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Document 32003D0229

2003/229/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2002, relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore degli investimenti nei nuovi Länder federali prevista dalla legge tributaria annuale del 1996 che la Germania ha concesso a favore di Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH [notificata con il numero C(2002) 4037] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 91 del 8.4.2003, pp. 42–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/229/oj

32003D0229

2003/229/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2002, relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore degli investimenti nei nuovi Länder federali prevista dalla legge tributaria annuale del 1996 che la Germania ha concesso a favore di Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH [notificata con il numero C(2002) 4037] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 08/04/2003 pag. 0042 - 0046


Decisione della Commissione

del 30 ottobre 2002

relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore degli investimenti nei nuovi Länder federali prevista dalla legge tributaria annuale del 1996 che la Germania ha concesso a favore di Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH

[notificata con il numero C(2002) 4037]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli,

considerando quanto segue:

1. ANTEFATTI E PROCEDIMENTO

(1) Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH (di seguito "MIDER") è una controllata dell'impresa francese Elf Aquitaine SA (di seguito "ELF"). L'impresa fu costituita il 23 luglio 1992 in vista della costruzione di una nuova raffineria a Leuna, nel Land Sassonia-Anhalt (di seguito "progetto Leuna 2000").

(2) Con decisione dell'11 novembre 1992(1) la Commissione aveva autorizzato il premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore degli investimenti realizzati nell'ex RDT previsto dalla Investitionszulagengesetz 1993 (legge sugli incentivi agli investimenti del 1993). Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge sugli incentivi agli investimenti, il premio fiscale dell'8 % poteva essere concesso soltanto nel caso in cui il richiedente avesse avviato il progetto d'investimento tra il 31 dicembre 1992 e il 1o luglio 1994 e l'avesse completato prima del 1o gennaio 1997. Nell'ipotesi in cui il progetto non fosse stato completato entro tale termine, il richiedente era tenuto alla restituzione delle somme già ricevute a titolo di premio fiscale agli investimenti.

(3) Con la decisione del 30 giugno 1993(2) la Commissione dichiarò compatibili con il mercato comune un pacchetto di aiuti a favore della costruzione di una raffineria nell'ambito del progetto Leuna 2000, tra cui anche il premio fiscale agli investimenti dell'8 %, pari ad un importo di 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM). Queste le principali considerazioni formulate nella predetta decisione: "ad eccezione dell'ulteriore aiuto all'investimento per un importo di 400 milioni di DEM, tutti gli aiuti concessi rientrano nel quadro di regimi di aiuti esistenti e già autorizzati dalla Commissione: Investitionszulagengesetz (legge sugli incentivi agli investimenti): C 59/91, NN 150/91 e N 561/92; Fördergebietsgesetz (legge sulle aree assistite): C 63/91, N 153/91; Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (Azione comune per il miglioramento delle strutture economiche regionali): N 292/92 e NN 83/92. [...]". "Tenuto conto della situazione e delle prospettive del settore della raffinazione nella Comunità, della domanda crescente di carburanti e di distillati nei nuovi Länder federali, dell'effetto positivo che la raffineria avrà sullo sviluppo della regione di Halle, e del fatto che i previsti aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, sommati all'ulteriore aiuto all'investimento per un importo di 400 milioni di DEM, non superano il massimale del 35 % previsto in caso di cumulo per nuovi impianti nei nuovi Länder, l'aiuto previsto può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE. [...]". Con la decisione del 25 ottobre 1994 la Commissione autorizzò la concessione dell'aiuto supplementare a favore del progetto Leuna 2000(3).

(4) L'articolo 3, comma 3, della legge sugli incentivi agli investimenti venne modificato dall'articolo 18, comma 1, della Jahressteuergesetzes 1996 (legge tributaria annuale del 1996). Ai sensi della predetta disposizione, per poter beneficiare del premio fiscale agli investimenti dell'8 %, il richiedente doveva ora aver terminato la realizzazione del suo progetto anteriormente al 1o gennaio 1999: veniva pertanto disposta una proroga di 2 anni del termine per la realizzazione degli investimenti ammessi a beneficiare dell'aiuto, lasciando però invariato il termine d'inizio della realizzazione. La legge tributaria annuale del 1996 entrò in vigore il 1o gennaio 1996.

(5) Con lettera del 19 dicembre 1995 le autorità tedesche comunicarono tardivamente la suddetta modifica alla Commissione.

(6) Con decisione del 3 luglio 1996, notificata alle autorità tedesche il 31 luglio 1996, la Commissione avviò il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2(4), del trattato CE in merito all'articolo 18, comma 1, della legge tributaria annuale del 1996. Contestualmente la Commissione invitò la Germania, gli altri Stati membri, nonché i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. Le autorità tedesche e ELF trasmisero le loro osservazioni rispettivamente con lettera del 9 settembre e del 29 ottobre 1996. Le autorità francesi presentarono le loro osservazioni il 30 ottobre 1996, rinviando alle osservazioni di ELF.

(7) Tra il dicembre 1996 e il luglio 1997 la Commissione e le autorità tedesche si incontrarono a più riprese per discutere del caso.

(8) Il 16 ottobre 1997 la Commissione chiuse il procedimento adottando una decisione negativa(5), nella quale dichiarava che la proroga del termine per la realizzazione di progetti di investimento aventi titolo al premio fiscale dell'8 %, disposta dall'articolo 18, comma 1, della legge tributaria annuale del 1996, configurava un ulteriore aiuto di Stato per le imprese che avevano realizzato investimenti nei nuovi Länder federali. In quella sede la Commissione rilevò inoltre che l'aiuto in oggetto non promuoveva ulteriori investimenti e che quindi configurava un aiuto al funzionamento che determinava l'aumento del capitale dell'impresa interessata. La Commissione escluse l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE con la motivazione che l'aiuto al funzionamento non sarebbe andato a vantaggio esclusivo dell'economia dei nuovi Länder federali.

(9) La decisione dispone che:

"Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, della legge tributaria tedesca del 1996, che modificano l'articolo 3 della legge sugli incentivi agli investimenti del 1993, in relazione all'attribuzione di un premio fiscale dell'8 % a favore degli investimenti avviati dopo il 31 dicembre 1992 e anteriormente al 1o luglio 1994 e completati anteriormente al 1o gennaio 1999 (anziché al 1o gennaio 1997), configurano un ulteriore aiuto di Stato a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti nei nuovi Länder. Tale aiuto è illegale, in quanto la norma che lo prevede è entrata in vigore in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, ed è altresì incompatibile con il mercato comune, poiché non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del medesimo.

Articolo 2

L'articolo 18, paragrafo 1, della legge tributaria del 1996 deve essere soppressa. La Germania chiede la restituzione di tutti gli aiuti concessi in applicazione di tale disposizione. L'importo degli aiuti viene restituito secondo le norme della legislazione tedesca, inclusi gli interessi a decorrere dalla data di erogazione degli aiuti, in base al tasso d'interesse di riferimento applicato ai regimi di aiuti con finalità regionali.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione."

(10) Tuttavia nella decisione la Commissione dichiarava che: "le considerazioni che precedono non ostano ad una eventuale notificazione da parte della Germania, di determinate misure volte a modificare il pacchetto di aiuti agli investimenti a favore di MIDER, nella Germania orientale. Tali modificazioni sarebbero esaminate dalla Commissione alla luce delle circostanze specifiche di tali investimenti e della decisione positiva già adottata dalla Commissione circa tale progetto."

(11) Con lettera del 13 marzo 1998 le autorità tedesche comunicarono alla Commissione che la decisione era stata resa esecutiva mediante l'articolo 12 del Gesetz zur weiteren Fortentwicklung des Finanzplatzes Deutschland (legge sull'espansione della piazza finanziaria tedesca). La legge tributaria annuale del 1996 veniva di conseguenza abrogata. Il provvedimento entrò in vigore il 28 marzo 1998 e i ministeri delle Finanze dei Länder chiesero agli investitori che non avevano concluso la realizzazione dei rispettivi progetti entro il 1o gennaio 1997 la restituzione della somme già erogate. Con una comunicazione del 30 dicembre 1996 il Land Sassonia-Anhalt chiese a MIDER la restituzione di un premio fiscale agli investimenti per l'anno 1994 già erogato pari a 49,8 milioni di EUR (97,5 milioni di DEM), inclusi gli interessi (3,4 milioni di EUR). MIDER presentò ricorso contro la richiesta di restituzione e depositò l'importo su un conto bloccato.

(12) Il 5 gennaio 1998 MIDER presentò ricorso al Tribunale di primo grado contro la decisione della Commissione del 16 ottobre 1997.

(13) Il 30 dicembre 1997 era stato negoziato tra ELF/MIDER e la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) un concordato in base al quale le due parti rinunciavano ai crediti reciproci dovuti alla privatizzazione del progetto Leuna 2000. Il concordato prevedeva il pagamento di 122,7 milioni di EUR (240 milioni di DEM) da parte della BvS e di 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) da parte del Land Sassonia-Anhalt. Il 30 gennaio 1998 le autorità tedesche notificarono alla Commissione la conclusione del concordato.

(14) Il 13 marzo 2000 la Commissione adottò una decisione(6) con la quale constatava che, per quanto riguardava il pagamento di 122,7 milioni di EUR da parte della BvS, il concordato non conteneva alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Per quanto riguardava il pagamento della somma di 61,4 milioni di EUR da parte del Land Sassonia-Anhalt, somma con la quale doveva essere in parte compensata la mancata concessione del premio fiscale dell'8 %, la Commissione ritenne che tale misura configurasse un aiuto di Stato, che dichiarò comunque compatibile con il mercato comune. Le autorità tedesche si impegnarono tuttavia a mantenere l'importo di 61,4 milioni di EUR su un conto bloccato fino a quando la Commissione non avesse adottato una decisione definitiva nel caso C 47/97 - Leuna 2000/ELF/MIDER.

2. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (T-9/98)

(15) Il 22 novembre 2001 il Tribunale di primo grado pronunciò la sentenza nella causa T-9/98(7). La decisione della Commissione del 16 ottobre 1997, relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore di investimenti realizzati nei nuovi Länder, prevista dalla legge tributaria tedesca del 1996, veniva annullata nella parte in cui riguarda la situazione della ricorrente. Il Tribunale di primo grado dichiara in particolare quanto segue:

(16) "Infine, si deve rilevare che il fatto che, formalmente, la Commissione abbia ricevuto una notifica avente ad oggetto un regime di aiuti non osta assolutamente a che, accanto ad un esame generale e astratto del suddetto regime, essa ne esamini l'applicazione in un caso specifico. Così pure, nella decisione che essa adotta al termine del proprio esame, la Commissione ha la possibilità di ritenere che taluni casi di applicazione del regime di aiuti notificato costituiscano un aiuto e questo non valga per altri, o di dichiarare solo alcuni casi incompatibili con il mercato comune. Nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale essa può, in particolare, operare una distinzione tra i beneficiari del regime di aiuti notificato, alla luce di determinate caratteristiche che presentano o di requisiti ai quali gli stessi rispondono. [...]" (Punto 116).

(17) "Nella fattispecie, la Commissione non poteva limitarsi a procedere ad un'analisi generale ed astratta dell'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996, ma doveva anche esaminare il caso specifico della ricorrente. Tale esame si rendeva necessario non soltanto alla luce delle particolarità del progetto d'investimento della ricorrente [...] di cui la Commissione aveva piena conoscenza, ma anche per il fatto che, nel corso del procedimento amministrativo, il governo tedesco aveva formulato una domanda espressa in tal senso." (Punto 117).

(18) "Dal fascicolo e dalle spiegazioni fornite dalla Commissione all'udienza emerge che quest'ultima ha distinto due diverse categorie di potenziali beneficiari della misura d'aiuto in questione per giungere a tali conclusioni." (Punto 121).

(19) "La prima categoria è costituita dalle imprese che avevano deciso di realizzare un progetto di investimento nei nuovi Länder facendo assegnamento sul premio fiscale dell'8 %, le quali imprese avevano cominciato a realizzare il loro progetto tra il 1o gennaio 1993 e il 30 giugno 1994 e presentato in tempo utile talune domande di pagamenti parziali del suddetto premio ma che, contrariamente alle loro iniziali previsioni, alla fine non avevano potuto terminare tale progetto prima del 1o gennaio 1997. Nella decisione controversa, la Commissione rileva che: 'le imprese che hanno intrapreso investimenti contando di ottenere il relativo premio fiscale, senza tuttavia aver previsto un certo margine temporale per i rischi collegati agli investimenti stessi, hanno con ciò stesso accettato il rischio di ricevere un aiuto agli investimenti potenzialmente inferiore a quello che avrebbero ottenuto se avessero soddisfatto i criteri stabiliti dalla legge relativa ai premi fiscali del 1993, e, nonostante tali rischi, hanno ritenuto redditizi tali investimenti.' Essa aggiunge che: 'la proroga dei termini non promuove dunque ulteriori investimenti e non avrà probabilmente conseguenze sul completamento di quelli già iniziati'. Invitata dal Tribunale, all'udienza, a fornire delle precisazioni, la Commissione ha dichiarato che per quanto riguarda le imprese appartenenti alla prima categoria, l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996, introduceva un aiuto di Stato supplementare per il fatto che 'eliminava il rischio', per tali imprese, di non terminare il loro progetto di investimento nel termine prescritto." (Punto 122).

(20) "[...] Tuttavia la Commissione inserisce la ricorrente tra le imprese della prima categoria. Nella fattispecie non ci si può, pertanto, pronunciare sulla fondatezza della determinazione della seconda categoria né, pertanto, sulla divergenza d'interpretazione, in essere tra le parti, dell'articolo 6, comma 1, dell'InvZulG." (Punto 124).

(21) "Per quanto riguarda la ricorrente, si deve ritenere che l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996 non abbia, chiaramente, introdotto un aiuto supplementare né, pertanto, un aiuto al funzionamento." (Punto 125).

(22) "Emerge, infatti, dal fascicolo che essa non ha intrapreso il progetto Leuna 2000 assumendosi il rischio di non poterlo terminare prima del 1o gennaio 1997, data prevista dall'articolo 3, comma 3, dell'InvZulG, nella versione del 1993. Oltre al fatto che essa aveva previsto un certo margine temporale per la realizzazione del suddetto progetto realizzazione che inizialmente si sarebbe dovuta ultimare nel luglio 1996, occorre sottolineare che il ritardo verificatosi derivava da circostanze del tutto indipendenti dalla sua volontà e che essa non avrebbe necessariamente dovuto prevedere quando ha preso la sua decisione di investire. Non si può dunque presumere che la ricorrente avesse ritenuto il suo progetto d'investimento" redditizio "anche in mancanza del pagamento del premio fiscale dell'8 %." (Punto 126).

(23) "La Commissione non poteva più concludere per l'esistenza di un qualsiasi altro aiuto di Stato supplementare a favore della ricorrente. In particolare, la Commissione, che, sin dal principio, conosceva l'esatta natura e portata del progetto d'investimento della ricorrente nonché l'importo e l'intensità dei vari aiuti concessi a sostegno di quest'ultimo (cfr., in particolare, la decisione 30 giugno 1993), poteva solo constatare che tali diversi parametri non sarebbero assolutamente modificati per il fatto della proroga biennale del periodo di realizzazione degli investimenti utile per beneficiare della concessione del premio fiscale dell'8 %." (Punto 127).

(24) "Comunque, qualora si ammetta che l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996 introduceva un aiuto di Stato supplementare anche a favore della ricorrente, non era giustificato dichiarare il suddetto aiuto incompatibile con il mercato comune nel caso di quest'ultima. A tale proposito, occorre ricordare, da un lato, che la Commissione non solo non aveva sollevato alcuna obiezione nei confronti del regime del premio fiscale dell'8 % ma inoltre aveva espressamente dichiarato la concessione di un insieme di aiuti a favore del progetto Leuna 2000 tra cui l'aiuto di 360 milioni di DEM in forza di tale premio compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato e, dall'altro, che la mera proroga del periodo di realizzazione degli investimenti non era tale da modificare la natura e la portata del suddetto progetto e l'intensità di tale insieme di aiuti. Pertanto, la Commissione non aveva alcun motivo per presupporre che la suddetta proroga fosse tale da falsare o minacciare la concorrenza, almeno in misura maggiore rispetto al progetto Leuna 2000 come inizialmente notificato, cosicché essa sarebbe incompatibile con il mercato comune." (Punto 129).

(25) "Da quanto sopra risulta che, per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto ritenere che l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria del 1996 non introduceva un aiuto di Stato supplementare o, perlomeno, che l'aiuto supplementare istituito era compatibile con il mercato comune." (Punto 130).

3. ULTIMI SVILUPPI E VALUTAZIONE DELLA MISURA IN RELAZIONE A MIDER

(26) A seguito della dichiarazione di annullamento della decisione della Commissione il procedimento C 28/96 (ex NN 6/96) è stato riaperto nella parte relativa a MIDER. Per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di primo grado e per consentire alla Commissione di adottare una decisione su un caso specifico, con lettera del 31 luglio 2002 la Germania ha modificato la prima notifica (del 19 dicembre 1995) della legge tributaria annuale del 1996. Secondo quanto risulta dalla notifica modificata, MIDER avrebbe ricevuto per il 1994 un premio fiscale agli investimenti dell'8 % per un importo di soli 49,8 milioni di EUR (97,5 milioni di DEM), inclusi gli interessi pari a 3,4 milioni di EUR (6,8 milioni di DEM). La notifica del premio fiscale agli investimenti concesso a favore di MIDER - nonché di tutti gli altri possibili beneficiari - per gli anni 1995-1997 è stata ritirata.

(27) In merito al pagamento degli interessi, la Commissione ha ricevuto una lettera di ELF del 19 agosto 2002, nonché ulteriori osservazioni delle autorità tedesche in data 19 settembre 2002. Essa ha rilevato che il concordato prevede espressamente che MIDER restituisca alla BvS tutte le somme erogate a titolo del premio fiscale agli investimenti dell'8 % che consentirebbero all'impresa di disporre di un importo superiore a 184,1 milione di EUR (360 milioni di DEM). Ciò è stato confermato dal Tribunale di primo grado (punti 31 e 37 della sentenza).

(28) A parere della Commissione, l'articolo 18, comma 1, della legge tributaria annuale del 1996 configura un ulteriore aiuto a favore di MIDER, dato che nella sua decisione del 30 giugno 1993 la Commissione non aveva autorizzato il premio fiscale agli investimenti per l'importo di 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM)(8).

(29) MIDER non aveva soddisfatto le condizioni fissate all'articolo 3, comma 3, della legge sugli incentivi agli investimenti del 1993 e pertanto, ai sensi di detta disposizione, non aveva diritto alla concessione del premio fiscale dell'8 % pari ad un importo di 184,1 milioni di EUR.

(30) Con la modifica della legge sugli incentivi agli investimenti disposta dalla legge tributaria annuale del 1996 vennero introdotti nuovi aiuti a favore di MIDER, in quanto grazie alla modifica l'impresa acquisiva titolo a beneficiare del premio fiscale. Questo nuovo aiuto non era stato tuttavia autorizzato dalla Commissione ed era pertanto illegale.

4. CONCLUSIONI

(31) Con lettera del 31 luglio 2002 le autorità tedesche hanno modificato la notifica nella parte riguardante MIDER. L'aiuto notificato riguarda un premio fiscale agli investimenti dell'8 %, concesso per il solo anno 1994, per un importo di 49,8 milioni di EUR, inclusi gli interessi pari a 3,4 milioni di EUR. Sulla base della notifica modificata la Commissione è tenuta a pronunciarsi esclusivamente sulla compatibilità dell'aiuto nella parte che riguarda MIDER.

(32) Conformemente alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-9/98 e alle precedenti decisione della Commissione dell'11 novembre 1992 e del 30 giugno 1993, la Commissione conferma che il premio fiscale agli investimenti dell'8 % concesso nel 1994 a favore di MIDER è compatibile con il mercato comune, e che l'intensità complessiva dell'aiuto non supera il massimale regionale pari al 35 % applicabile al Land Sassonia-Anhalt nel caso di cumulo degli aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, della legge tributaria tedesca del 1996, che modificano l'articolo 3 della legge sugli incentivi agli investimenti del 1993, in modo che in futuro il premio fiscale dell'8 % venga concesso a favore di investimenti avviati dopo il 31 dicembre 1992 e anteriormente al 1o luglio 1994 e completati anteriormente al 1o gennaio 1999 (anziché al 1o gennaio 1997), configurano un ulteriore aiuto di Stato per un importo di 49,8 milioni di EUR, inclusi gli interessi pari a 3,4 milioni di EUR, a favore di MIDER. La misura di aiuto è illegale in quanto è stata attuata in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

Articolo 2

Il premio fiscale agli investimenti dell'8 % concesso a favore di MIDER per l'anno 1994 per un importo di 49,8 milioni di EUR, inclusi gli interessi pari a 3,4 milioni di EUR, è compatibile con il mercato comune.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2002.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) Aiuto di Stato N 561/92 - Germania (proroga del premio fiscale agli investimenti nell'ex RDT).

(2) Aiuto di Stato NN 11/93 e N 109/93 - Germania (Privatizzazione di Leuna/Minol - Aiuto all'investimento del Land Sassonia-Anhalt), GU C 214 del 7.8.1993, pag. 9.

(3) Aiuto di Stato N 543/94 - Germania (Maggiorazione dell'aiuto di Stato concesso dal Land Sassonia-Anhalt a favore di Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH), GU C 385 del 31.12.1994, pag. 35.

(4) GU C 290 del 3.10.1996, pag. 8.

(5) Decisione 98/194/CE relativa alla proroga del premio fiscale agli investimenti dell'8 % a favore di investimenti realizzati nei nuovi Länder, prevista dalla legge tributaria tedesca del 1996, GU L 73 del 12.3.1998, pag. 38.

(6) Aiuto di Stato N 94/98 - Germania.

(7) Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione, Raccolta 2001, pag. II-3367.

(8) La Commissione dichiarava semplicemente che "tutti gli aiuti concessi rientrano nel quadro di regimi di aiuti esistenti e già autorizzati dalla Commissione [...]".

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