994, che hanno infine costretto l'impresa a dichiararsi insolvente e a dichiarare fallimento. Pertanto ASTA era stata considerata idonea a ricevere gli aiuti per la ristrutturazione, prima che la sua attività passasse ad Ambau. Quindi occorre rilevare che Ambau prima dell'acquisizione dell'attività di ASTA era un'impresa in attivo. Le misure esaminate nella presente decisione sono state concesse dopo il passaggio dell'attività di ASTA ad Ambau. Occorre pertanto verificare se Ambau dopo il passaggio fosse idonea a ricevere gli aiuti alla ristrutturazione.

    (50) Di norma, da un investitore con solide basi finanziarie che integra un'impresa nella propria società ci si può aspettare che finanzi la ristrutturazione con fondi propri o con finanziamenti provenienti da fonti esterne. Di conseguenza un investitore con solide basi finanziarie, che integra un'impresa in difficoltà nella propria società, senza trovarsi egli stesso in difficoltà, non può, in linea di principio, essere considerato idoneo a ricevere gli aiuti alla ristrutturazione.

    (51) Gli orientamenti comunitari del 1994 (punto 3.2.4) sono tuttavia meno restrittivi per quanto concerne gli aiuti alla ristrutturazione destinati alle PMI. Nel presente caso i problemi specifici dell'impresa, inerenti alla sua natura di PMI, hanno reso necessaria l'incorporazione giuridica dell'impresa da ristrutturare. Ambau è un'impresa molto piccola con risorse limitate che al momento dell'acquisizione era anche nettamente più piccola di ASTA. Anche dopo l'incorporazione Ambau è rimasta la stessa, una PMI con accesso limitato ai finanziamenti esterni, i cui investitori erano due imprenditori privati che non erano sostenuti da un gruppo più grande.

    (52) Dalle informazioni fornite dalla Germania si deduce che gli aiuti sono stati impiegati esclusivamente per la ristrutturazione dell'azienda a Gräfenhainichen (ex ASTA) e non per finanziare altre attività dell'impresa. In quanto impresa indipendente l'unità di Gräfenhainichen avrebbe potuto essere considerata idonea a ricevere aiuti alla ristrutturazione. L'incorporazione giuridica dell'azienda di Gräfenhainichen in Ambau ha avuto luogo esclusivamente su richiesta dei creditori, al fine di ottenere sufficienti garanzie per i crediti concessi. Questa incorporazione giuridica era dovuta alle risorse molto limitate di Ambau. I due investitori hanno già partecipato al piano di finanziamento con garanzie a copertura, rappresentate dai loro patrimoni personali. Al fine di ottenere altri fondi da fonti esterne non restava loro che mettere a disposizione quali garanzie la loro unità aziendale di Sperrenberg. Tuttavia non era possibile rinunciare a questi finanziamenti supplementari dato che Ambau, al momento dell'acquisizione, non disponeva di capitale sufficiente per il finanziamento e la ristrutturazione della nuova unità aziendale acquisita a Gräfenhainichen.

    (53) Pertanto, date le particolari circostanze del caso, l'incorporazione non è avvenuta al fine di unificare le attività delle due unità aziendali ma esclusivamente per ragioni esterne, vale a dire al fine di ottenere finanziamenti da fonti esterne. In questo caso solo i problemi dell'impresa inerenti alla sua natura di PMI hanno reso necessaria l'incorporazione giuridica dell'azienda fondamentalmente ammissibile all'aiuto nell'impresa dell'investitore, al fine di migliorare le garanzie. Una simile situazione potrebbe essere equiparata a una modifica dell'assetto proprietario dell'impresa in difficoltà. Ai sensi degli orientamenti comunitari del 1994 l'ammissibilità di un'impresa agli aiuti non viene tuttavia influenzata da modifiche dell'assetto proprietario.

    (54) In considerazione delle circostanze particolari in cui si è trovata l'impresa come PMI, gli aiuti alla ristrutturazione per l'azienda di Ambau a Gräfenhainichen possono essere valutati sulla base degli orientamenti comunitari del 1994.

    2) Acquisizione dell'azienda in difficoltà

    (55) Il trasferimento dell'attività di ASTA in fallimento ad Ambau deve essere considerato come la creazione di una nuova impresa proveniente da un fallimento. In linea di principio un'impresa di recente costituzione non è considerata ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione anche se si trova in difficoltà fin dall'inizio. In circostanze eccezionali, tuttavia, nei nuovi Länder la Commissione applica per prassi gli orientamenti comunitari del 1994 alle cosiddette operazioni di salvataggio ("Auffanglösungen")(21), purché realizzate prima della fine del dicembre 1999. Questa eccezione si applica qualora l'attività dell'impresa venga proseguita e non si tratti di una semplice vendita di singoli beni patrimoniali(22).

    (56) Tale rilevamento dell'azienda di Gräfenhainichen sul piano economico è molto simile alle cosiddette operazioni di salvataggio ("Auffanglösungen"), poiché gli investitori hanno ripreso l'intera attività di ASTA nonché una parte considerevole dei dipendenti. Considerato che attualmente Ambau ha soltanto affittato le attività di Gräfenhainichen, ci si chiede se questo caso possa essere considerato come rilevamento di un'azienda in difficoltà.

    (57) Gli investitori inizialmente avevano previsto di acquistare le attività dell'unità aziendale di Gräfenhainichen. Tuttavia a causa delle limitate risorse di Ambau al momento del rilevamento ciò non è stato possibile, poiché i fondi finanziari disponibili erano già stati completamente utilizzati per altre misure di ristrutturazione. In questo contesto si rileva inoltre che Ambau non ha ricevuto alcun aiuto per l'acquisto delle attività, sebbene ciò sarebbe stato autorizzato dalla Commissione ai sensi degli orientamenti comunitari del 1994. Per questo Ambau ha stipulato un contratto di locazione a lungo termine per l'intera azienda, che prevedeva anche la possibilità di acquisto delle attività. Gli obblighi contrattuali quali il limitato diritto di rescissione e l'obbligo di manutenzione miravano a legare a lungo termine gli investitori all'azienda. Ambau ha investito successivamente 1,7 milioni di DEM per il ripristino dell'azienda. Ambau ha ripreso le commesse in corso di ASTA, a causa delle quali si sono avute perdite pari a 1,2 milioni di DEM. Inoltre i due investitori hanno messo a disposizione per la ristrutturazione la loro azienda di Sperrenberg nonché garanzie personali.

    (58) Il contratto di locazione per le attività è stato quindi stipulato non a causa di un impegno insufficiente da parte degli investitori per la ristrutturazione bensì a causa delle loro limitate risorse finanziarie. Con il contratto di locazione l'investitore ha ripreso l'intera azienda e non solo i singoli beni patrimoniali. L'impegno degli investitori per l'azienda è stato confermato dal contratto di locazione a lungo termine con opzione di acquisto nonché dagli investimenti e dal trasferimento di personale a Gräfenhainichen. Inoltre sono state acquisite insieme alle commesse in perdita le attività iniziali con le inerenti difficoltà. Infine gli investitori hanno corso considerevoli rischi personali, che sono connessi al successo della ristrutturazione. Ambau ha perciò acquisito effettivamente un'azienda in difficoltà, sebbene non sia diventata la proprietaria delle attività.

    (59) Alla luce di quanto precede, Ambau era ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione dell'azienda in difficoltà di Gräfenhainichen ai sensi degli orientamenti comunitari del 1994.

    b) Ripristino della redditività

    (60) Ai sensi degli orientamenti comunitari del 1994 il piano di ristrutturazione dovrebbe ripristinare la redditività entro un periodo di tempo ragionevole; trascorso tale periodo l'impresa deve essere in grado di affrontare la concorrenza sul mercato, facendo affidamento sulle proprie risorse. Questa ripresa deve essere principalmente frutto di misure di risanamento interno dell'impresa e dovrebbe comportare l'abbandono delle attività che strutturalmente comportano perdite.

    (61) Per quanto concerne l'attuabilità del piano di ristrutturazione sono sorti dubbi sul fatto che l'impresa fosse nella posizione di raggiungere gli obiettivi del piano, considerato lo scarso capitale proprio dell'impresa. La Germania ha fornito informazioni aggiuntive in base alle quali la quota minima di capitale proprio è da attribuire al fatto che gli aiuti sono stati registrati come passività finché non sono stati approvati dalla Commissione. Inoltre la quota di capitale proprio non rappresenta il fattore decisivo per la valutazione delle prospettive di successo del piano. Ora va rilevato che con la notevole riduzione del personale nell'unità aziendale di Gräfenhainichen, la modernizzazione degli impianti di produzione nonché la concentrazione su alcune attività chiave sono stati affrontati in modo adeguato i problemi principali che avevano causato le difficoltà di ASTA. Da qui si può dedurre che il piano di ristrutturazione, che prevedeva che l'unità di Gräfenhainichen ritornasse ad essere redditizia entro due o tre anni, era idoneo a ripristinare la redditività dell'impresa.

    (62) I dubbi iniziali della Commissione riguardo all'idoneità del piano di ristrutturazione a ripristinare la redditività dell'impresa sono perciò stati fugati. Le presenti conclusioni sono chiaramente confermate dall'effettivo sviluppo economico dell'impresa.

    c) Prevenzione di distorsioni inaccettabili della concorrenza

    (63) Altra condizione stabilita dagli orientamenti comunitari del 1994 è che occorre controbilanciare, nei limiti del possibile, gli effetti negativi sulla concorrenza. Di conseguenza si dovrebbe ridurre la capacità dell'impresa qualora quest'ultima operi su mercati nei quali esistano sovraccapacità produttive.

    (64) In base alle informazioni messe a disposizione prima della decisione di avvio della procedura non è stato possibile stabilire se Ambau fosse tenuta a ridurre la propria capacità.

    (65) La Germania ha fornito informazioni aggiuntive secondo le quali le quote di mercato di Ambau sono piuttosto irrilevanti. Inoltre dalle nuove informazioni si può concludere che Ambau opera in mercati in crescita e l'impresa ha effettivamente limitato in una certa misura le proprie capacità produttive. Pertanto sono fugati i dubbi sul fatto che gli aiuti concessi a favore di Ambau abbiano falsato in modo inaccettabile la concorrenza.

    d) Proporzionalità degli aiuti ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione

    (66) Ai sensi degli orientamenti comunitari del 1994 gli aiuti devono limitarsi al minimo necessario per la ristrutturazione. Pertanto si richiede da parte dell'impresa beneficiaria un considerevole contributo per la ristrutturazione proveniente da fondi propri o da un finanziamento da fonti esterne. Quest'ultimo si deve intendere come finanziamento da fonti esterne a condizioni di mercato.

    (67) In base alle ultime informazioni i costi per la ristrutturazione ammontavano a 15,3 milioni di DEM. La Germania ritiene che i contributi del beneficiario a questi costi ammontino a 6,2 milioni di DEM, quindi a circa il 40 %. I contributi sono rappresentati dalle misure da 9 a 14 della tabella 4.

    (68) Nella decisione di avvio della procedura la Commissione ha espresso tuttavia dubbi sul fatto che il prestito di DtA [misura 8(23)] e quello della Sparkasse [misura 9(24)] possano essere considerati come contributo dell'impresa beneficiaria.

    (69) Nelle ultime informazioni fornite la Germania stessa è dell'opinione che il prestito di DtA deve essere considerato come aiuto e quindi non come contributo dell'impresa beneficiaria.

    (70) Per quanto concerne il prestito della Sparkasse esistono dubbi sul fatto che possa essere considerato come contributo poiché non è chiaro se tale prestito sia stato utilizzato per la ristrutturazione dell'unità aziendale di Gräfenhainichen. La Germania ha fornito informazioni aggiuntive relative all'impiego di questo prestito nell'azienda di Gräfenhainichen nonché alle condizioni in base alle quali è stato concesso. Occorre rilevare che la Sparkasse è un istituto finanziario controllato dallo stato. In considerazione del fatto che Ambau era una piccola impresa all'epoca della concessione del prestito e che sono state fornite esclusivamente garanzie personali per il prestito, non è chiaro se l'effettivo tasso di interesse dell'8,5 % corrisponda veramente alle condizioni di mercato e se il prestito possa pertanto essere accettato come finanziamento da fonti esterne. Anche se questa misura non viene considerata come contributo dell'impresa beneficiaria derivante da finanziamento da fonti esterne, questo fatto non influisce in alcun modo sulla valutazione della proporzionalità.

    (71) Per quanto concerne la deroga al contratto di lavoro collettivo [misura 13(25)], citata per la prima volta nelle informazioni fornite dopo la decisione di avvio della procedura, la Commissione constata che nel caso in cui i dipendenti non siano essi stessi investitori nell'impresa, i loro contributi non possono essere considerati né come partecipazioni degli investitori né come finanziamenti pubblici.

    (72) Per quanto concerne la concessione da parte dei fornitori di dilazioni dei pagamenti ad Ambau, la Commissione ribadisce il proprio punto di vista presentato nella decisione per l'estensione del procedimento formale secondo cui occorre nutrire riserve riguardo al fatto che una tale dilazione di breve termine possa essere considerata come un finanziamento da fonti esterne per una ristrutturazione. Anche se questa misura non viene considerata, questo fatto non influisce in alcun modo sulla valutazione della proporzionalità.

    (73) Il contributo dell'impresa beneficiaria con risorse proprie o con finanziamenti da fonti esterne ammonta quindi a 1,9 milioni di DEM, vale a dire al 12,41 %. Inoltre Ambau è una PMI in un'area assistita che attualmente conta 140 dipendenti. In casi precedenti la Commissione, in circostanze particolari, ha approvato aiuti per PMI con un contributo relativamente ridotto da parte dell'investitore(26). Inoltre i due investitori hanno messo a disposizione la loro azienda a Sperrenberg nonché le loro proprietà personali dato che il prestito bancario all'impresa è stato ottenuto anche con garanzie di copertura personali da parte degli investitori. Gli investitori hanno pertanto accettato notevoli rischi personali, che sono connessi al successo della ristrutturazione. Inoltre con gli aiuti l'impresa non ha ottenuto un'eccessiva liquidità, tale da poter comportare una distorsione della concorrenza a svantaggio dei concorrenti.

    (74) Per queste ragioni la Commissione è dell'avviso che il contributo dell'investitore può essere considerato rilevante ai sensi degli orientamenti comunitari del 1994 e soddisfa le condizioni di cui al punto 3.2.2.iii) degli stessi orientamenti per quanto concerne il principio di proporzionalità degli aiuti.

    (75) Di conseguenza, in considerazione delle informazioni aggiuntive fornite dalla Germania nell'ambito del procedimento formale, sono stati fugati i dubbi iniziali sulla conformità degli aiuti alle condizioni stabilite negli orientamenti comunitari del 1994.

    V. CONCLUSIONI

    La Commissione constata che la Germania ha concesso aiuti per un importo di 2,5 milioni di DEM contravvenendo all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, in considerazione delle osservazioni riportate, la Commissione è giunta alla conclusione che queste misure sono compatibili con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli aiuti concessi dalla Germania a favore di Ambau Stahl- und Anlagenbau GmbH per un ammontare di 1,28 milioni di EUR sono compatibili con il mercato comune in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2002.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU C 179 del 23.6.2001, pag. 6 e GU C 105 dell'1.5.2002, pag. 7.

    (2) Cfr. nota 1.

    (3) Cfr. nota 1.

    (4) Circostanze che rendono inaccettabile la prosecuzione del contratto per l'altra parte, quali per esempio una grave inadempienza degli obblighi contrattuali o l'impossibilità di utilizzare come previsto contrattualmente l'oggetto (articoli 543, 549 del Codice civile, BGB, a.F. ora nuovamente disciplinato dagli articoli 542 e seguenti).

    (5) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

    (6) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

    (7) Cfr. tabella 1.

    (8) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (9) Cfr. tabella 1.

    (10) Cfr. tabella 1.

    (11) SG(97) D/6976 del 12.8.1997 (C 337/97).

    (12) Cfr. tabella 2.

    (13) SG(99) D/9273 del 28.1.1999 (N 463/98).

    (14) Cfr. tabella 1.

    (15) Cfr. tabella 2.

    (16) Cfr. tabelle 1 e 3.

    (17) Cfr. tabelle 1 e 3.

    (18) Cfr. tabelle 2 e 3.

    (19) Cfr. tabelle 1 e 3.

    (20) Cfr. tabelle 1 e 3.

    (21) Nuove imprese nate da un fallimento che proseguono l'attività dell'impresa che si trova in fallimento.

    (22) Questa eccezione è definita in modo esplicito alla nota in calce 10 degli orientamenti comunitari del 1999: "Le uniche eccezioni a tale regola sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999".

    (23) Cfr. tabelle 2 e 3.

    (24) Cfr. tabelle 2 e 4.

    (25) Cfr. tabella 4.

    (26) Casi di aiuto KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (11,5 %), GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 80; GMB Magnete Bitterfeld (12 %), GU C 50 del 17.2.1998, pag. 6; Stahl- und Maschinenbau Rostock (12 %), GU C 365 del 18.12.1999, pag. 9; Draiswerke (11 %), GU L 108 del 27.4.1999, pag. 44.

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