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Document 22003D0099
2003/99/EC: Decision No 1/2002 of the European Union-Mexico Joint Committee of 20 December 2002 relating to Annex III to Decision No 2/2000 of the European Union-Mexico Joint Council of 23 March 2000, concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation
2003/99/CE: Decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico, del 20 dicembre 2002, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
2003/99/CE: Decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico, del 20 dicembre 2002, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 44 del 18.2.2003, p. 97–97
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2003/99/CE: Decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico, del 20 dicembre 2002, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 18/02/2003 pag. 0097 - 0097
Decisione N. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico del 20 dicembre 2002 riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (2003/99/CE) IL COMITATO MISTO, vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000 (in seguito "decisione n. 2/2000"), in particolare la nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III e la dichiarazione comune VI ad essa relativa, considerando quanto segue: (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari dei territori delle parti dell'accordo. (2) La nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, nonché la dichiarazione comune VI ad essa relativa sono state adattate con la decisione n. 5/2002 del Consiglio congiunto, allo scopo di assicurarne la coerenza con le legislazioni e le regolamentazioni tariffarie delle parti. (3) Conformemente alla dichiarazione comune VI, il comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 la norma d'origine istituita nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III, adattata dalla decisione n. 5/2002 del Consiglio congiunto, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). (4) Si prevede che i negoziati in sede di OMC si concludano entro il 31 dicembre 2004. Se i negoziati saranno effettivamente conclusi entro tale data, il comitato misto determinerà allora, conformemente alla dichiarazione comune VI, la norma d'origine da applicare ai prodotti interessati, DECIDE: Articolo 1 Le norme d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, adattata dalla decisione n. 5/2002 del Consiglio congiunto, sono applicate fino al 31 dicembre 2004 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2003. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002. Per il comitato misto Il Presidente Francisco Da Câmara Gomes