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Document E2002C0149

2002/149/: Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 149/02/COL, del 26 luglio 2002, concernente misure fiscali in materia ambientale (Norvegia)

GU L 31 del 6.2.2003, p. 36–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/149(2)/oj

E2002C0149

2002/149/: Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 149/02/COL, del 26 luglio 2002, concernente misure fiscali in materia ambientale (Norvegia)

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 06/02/2003 pag. 0036 - 0058


Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA

n. 149/02/COL

del 26 luglio 2002

concernente misure fiscali in materia ambientale

(Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo(1), in particolare gli articoli da 61 a 63,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia(2), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

viste le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato(3), in particolare le disposizioni di cui alla sezione 15(4),

considerando quanto segue:

I. FATTI

Procedimento

Con decisione del 23 maggio 2001 l'Autorità di vigilanza EFTA ha adottato una nuova guida per la tutela ambientale (cfr. decisione n. 152/01/COL). In conformità del punto 69 della suddetta guida, l'Autorità ha proposto, in quanto opportuna misura ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, che gli Stati EFTA adeguino i loro regimi di aiuto in favore dell'ambiente per renderli compatibili con la suddetta disciplina entro il 1o gennaio 2002.

Con lettera dell'Autorità datata 23 maggio 2001 (doc. n. 01-3596-D), il governo norvegese è stato informato dell'adozione di questa nuova guida e ha ricevuto la richiesta di comunicare il proprio accordo sulle misure opportune. Con lettera del ministero del commercio e dell'industria datata 6 luglio 2001, ricevuta e registrata dall'Autorità il 10 luglio 2001 (doc. n. 01-5475-A), il governo norvegese ha comunicato il proprio accordo sulle misure opportune.

L'applicazione della nuova guida per la tutela ambientale è stata discussa dai rappresentanti dell'Autorità EFTA e dalle autorità norvegesi in varie occasioni (vale a dire nel corso di incontri bilaterali tenutisi in aprile, giugno e settembre 2001).

Con lettera del ministero delle Finanze datata 31 gennaio 2002, ricevuta e registrata dall'Autorità il 5 febbraio 2002 (doc. n. 02-1004-A), il governo norvegese ha informato la stessa delle misure attuate e le ha rivolto i suoi commenti per quanto concerne l'osservanza della guida per la tutela ambientale.

Con lettera datata 28 febbraio 2002, l'Autorità ha accusato ricevuta della suddetta lettera (doc. n. 02-1539-D). Ha evidenziato che, dopo la valutazione delle informazioni ad essa sottoposte, i vari regimi di aiuto in atto non potevano essere considerati conformi alle disposizioni fissate nella nuova guida per la tutela ambientale. L'Autorità ha osservato che, a tal riguardo, il governo norvegese aveva riconosciuto questa mancanza e la aveva informata dell'esistenza di piani per porre rimedio alla situazione. Tuttavia, l'Autorità ha espresso il parere che tali piani ed intenzioni riportati dal governo norvegese non fossero sufficienti, dal momento che non contenevano alcun impegno o proposta concreta che avrebbe potuto assicurare la piena osservanza della nuova guida per la tutela ambientale a partire dal 1o gennaio 2002.

Dopo aver identificato i suoi dubbi principali sulla compatibilità con la guida di alcune deroghe da imposte ambientali, l'Autorità ha chiesto al governo norvegese di presentare proposte concrete di misure attuative e di impegni adeguati che garantissero l'osservanza delle disposizioni fissate nella nuova guida per la tutela ambientale a partire dalla data stabilita. Inoltre, al governo norvegese è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni, ivi compresa una giustificazione delle misure relative agli aiuti in questione secondo le norme degli aiuti di Stato. Tali proposte, impegni ed informazioni aggiuntive sarebbero dovute pervenire all'Autorità entro due mesi dal ricevimento della lettera, che reca la data 28 febbraio 2002.

L'Autorità ha sottolineato che, in assenza di proposte concrete, di impegni e di informazioni aggiuntive, secondo quanto richiesto dall'Autorità entro la scadenza fissata, avrebbe avviato il procedimento di indagine formale.

Con lettera del ministero delle Finanze datata 15 maggio 2002, ricevuta e registrata dall'Autorità il 24 maggio 2002 (doc. n. 02-3995-A), il governo norvegese ha presentato informazioni aggiuntive. Esso ha informato, tra l'altro, l'Autorità del mandato di un gruppo di lavoro, creato al fine di valutare le conseguenze della nuova guida per la tutela ambientale sul sistema norvegese di tassazione dell'elettricità. A questo gruppo di lavoro è stato chiesto di produrre una relazione preliminare entro il 1o luglio 2002. In tale contesto, il governo norvegese ha chiesto all'Autorità un tempo aggiuntivo, al fine di ottemperare alle disposizioni fissate nella nuova guida per la tutela ambientale.

Tramite posta elettronica, le autorità norvegesi hanno inviato, in data 5 luglio 2002, una copia (in lingua norvegese) della relazione preliminare del gruppo di lavoro.

L'Autorità nota che non è stata formalmente informata, dal governo norvegese, della suddetta relazione e che lo stesso non ha né espresso il proprio parere sulle conclusioni presentate nella relazione, né spiegato il suo approccio ulteriore in merito ai risultati della relazione. Va inoltre notato che la relazione in questione è pervenuta all'Autorità successivamente alla scadenza fissata per produrre informazioni e proposte. Alla luce di tali circostanze, l'Autorità non ha preso in considerazione il contenuto di questa relazione preliminare al momento della valutazione delle varie misure fiscali.

Descrizione delle misure di aiuto

La seguente descrizione si basa in parte su informazioni fornite dal governo norvegese e in parte su informazioni a disposizione dell'Autorità.

L'Autorità si rammarica che il governo norvegese non abbia fornito copia delle disposizioni giuridiche rilevanti che disciplinano le varie misure fiscali in questione. Inoltre, osserva che, nonostante abbia espressamente chiesto al governo norvegese di produrre documenti aggiuntivi che le consentissero di verificare la struttura e la coerenza del sistema di tassazione in materia ambientale, ivi compresi tutti i documenti precedenti riguardanti gli obiettivi perseguiti dalla tassazione in materia ambientale e le varie esenzioni, il governo norvegese non abbia provveduto a fornire siffatte informazioni.

Imposta sul consumo di elettricità

L'imposta sul consumo di elettricità è stata introdotta per la prima volta nel 1971. Secondo il governo norvegese (cfr. descrizione fornita nella lettera del 31 gennaio 2001), l'obiettivo dell'imposta era di assicurare un uso più efficiente dell'energia elettrica, al fine di ottenere effetti positivi sull'ambiente che non si sarebbero altrimenti verificati.

L'imposta riguarda tutti gli usi domestici dell'elettricità che sono soggetti a determinate esenzioni e, fino al 1993, le aliquote ridotte concesse a beneficio di varie industrie. Secondo il governo norvegese, tali esenzioni ed aliquote ridotte sono state introdotte per compensare perdite di competitività. A tal riguardo, il governo norvegese ha presentato dati relativi al consumo di elettricità da parte delle industrie interessate dall'esenzione e all'incremento dei costi delle stesse, nel caso in cui fosse abolita l'esenzione dall'imposta sull'elettricità.

Dal 1990 tutti gli utenti del Finnmark e dei sette comuni del North Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy e Storfjord) hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta. Tale esenzione si applica sia al consumo domestico che a quello relativo alle attività commerciali.

Fino al 1992 l'imposta riguardava tutte le industrie, anche se alcuni settori beneficiavano di aliquote ridotte (come nel caso di tutta o di parte dell'industria ad uso intensivo di energia(5), nonché dell'industria delle paste da carta). Nel 1993 queste industrie hanno ricevuto l'esenzione totale. A partire dal 1o gennaio 1994 l'esenzione è stata estesa all'intera industria manifatturiera, nonché all'industria mineraria e delle serre. Secondo il governo norvegese, la limitazione dell'esenzione alle industrie ad uso intensivo di energia è stata abbandonata, dal momento che la relativa definizione non era chiara e non poteva essere mantenuta. Dal 1997 sono ugualmente esentate dall'imposta le cosiddette "imprese del mercato del lavoro" (AMB) che operano nella produzione industriale. Altri settori dell'industria sono invece soggetti al pagamento.

Secondo il governo norvegese, la base imponibile è stata estesa, a partire dal 1o gennaio 2001, per coprire l'uso dell'elettricità negli edifici amministrativi delle industrie manifatturiere e minerarie. Secondo le autorità norvegesi questo emendamento ha determinato una situazione per cui solo l'elettricità usata nei processi produttivi era esente da imposta. Un edificio amministrativo, per poter essere definito tale, deve avere almeno l'80 % del suo spazio utilizzato per scopi amministrativi. Ciò significa che se le attività produttive occupano più del 20 % dello spazio totale, l'elettricità erogata all'edificio non deve essere tassata. Questa è considerata dal governo norvegese l'unica definizione pratica.

Secondo il governo norvegese, le attuali esenzioni dall'imposta (ad esempio deroghe settoriali e regionali) riguardano circa il 45 % del consumo totale di elettricità e circa il 70 % del consumo di elettricità di tutte le industrie presenti in Norvegia.

La tabella seguente fornisce un quadro delle aliquote applicabili e delle esenzioni a partire dal 1993, sulla scorta di dati forniti dal governo norvegese.

Tabella 1: Imposta sull'elettricità espressa in NOK per kWh (prezzi 2002)

>SPAZIO PER TABELLA>

Inoltre, il governo norvegese ha prodotto informazioni sul gettito e sulle mancate entrate fiscali calcolati relativamente all'imposta sul consumo di elettricità. Il mancato gettito viene calcolato in base alle entrate alle quali lo Stato rinuncia a causa delle esenzioni o degli sgravi fiscali. Ai fini di questi calcoli, non sono presi in considerazione possibili cambiamenti comportamentali provocati dall'abolizione dell'esenzione fiscale.

Tabella 2: Imposta sul consumo dell'elettricità: gettito e mancate entrate fiscali di NOK:

>SPAZIO PER TABELLA>

L'Autorità nota che le disposizioni giuridiche rilevanti che disciplinano l'imposta sull'elettricità sembrano stabilire come regola generale che tutto il consumo domestico di elettricità è soggetto a tassazione(6). D'altro canto, le disposizioni in materia prevedono esenzioni per determinate industrie o regioni(7). Le deroghe settoriali sono definite in base alla loro classificazione statistica.

In taluni casi, la portata dell'esenzione è stata ulteriormente chiarita/delimitata, cosicché l'elettricità usata negli edifici amministrativi non fosse coperta dall'esenzione(8).

Imposta sulle emissioni di CO2

L'imposta sull'olio minerale e sul petrolio è stata introdotta nel 1991, mentre quella sul carbon fossile e sul coke nel 1992. Al momento della sua introduzione, l'imposta era parte integrante dei sistemi di tassazione indiretta sull'olio minerale, sul petrolio, sul carbon fossile e sul coke. In quanto parte della riforma fiscale ecologica del 1999, l'imposta sulle emissioni di CO2 è stata proposta come imposta separata nella legislazione. L'aliquota dell'imposta sulle emissioni di CO2 da olio minerale è stata fissata a 0,490 NOK per litro(9). L'aliquota dell'imposta sulle emissioni di CO2 per il carbone e il coke è aumentata nel periodo compreso tra il 1994 e il 2002, passando da 0,410 a 0,490 NOK (2002) per chilogrammo.

L'imposta sul carbone e sul coke riguarda i prodotti usati a scopi energetici. Secondo il governo norvegese, l'uso di carbone e di coke come materie prime o come agenti riduttori nei processi industriali è esentato dall'imposta in questione. Tale esenzione è stata adottata nel 1992, quando è stata introdotta l'imposta sulle emissioni di CO2 per il carbone e il coke. Secondo il governo norvegese, il carbone e il coke sono impiegati come materie prime o agenti riduttori nella produzione di carburi, leghe di ferro e alluminio e magnesio primario. Queste industrie erano inoltre ad uso intensivo di energia e non sarebbero state redditizie senza l'esenzione. Con lettera datata 31 gennaio 2002, il governo norvegese affermava che la ragione per l'esenzione era che le tecniche disponibili erano basate sull'uso di carbone e di coke e che i produttori in questione erano esposti alla concorrenza internazionale.

Inoltre, l'imposta sulle emissioni di CO2 non grava sul carbone e sul coke usati a scopi energetici nella produzione di cemento e LECA. Tale esenzione è stata fissata nel 1992, all'entrata in vigore dell'imposta. Il motivo della stessa è che, secondo il governo norvegese, possibili sostituti, su larga scala, del carbone e del coke non sarebbero stati vantaggiosi e che l'industria interessata sarebbe stata esposta alla concorrenza internazionale.

L'industria delle paste da carta ha pagato un'aliquota ridotta di 0,245 NOK per litro a partire dal gennaio 1993.

Il governo norvegese ha prodotto informazioni concernenti il gettito e le mancate entrate fiscali relativi all'imposta sulle emissioni di CO2(10).

Tabella 3: Gettito e mancate entrate per l'imposta sulle emissioni di CO2 espressi in milioni di NOK((Il governo norvegese ha spiegato che le cifre sono state calcolate usando imposta sulle emissioni di CO2 sull'olio minerale con un'aliquota di 0,49 NOK per litro come valore di riferimento.)):

>SPAZIO PER TABELLA>

L'Autorità nota che sulla base delle disposizioni giuridiche rilevanti che disciplinano l'imposta sulle emissioni di CO2, alcuni usi di prodotti tassabili sono esentati dall'imposta. Ai sensi del paragrafo 3-6-3 del capitolo 3 del regolamento sulle accise, i prodotti usati come materie prime sono ammissibili ad un rimborso dell'imposta nella misura in cui le emissioni di CO2 nell'aria sono inferiori a quanto il contenuto di carbonio del rispettivo prodotto indicherebbe. Ai sensi del paragrafo 3-6-4 del capitolo 3 del regolamento sulle accise, il carbone e il coke usati come agenti riduttori sono esentati dall'imposta. L'esenzione copre solo le quantità di prodotto necessarie per il processo di riduzione. Inoltre, sono esentati dall'imposta il carbone e il coke impiegati per la produzione di "clinker" in combinazione con la produzione di cemento e LECA.

Inoltre, l'Ufficio delle imposte indirette norvegese ha emanato note esplicative alle esenzioni suddette che possono ulteriormente illustrare l'ambito delle esenzioni in questione(11).

Per quanto riguarda l'uso del carbone e del coke come materie prime per i processi industriali, le note affermano che se il carbone e il coke sono parte del prodotto finito, sia permanentemente che temporaneamente, in modo tale che non vi siano emissioni di CO2 o che le emissioni siano inferiori a quelle di una normale combustione, l'uso degli stessi è esentato dall'imposta. Questo rappresenta il caso in cui il carbone e il coke sono usati tra l'altro come materie prime per la produzione di elettrodi di grafite e masse di elettrodi e, ad esempio, per la produzione di carburo di calcio.

Per quanto riguarda l'uso di carbone e di coke come agenti riduttori nei processi industriali, le note affermano che in taluni casi il carbone e il coke sono una parte necessaria del processo chimico, ma non saranno compresi come parte del prodotto finito. In tali casi il livello delle emissioni di CO2 è paragonabile alle emissioni derivanti dall'uso di carbone e coke a scopi energetici. Il motivo dell'esenzione è da ricercarsi nella mancanza di materiali alternativi al carbone e al coke per tali processi.

Il governo norvegese ha prodotto cifre che riguardano le emissioni di CO2 provocate dalle varie industrie, nonché previsioni di costi generati dall'imposta sulle emissioni di CO2.

Imposta sulle emissioni di biossido di zolfo (SO2)

Nel 1970 è stata introdotta un'imposta sull'olio minerale. Il governo norvegese ha spiegato che, ai sensi del regolamento n. 2 del 17 settembre 1976(12), l'imposta poteva, su richiesta, essere rimborsata in tutto o in parte, qualora l'emissione provocata dall'uso del prodotto fosse inferiore a quanto il contenuto di zolfo avrebbe indicato. Tutte le industrie che facevano uso di oli minerali potevano presentare richiesta di rimborso. Ciò mostrava, secondo il governo norvegese, che l'imposta sulle emissioni di SO2 avesse di fatto come obiettivo il biossido di zolfo effettivamente emesso.

A partire dal 1993 l'imposta era basata sul contenuto di zolfo negli oli ed aumentava a seconda della percentuale del contenuto di zolfo. La base imponibile copriva il petrolio, il gasolio, il diesel per auto, il diesel e l'olio combustibile o qualsiasi altro tipo di olio che potrebbe essere impiegato come combustibile. Nel 1999 la tassa sullo zolfo imposta sull'olio minerale è stata modificata in imposta sull'SO2.

Allo stesso tempo, la base imponibile fu estesa per includere il carbone e il coke. Tuttavia, le emissioni di SO2 a seguito dell'uso di carbone e coke erano tassate con un'aliquota ridotta. Il regolamento concernente l'imposta sullo zolfo dei prodotti minerali n. 961 del 18 settembre 1998(13) prevede l'applicazione di un'imposta differenziata dipendente dalle diverse categorie di carbone e coke, basata sul contenuto presunto di zolfo. In seguito all'estensione del campo di applicazione dell'imposta sulle emissioni di SO2, il progetto di rimborso ai sensi del regolamento n. 2 del 17 settembre 1976 (cfr. sopra) è stato esteso per coprire anche i nuovi prodotti soggetti a tassazione.

Il campo di applicazione dell'imposta è stato ulteriormente esteso nel 1999 per includere anche le emissioni di SO2 provenienti dalle raffinerie di petrolio. Al fine di evitare una possibile doppia tassazione, è stato applicato il paragrafo 1, n. 3 del regolamento n. 961 del 18 dicembre 1998 concernente l'imposta sullo zolfo dei prodotti minerali. Tale disposizione stabiliva che se i prodotti già tassati determinavano l'emissione oggetto della tassa, l'imposta precedente doveva essere dedotta da quella dovuta per l'emissione. Pertanto, poiché le raffinerie di petrolio usavano olio minerale nel processo di raffinazione, l'emendamento del 1999 era in realtà soltanto di natura tecnica. Invece che essere imposto sulle emissioni in maniera indiretta mediante il sistema di rimborso, il tributo è stato formulato direttamente come imposta sulle emissioni. Le raffinerie di petrolio furono così individuate come candidate alle quali era ritenuto più efficace applicare direttamente l'imposta sulle emissioni di SO2. Dal punto di vista del governo norvegese, solo fintanto che le emissioni erano provocate da fonti non tassate precedentemente, l'imposta sulle emissioni delle raffinerie poteva essere definita una "nuova" imposta. Poiché le raffinerie di petrolio impiegano olio grezzo per ottenere prodotti di olio minerale, da tale processo si genera un'emissione. L'olio grezzo non è, tuttavia, tassato in quanto prodotto e, quindi, in quanto non parte del sistema di rimborso.

Secondo le cifre presentate dal governo norvegese, l'aliquota di base dell'imposta sulle emissioni di SO2 sull'olio minerale è scesa da 0,084 NOK (2002) per litro nel 1994 a 0,070 NOK (2002) per litro nel 2002. L'aliquota dell'imposta sull'SO2 per il carbone e il coke e le raffinerie di petrolio è scesa da 3,24 NOK (2002) per kg di SO2 nel 1999 a 3,14 NOK (2002) per kg nel 2002.

Dal 1o gennaio 2002, l'imposta sulle emissioni di SO2 riguardo all'uso di carbone e coke e alle raffinerie di petrolio è stata abolita. Il governo norvegese ha spiegato che le industrie precedentemente interessate da tale imposta sarebbero state regolate mediante autorizzazioni alle emissioni ai sensi della legge di controllo dell'inquinamento. Secondo il governo norvegese, l'abolizione dell'imposta deve essere considerata nell'ambito degli impegni dello Stato norvegese ai sensi del protocollo di Gothenburg del 1999, che fissa, per il 2010, un massimale di 22000 tonnellate sulle emissioni norvegesi di SO2. Il governo norvegese ha spiegato che, al fine di raggiungere quel limite, le emissioni norvegesi di SO2 dovrebbero diminuire di 7000 tonnellate. I calcoli dell'autorità statale di controllo dell'inquinamento in Norvegia hanno mostrato che questa riduzione era realizzata al meglio dalle industrie di trasformazione. A tal fine, è stata firmata il 19 settembre 2001 una lettera di intenti tra il ministero dell'Ambiente e la federazione norvegese delle industrie di trasformazione (PIL), per conto di imprese operanti nei seguenti settori: raffinazione di petrolio, materiali chimici/ceramici, cemento, leghe di ferro e alluminio.

Il governo norvegese ha affermato che nel settore ambientale vi sono diversi tipi di strumenti o misure che dovrebbero essere considerati al fine di scegliere la modalità più efficace per raggiungere l'obiettivo fissato, una delle quali è lo strumento della tassazione. Nella proposta allo Storting n. 54 (1997-98), sono state considerate varie misure al fine di ridurre le emissioni globali di SO2, e si è scelto di applicare un'imposta sull'uso di carbone e di coke con un'aliquota ridotta. Tuttavia, uno studio pubblicato dall'Autorità di controllo dell'inquinamento norvegese ha mostrato che con questa aliquota ridotta si poteva ottenere solo una piccola riduzione delle emissioni. Pertanto, l'imposta fu abolita e furono introdotte misure quali il protocollo d'intesa sottoscritto con le industrie di trasformazione.

Ai sensi del protocollo d'intesa, la federazione norvegese delle industrie di trasformazione si impegna, per conto delle società elencate in un'appendice all'accordo(14), a sviluppare la tecnologia e a costruire impianti di depurazione che ridurranno di un minimo di 5000 tonnellate le emissioni di SO2 in Norvegia. Inoltre, le industrie di trasformazione avanzeranno proposte concrete sia sulle modalità in cui questa riduzione delle emissioni potrà essere realizzata che su come poter raggiungere una riduzione totale di 7000 tonnellate.

Il protocollo d'intesa stabilisce inoltre che le emissioni provenienti da singole operazioni saranno regolate dall'Autorità norvegese di controllo dell'inquinamento (SFT) mediante autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge sul controllo dell'inquinamento in combinato disposto con la direttiva CE sul controllo integrato dell'inquinamento per le attuali industrie, che dovrà avere effetto, ai sensi delle disposizioni della direttiva, entro il 30 ottobre 2007. In accordo con la legge sull'inquinamento, le autorità per la protezione ambientale mirano a progettare le autorizzazioni alle emissioni in modo tale da fornire alle industrie l'opportunità di far fronte alle richieste di riduzione, collaborando all'adozione di misure congiunte volte alla riduzione delle emissioni, laddove le industrie lo ritengano più efficace. Le autorizzazioni alle emissioni devono, inoltre, fornire norme su termini più dettagliati per un'attuazione congiunta, ivi compresa l'osservanza delle disposizioni della cosiddetta "direttiva IPPC" sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento in merito all'uso delle migliori tecniche disponibili (BAT)(15) nei singoli impianti. Inoltre, le autorizzazioni alle emissioni devono essere formulate secondo le richieste di metodi alternativi all'esenzione esposte nella guida per la protezione ambientale dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Secondo il protocollo d'intesa, le industrie di trasformazione devono avanzare proposte metodologiche per calcolare/misurare le emissioni di SO2 prodotte dalle singole imprese entro il 1o giugno 2002.

Il governo norvegese ha dichiarato di avere l'intenzione di rendere la regolamentazione conforme con l'atto sull'inquinamento, il principale strumento per ridurre le emissioni di SO2 dai processi industriali fino a quando non fosse stata raggiunta la scadenza per le misure di riduzione delle emissioni, al più tardi entro il 2010. Gli obblighi giuridicamente vincolanti saranno pertanto contenuti nelle autorizzazioni delle imprese. Di conseguenza, il governo si è impegnato ad avanzare una proposta al Parlamento norvegese per eliminare l'imposta sulle emissioni di SO2 derivanti dall'uso di carbone e di coke e dalle raffinerie a partire dal 1o gennaio 2002.

Si afferma infine che il protocollo d'intesa con le industrie di trasformazione deve essere considerato come un accordo che non vincola giuridicamente le parti. Le autorità norvegesi hanno inoltre posto la condizione che questo protocollo fosse in linea con la guida dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA per la protezione ambientale.

In vista dell'attuazione del protocollo d'intesa, le industrie di trasformazione hanno creato il cosiddetto "fondo ambientale delle industrie di trasformazione". Esso è organizzato come un trust indipendente. Ogni singola società partecipante ha apparentemente firmato un accordo di attuazione con il fondo. L'elemento più importante di questo accordo è che le società si impegnano a pagare al fondo una somma che corrisponde all'attuale imposta sulle emissioni di SO2. Le risorse del fondo saranno usate per finanziare impianti di depurazione ordinati in via prioritaria secondo i costi, fino a quando non sarà raggiunto l'obiettivo del protocollo d'intesa.

Sulla base di cifre fornite dal governo norvegese, la seguente tabella offre un quadro del gettito e delle mancate entrate fiscali(16) ai sensi dell'imposta sulle emissioni di SO2.

Tabella 4: Gettito e mancate entrate fiscali relativi all'imposta sulle emissioni di SO2 in milioni di NOK.

>SPAZIO PER TABELLA>

Il governo norvegese ha, inoltre, fornito informazioni sulle emissioni di SO2 determinate dall'uso di carbone e di coke e dalle raffinerie, nonché stime riguardanti i costi generati dall'imposta sulle emissioni di SO2.

II. VALUTAZIONE

Campo di applicazione della presente decisione

L'Autorità fa rilevare che la presente decisione si limita a valutare se il governo norvegese ha ottemperato ai suoi obblighi derivanti dalle misure opportune proposte dall'Autorità ed accettate dallo stesso. Di conseguenza, l'attuale indagine riguarda solo l'esame della compatibilità ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con la nuova guida in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale riguardante il periodo a partire dal 1o gennaio 2002.

L'attuale indagine riguarda solo misure di aiuto sotto forma di esenzioni dall'imposta sull'elettricità, di deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO2, così come attraverso la parziale abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2. In riferimento ad altre misure comunicate dal governo norvegese con lettera datata 31 gennaio 2002, l'Autorità si riserva il diritto di valutarle in una fase successiva.

Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

Il governo norvegese ha affermato, con lettera datata 15 maggio 2002, che, contrariamente ai pareri espressi nella lettera del 31 gennaio 2002, alcune delle misure in questione potrebbero essere considerate come non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'Autorità è stata invitata a rivedere tali misure nel contesto interpretativo, da parte del governo norvegese, del concetto di aiuti di Stato in riferimento alle imposte ambientali.

Il governo norvegese ha affermato che risulterebbe dalla prassi della Commissione CE(17) e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea(18) che spetta allo Stato SEE decidere quali prodotti e quale loro particolare uso tassare. Il governo norvegese ritiene che misure limitate ad un particolare fattore di produzione o ad un particolare uso di alcuni prodotti o ad una particolare condotta sono di natura generale. Tali misure non favorirebbero talune imprese o la produzione di determinati beni. Per quanto riguarda una possibile giustificazione di queste misure, alla luce degli obiettivi perseguiti dalle misure in questione, il governo norvegese fa riferimento alla giurisprudenza e alla proposta della Commissione CE di una direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione di prodotti energetici, con cui sono illustrate le circostanze nelle quali un trattamento fiscale favorevole è ritenuto giustificato dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale in questione(19).

In virtù dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, "sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Gli aiuti di Stato nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo SEE riguardano "... interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti ..."(20).

Di conseguenza, un sistema mediante il quale le autorità pubbliche garantiscono a determinate imprese un'esenzione fiscale che li esonera da alcuni costi e concede loro vantaggi finanziari che migliorano la loro posizione competitiva costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE se l'aiuto è in grado di influire sugli scambi tra le parti contraenti e di falsare la concorrenza.

L'introduzione delle imposte ambientali non rientra, in quanto tale, nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, in quanto esse costituiscono misure generali che non favoriscono talune imprese o settori industriali(21). Alle eccezioni ad un'imposta generale, tuttavia, si applicano le disposizioni di detto articolo se dette eccezioni sono rivolte a determinate imprese o settori industriali e qualora le esenzioni non siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in questione(22).

Come primo passo e al momento di accertare se una data misura sia rivolta o meno a determinate imprese o settori industriali, sia le disposizioni giuridiche che regolano la misura fiscale in questione che i suoi effetti devono essere presi in considerazione(23). Pertanto, una misura può essere selettiva se le disposizioni giuridiche limitano esplicitamente i benefici fiscali a determinati settori dell'industria. In assenza di tali norme esplicite, la misura può essere ancora selettiva, qualora l'applicazione di alcuni criteri fissati nelle disposizioni fiscali o la definizione del campo di applicazione delle misure fiscali risulti solo in taluni settori, chiaramente identificabili, delle industrie che beneficiano attualmente di un trattamento fiscale favorevole.

La valutazione per accertare se alcune misure costituiscano o meno esenzioni o deroghe da una regola generale o da un sistema comune adotta, come punto di partenza, la struttura di una determinata misura fiscale: sulla base di disposizioni giuridiche che regolano le misure fiscali in questione, occorre determinare se vi siano regole generali per le quali siano garantite eccezioni(24). Tuttavia, si dovrebbe sottolineare che la denominazione delle misure in questione non è decisiva(25). Per qualificare una deroga come tale non è determinante se una misura specifica sia stata designata come esenzione o come limitazione del campo di applicazione della misura. Ciò che occorre accertare è se la misura in questione costituisca una deroga, in virtù della sua natura reale, al sistema generale in cui è fissata(26). Questa valutazione deve essere basata sugli obiettivi perseguiti dalle misure in questione.

L'Autorità ricorda che la Corte di giustizia europea ha ritenuto nella causa Adria Wien che, nel valutare se le norme relative agli aiuti di Stato siano applicabili o meno, "occorre unicamente determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire 'talune imprese o talune produzioni' ai sensi dell'articolo 92, n.1, del trattato rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento interessato"(27).

In secondo luogo, si deve accertare che "l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema"(28). Nel valutare una possibile giustificazione riguardo alle misure fiscali ambientali, si deve prestare una particolare attenzione alle considerazioni di politica ambientale alla base della legislazione nazionale in questione e occorre esaminare se, tenendo presenti queste considerazioni, sia giustificato un diverso trattamento degli operatori economici o se imprese o settori che beneficiano dei vantaggi fiscali stiano ugualmente contribuendo agli effetti ambientali negativi che si intendeva penalizzare con l'imposta in questione(29).

Infine, l'Autorità desidera far notare che spetta, in linea di principio, allo Stato EFTA interessato concepire il proprio sistema fiscale in materia ambientale come ritiene adeguato. Questo comprende la libertà dello Stato EFTA di decidere quali prodotti ed attività dovrebbero essere fatti rientrare nel campo di applicazione di uno specifico sistema fiscale in materia ambientale. Tuttavia, nell'esercitare la sua libertà di determinare il sistema fiscale nazionale in materia ambientale, lo Stato EFTA deve assicurare che, per non essere in conflitto con le norme relative agli aiuti di Stato nel SEE, le misure di cui beneficiano determinati settori industriali sono in linea con gli obiettivi ambientali alla base delle misure fiscali in questione. Spetta al governo interessato produrre informazioni che consentano all'Autorità di verificare che le misure fiscali favorevoli adottate possano essere considerate di attuazione degli obiettivi inerenti al sistema fiscale in questione.

È in questo contesto che l'Autorità ha valutato le varie misure fiscali.

Imposta sull'elettricità

Secondo il governo norvegese, a partire dal 1o gennaio 2001 la misura fiscale preferenziale non poteva essere considerata come un'esenzione dal sistema fiscale sull'elettricità rivolta ad un particolare settore dell'economia (manifatturiero e minerario), in opposizione, ad esempio, al settore dei servizi. L'imposta deve essere considerata come un tributo a portata limitata e che copre tutti gli usi dell'elettricità diversi da quelli per scopi di produzione.

Il governo norvegese ha ritenuto che la distinzione in base all'uso specifico dell'elettricità rispetto a quella basata sui settori specifici dell'industria non poteva essere considerata un aiuto.

Sulla base delle norme rilevanti, come disposto nel regolamento sulle accise (capitolo 3) sopra descritto, l'Autorità ritiene che il sistema che regola l'imposta sull'elettricità sia attualmente concepito in modo tale che, in regola generale, tutto il consumo di elettricità è soggetto a tassazione. La posizione del governo norvegese, secondo cui la regola generale alla base dell'attuale sistema fiscale sull'elettricità sarebbe che solo l'elettricità usata per scopi diversi da quelli relativi ai processi di produzione sarebbe soggetta a tassazione, non sembra trovare sostegno nelle norme in materia sopra menzionate. Tali norme stabiliscono chiaramente che determinate industrie, definite con riferimento alla loro classificazione da parte dell'Ufficio centrale di statistica norvegese, debbano essere esentate dall'imposta. Tale definizione del campo di applicazione dell'esenzione fa sì che molti settori industriali non beneficino dell'esenzione, sebbene non si possa escludere che anche in questi settori l'elettricità sia adoperata per i processi produttivi.

Dalla giurisprudenza risulta chiaramente che le esenzioni definite in riferimento a particolari settori devono essere considerate misure selettive che non possono, in linea di principio, essere giustificate dalla natura o dalla logica del sistema fiscale in questione(30).

Inoltre, l'Autorità non è convinta che le esenzioni possano essere considerate come un riflesso della scelta del governo norvegese di imporre una tassa solo su determinati tipi di consumo di elettricità. Come lo stesso governo norvegese ha dichiarato (cfr. lettera datata 31 gennaio 2002), le esenzioni per varie industrie sono state introdotte per compensare le perdite di competitività. L'Autorità nota anche che il governo norvegese non ha spiegato in che maniera, limitando l'esenzione in modo che l'elettricità usata in edifici amministrativi sia soggetta all'imposta, si garantisca in realtà che solo l'elettricità usata per i processi produttivi benefici dell'esenzione fiscale. A tal riguardo, l'Autorità nota in particolare che il governo norvegese non ha fornito alcuna definizione di cosa considerare come processi produttivi e come scopi amministrativi. Inoltre, l'Autorità dubita che sarebbe in linea con gli obiettivi perseguiti con l'imposta sull'elettricità, ossia la riduzione del consumo di energia, escludere l'utilizzazione di elettricità per determinati scopi, quali l'uso dell'elettricità per i processi produttivi, rispetto ad altri usi.

Infine, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che l'applicazione delle misure fiscali differenziata su scala regionale costituisce una misura selettiva contemplata dall'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE(31).

Alla luce delle suddette considerazioni e sulla base delle informazioni in possesso dell'Autorità, la stessa ha concluso che le esenzioni dall'imposta sull'elettricità per determinate industrie e regioni, come disposto nel paragrafo 3-12-4 del capitolo 3 del regolamento sulle accise, potrebbero costituire una misura selettiva che sembra derogare dal sistema generale di tassazione sul consumo di elettricità.

Tali deroghe conferiscono un beneficio finanziario alle imprese interessate dalle esenzioni, dal momento che queste sono esentate da oneri che graverebbero sui loro bilanci. Questo vantaggio è garantito mediante risorse di Stato, poiché lo Stato subisce una riduzione delle entrate. Sulla base di cifre fornite dalle autorità norvegesi, l'ammontare della perdita di gettito fiscale dovuta alle esenzioni sia settoriali che regionali è stata stimata per il 2002 rispettivamente in 4605 milioni e 160 milioni di NOK(32). Le società beneficiarie esercitano un'attività economica su mercati in cui vi sono o potrebbero esservi scambi tra le parti contraenti o sui quali società di altri paesi del SEE potrebbero decidere di stabilirsi. Le esenzioni pertanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza e potrebbero influenzare gli scambi tra le parti contraenti.

Di conseguenza, le deroghe dall'imposta sull'elettricità per determinate industrie e regioni potrebbero essere considerate come aiuti nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Imposta sulle emissioni di CO2

Deroga per il carbone e il coke impiegati come materie prime o agenti riduttori

Il governo norvegese ha ritenuto che le deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO2 per il carbone e il coke impiegati come materie prime e come agenti riduttori possono non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Il governo norvegese ha affermato che entrambe le deroghe sono state definite in virtù di un particolare uso dei prodotti in questione e non come un'esenzione o riduzione a favore di determinate attività o per la produzione di determinati beni. Questa deroga è accessibile a tutte le imprese che usano il carbone e il coke per questo scopo. In una siffatta situazione, il governo norvegese ha ritenuto che l'esenzione fiscale per determinati usi dei prodotti potrebbe essere considerata come "selettiva", a condizione che alcune imprese non beneficino dell'esenzione fiscale, sebbene impieghino i prodotti per gli scopi descritti nella clausola di esenzione.

Il governo norvegese ha altresì affermato che la deroga per l'uso di carbone e di coke come materie prime potrebbe essere giustificata quantomeno dal principio effettivamente perseguito.

Il governo norvegese ha affermato che l'obiettivo dell'imposta sulle emissioni di CO2 era la riduzione delle emissioni stesse. Il tributo era stato imposto sui prodotti a base di olio minerale usati per scopi energetici. Nella misura in cui determinati usi dei prodotti a base di olio minerale diversi da quelli per scopi energetici non generano emissioni di CO2, le esenzioni o i rimborsi potrebbero essere considerati come giustificati dalla logica della misura in questione.

A tal riguardo, il governo norvegese ha affermato che la trasformazione di carbone e di coke nel prodotto finito non causavano affatto emissione di CO2 o ne producevano in misura irrilevante. La ragione di questo è ravvisata nella "bassa" temperatura (400-500 °Celsius) o nella mancanza di ossigeno in tale processo. Poiché lo scopo dell'imposta è quello di colpire alle emissioni di CO2, la deroga per l'uso del carbone e del coke come materie prime era, dal punto di vista del governo norvegese, giustificata dall'obiettivo effettivamente perseguito.

Secondo il governo norvegese, l'obiettivo alla base dell'introduzione di un'imposta sull'uso del carbone e del coke era in parte ridurre l'uso di questi prodotti per scopi energetici e in parte evitare il rischio di conversione dall'uso di olio minerale, che era già tassato, all'uso non tassato del carbone e del coke. Visti questi obiettivi, il governo norvegese ha affermato che la deroga per l'uso del carbone e del coke come materie prime ed agenti riduttori, che non siano usati per scopi energetici, poteva essere ritenuta giustificata. Inoltre, il governo norvegese ha sostenuto che, dal momento che non vi erano prodotti alternativi da poter impiegare in questo particolare processo, entrambe le deroghe potevano essere ritenute giustificate anche per questa ragione.

L'Autorità osserva che la possibilità di rimborso per il carbone e il coke usati come materie prime, così come l'esenzione per il carbone e il coke usati come agenti di riduzione, non è definita in riferimento ad un settore specifico dell'industria. Tuttavia, sembrerebbe che il carbone e il coke siano usati per gli scopi specificati solo in particolari industrie. Di conseguenza, le esenzioni limitate a questi scopi sembrerebbero necessariamente andare a beneficio solo di queste industrie. Inoltre, l'Autorità osserva che lo stesso governo norvegese sembra considerare queste esenzioni come rivolte ad industrie specifiche, in particolare nella produzione dei carburi, delle leghe di ferro e di alluminio e magnesio primari e afferma che queste industrie non sarebbero redditizie senza l'esenzione(33).

L'Autorità non esclude in questa fase che determinate esenzioni/riduzioni possano essere considerate come giustificate laddove possa essere dimostrato che certi usi dei prodotti tassabili in questione non contribuiscano agli effetti negativi sull'ambiente che l'imposta in questione cerca di penalizzare.

L'Autorità nota tuttavia che il governo norvegese non ha prodotto informazioni verificabili sulle emissioni di CO2 derivanti dall'uso di carbone e di coke come materie prime nelle diverse industrie interessate dall'esenzione. Inoltre, il governo norvegese non ha spiegato in che modo il meccanismo di rimborso stabilito ai sensi del paragrafo 3-6-3 (1) del capitolo 3 del regolamento sulle accise sia applicato in pratica. Di conseguenza, l'Autorità non era nella condizione di accertare che l'esenzione fosse applicata in modo da limitare l'esenzione ai processi che non generano emissioni di CO2.

Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sulle emissioni di CO2 per il carbone e il coke usati quali agenti riduttori (cfr. paragrafo 3-6-4 del capitolo 3 del regolamento sulle accise), l'Autorità sottolinea che, secondo le note esplicative emanate dalla direzione delle imposte indirette, l'uso del carbone e del coke quali componenti necessari del processo chimico determina emissioni di CO2 ad un livello simile a quello dell'uso di carbone e di coke per scopi energetici. Di conseguenza, l'esenzione sembrerebbe essere in contraddizione con gli obiettivi dell'imposta le emissioni di CO2, che rappresenta un prelievo fiscale su prodotti che generano emissioni di CO2. Secondo il governo norvegese, la ragione per tale esenzione era da ricercarsi nell'assenza di materiali alternativi al carbone e al coke per questi processi.

A tal riguardo, l'Autorità nota che il governo norvegese non ha fornito ulteriori informazioni che le avrebbero consentito di verificare che le industrie che beneficiano dell'esenzione si trovino realmente in una situazione di mancata disponibilità di materiali alternativi per i processi industriali in questione. Inoltre, il governo norvegese non ha spiegato perché in tali circostanze non dovrebbero essere applicate le imposte sulle emissioni di CO2.

Dalla guida per la tutela ambientale risulta che gli aiuti relativi alle imposte ambientali devono prendere in considerazione i principi fondamentali degli obiettivi della politica ambientale nel momento in cui si valuta la loro compatibilità ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato nell'ambito dello SEE. Il principio fondamentale, come menzionato nella guida, è il principio "chi inquina paga". In conformità e ai sensi del punto 19 della guida: "... la concessione di aiuti non deve più supplire alla mancata internalizzazione dei costi. Il recepimento durevole delle esigenze ambientali presuppone la veridicità dei prezzi e l'internalizzazione totale di costi connessi alla difesa dell'ambiente".

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità dubita che il rimborso dell'imposta sulle emissioni di CO2 riguardante il carbone e il coke usati come materie prime e l'esenzione concernente il carbone e il coke usati come agenti riduttori possano essere giustificati dalla natura e dalla logica del sistema fiscale in questione. Inoltre, l'Autorità nota che il governo norvegese ha affermato, nella sua lettera datata 31 gennaio 2002, che le industrie che beneficiano delle esenzioni erano industrie ad uso intensivo di energia, che erano esposte alla concorrenza internazionale e che non sarebbero state redditizie senza le esenzioni. Questo sembra indicare che le ragioni alla base delle esenzioni non siano inerenti al sistema fiscale in questione.

Esenzione per l'uso di carbone e di coke per scopi energetici nella fabbricazione di cemento e LECA

Secondo il governo norvegese, le ragioni per l'esenzione relativa all'uso di carbone e di coke come materie prime a scopi energetici nella fabbricazione di cemento e LECA erano, da un lato, che i sostituti su larga scala del carbone e del coke non sarebbero stati vantaggiosi e, dall'altro, che l'industria era esposta alla concorrenza internazionale. La prima ragione potrebbe indicare, secondo il governo norvegese, che la quantità di prodotto energetico richiesto sarebbe determinato dal processo di fabbricazione e che l'unica alternativa era la sostituzione e non la riduzione dell'uso del coke. Nella misura in cui la situazione rimaneva invariata, dalla decisione della Commissione CE - secondo quanto sostenuto dal governo norvegese - sembrerebbe risultare che, in caso di doppio uso, si sarebbe tenuto conto della limitata possibilità di cambiare il tipo e la quantità del prodotto energetico richiesto per il processo. Tuttavia, il governo norvegese ha riconosciuto che l'esenzione per la fabbricazione di cemento e LECA potrebbe richiedere un'ulteriore valutazione. Il governo norvegese ha pertanto informato l'Autorità che tale esenzione sarebbe stata valutata in maniera più dettagliata con il bilancio preventivo statale per il 2003.

L'Autorità nota che quest'esenzione è limitata ad un settore specifico dell'industria ed è, inoltre, contraria alla regola generale stabilita ai sensi del sistema fiscale, secondo cui tutti gli usi del carbone e del coke a scopi energetici dovrebbero essere soggetti a tassazione. L'esenzione è, pertanto, una misura rivolta ad un settore specifico e non può, in linea di principio, essere giustificata dalla natura o dalla logica del sistema fiscale in questione(34). A tal riguardo, l'Autorità nota che il governo norvegese non ha dimostrato che sarebbe solo l'industria del cemento a richiedere uno specifico trattamento a causa del problema del mancato accesso ai sostituti di carbone e coke. Inoltre, come già sottolineato(35), anche se risultasse che non vi fossero prodotti alternativi da usare nell'industria del cemento, questo non giustifica in sé una deroga dalle norme, in quanto tale deroga va contro gli obiettivi ambientali effettivamente perseguiti.

L'Autorità conclude che il governo norvegese non ha prodotto sufficienti informazioni per dimostrare che le esenzioni in questione possano essere ritenute giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale sulle emissioni di CO2.

L'Autorità è consapevole della decisione della Commissione CE riguardo al caso di doppio uso nel Regno Unito(36), così come della proposta della Commissione CE riguardante un nuovo quadro per l'imposizione dei prodotti energetici nell'Unione europea(37). L'Autorità non esclude che le considerazioni alla base della valutazione della Commissione CE possano essere rilevanti per le esenzioni dall'imposta sulle emissioni di CO2 sul carbone e sul coke usati come materie prime o come agenti riduttori. Tuttavia, l'Autorità desidera sottolineare che gli obiettivi perseguiti dalla proposta della Commissione CE sulla tassazione energetica e che, secondo la Commissione CE, giustificavano alcune esenzioni dall'imposta in questione, non possono necessariamente essere quelli perseguiti dal sistema fiscale norvegese. Tale questione sarà, comunque, valutata nel corso della procedura di indagine formale.

Aliquota ridotta per le industrie della carta e della pasta da carta

Infine, per quanto concerne l'aliquota ridotta per l'industria della carta e della pasta da carta, l'Autorità nota che questa riduzione è specifica per il settore. Il governo norvegese non ha fornito argomentazioni per giustificare tale deroga in base alla natura o alla struttura del sistema relativo all'imposta sulle emissioni di CO2.

Conclusioni

Le deroghe risultanti dai paragrafi 3-6-3 e 3-6-4 del capitolo 3 del regolamento sulle accise, così come l'aliquota ridotta per l'industria della carta e della pasta da carta, conferiscono un beneficio finanziario alle imprese a cui si applicano le esenzioni. Pertanto, le imprese che usano prodotti minerali nel modo sopra descritto sono sollevate dagli oneri che graverebbero normalmente sui loro bilanci; le società beneficiarie hanno pertanto un vantaggio sulle altre. Questo vantaggio è assicurato mediante risorse statali, dal momento che lo Stato subisce una perdita di entrate. Secondo le informazioni prodotte dal governo norvegese, la riduzione del gettito dovuta alle esenzioni era stimata a 2270 milioni di NOK. Le imprese beneficiarie esercitano un'attività economica su mercati in cui vi sono o potrebbero esservi scambi tra le parti contraenti o in cui imprese di altri paesi dello SEE potrebbero decidere di stabilirsi. Le esenzioni pertanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza e potrebbero influenzare gli scambi tra le parti contraenti.

Di conseguenza e sulla base delle informazioni fornite dal governo norvegese, l'Autorità esprime dubbi sul fatto che le esenzioni e le aliquote ridotte dell'imposta sulle emissioni di CO2 non costituiscano, come affermato dal governo norvegese, aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Imposta sulle emissioni di SO2

Il governo norvegese ha affermato che, dato che l'imposta sulle raffinerie di petrolio rappresentava una "nuova" imposta, essa era selettiva in quanto si applicava solo alle raffinerie di petrolio. Per rappresentare una "nuova" imposta, l'imposta sulle emissioni doveva avere una fonte diversa dall'olio minerale e dal carbone e dal coke e quindi una fonte non precedentemente tassata (ad esempio petrolio grezzo). Fintanto che la situazione era questa, il governo norvegese era del parere che l'abolizione nel 2002 della misura fiscale selettiva non poteva essere considerata tale nel senso che essa rappresentava "aiuto" nei limiti dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Il governo norvegese ha espresso il parere che l'abolizione dell'imposta sul carbone e sul coke potrebbe non rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Il governo norvegese ha affermato che per essere selettiva una misura doveva essere un'esenzione/riduzione rispetto ad un regime fiscale generale rivolto ad un particolare settore dell'economia o ad una particolare regione. Un sistema fiscale che tassava, ad esempio, alcuni prodotti o una determinata condotta, rispetto ad altri, non era di natura selettiva. Pertanto, l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 sull'uso di carbone e di coke non potrebbe essere considerata, dal punto di vista del governo norvegese, un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

L'Autorità ha valutato se la decisione di escludere il carbone e il coke, così come le emissioni delle raffinerie di petrolio abbia l'effetto di favorire la produzione di determinati beni o determinate imprese rispetto ad altre che sono in una situazione giuridica e reale paragonabile, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla misura in questione.

L'autorità nota innanzi tutto che l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 per quanto riguarda carbone e coke limita il campo di applicazione di detta imposta senza, tuttavia, distinguere tra diverse categorie di imprese o settori. Il campo di applicazione dell'imposta sulle emissioni di SO2 è determinato escludendo un prodotto specifico, ossia l'uso di carbone e coke. L'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 sul carbone e sul coke va a beneficio di tutte le imprese che in Norvegia usano tali materiali. Vi sono tuttavia indicazioni del fatto che l'abolizione sia rivolta a settori specifici dell'industria. Sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità, sembrerebbe che l'estensione del campo di applicazione nel 1999, così come la sua limitazione nel 2002, abbia riguardato circa 30 imprese nei seguenti settori: raffinerie di petrolio, produzione di cemento e LECA, carburi, industria dell'alluminio e delle leghe di ferro(38). Per quanto riguarda l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 per le raffinerie di petrolio, l'Autorità ritiene che questa limitazione della portata dell'imposta sulle emissioni di SO2 sia settoriale. Inoltre, l'Autorità osserva che queste industrie sono soggette al protocollo d'intesa sottoscritto tra il governo norvegese e la federazione delle industrie di trasformazione (PIL). A causa del legame tra l'abolizione dell'imposta e tale accordo, si può ritenere che l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 sia rivolta alle industrie interessate dall'accordo.

In considerazione dell'obiettivo generale di ridurre le emissioni di SO2, sembrerebbe ragionevole che ogni sistema fiscale concernente le emissioni di SO2 riguardi la maggior parte delle emissioni; d'altro canto, una limitazione della portata del sistema fiscale che faccia sì che solo una piccola parte delle imprese che producono emissioni di SO2 sia soggetta all'imposta, non sembrerebbe essere in linea con gli obiettivi definiti dal governo norvegese.

A tal riguardo, l'Autorità nota tuttavia che, secondo le informazioni a sua disposizione, prima dell'estensione del campo di applicazione dell'imposta sulle emissioni di SO2, solo circa il 20 % delle emissioni totali era soggetto all'imposta(39). Dopo l'estensione della portata dell'imposta, questa si applicava a circa l'80 % delle emissioni di SO2(40).

L'abolizione produce una situazione in cui tutte le industrie che producono emissioni di SO2 pagano un'imposta. Pertanto, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dall'imposta sulle emissioni di SO2, l'Autorità non può escludere che l'abolizione dell'imposta determini un diverso trattamento fiscale tra industrie che sono - da un punto di vista ambientale - in una situazione comparabile.

Inoltre, senza informazioni più dettagliate su questo punto, l'Autorità non può escludere che l'abolizione dell'imposta sull'uso di carbone e di coke come sostanze combustibili possa giovare ad alcune imprese rispetto ad altre che nell'industria di trasformazione usano l'olio minerale a scopo combustibile. Potrebbe esserci, perciò, una distorsione della concorrenza nell'ambito di vari settori dell'industria, a seconda del livello con cui le imprese fanno uso di prodotti soggetti o meno a tassazione(41).

Alla luce delle suddette considerazioni e sulla base delle informazioni a sua disposizione, l'Autorità ha concluso che l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 per il carbone e il coke e sulle raffinerie di petrolio conferisce un beneficio finanziario a determinati settori ed è pertanto comparabile, nei suoi effetti, ad un'esenzione fiscale. Il governo norvegese ha, in pratica, rinunciato al suo diritto di riscuotere imposte da imprese operanti in questi settori, conferendo loro, in questo modo, un vantaggio economico.

Di conseguenza, tale vantaggio è stato conferito mediante l'impiego di risorse statali. Secondo le informazioni a disposizione dell'Autorità(42), sulla base dell'attuale aliquota dell'imposta sulle emissioni di SO2 pari a 3,09 NOK per kg, l'imposta avrebbe fornito un gettito annuo di circa 40-50 milioni di corone norvegesi. Le cifre presentate dal governo norvegese sul mancato gettito dovuto alle esenzioni fiscali relative all'imposta sulle emissioni di SO2 indicano che, dal 2001 al 2002, le perdite previste di gettito fiscale erano stimate a 60 milioni di NOK.

Le imprese beneficiarie svolgono un'attività economica in mercati nei quali vi sono o potrebbero esservi scambi tra le parti contraenti o sui quali potrebbero desiderare stabilirsi imprese di altri paesi dello SEE. Le esenzioni pertanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza e potrebbero influenzare gli scambi tra le parti contraenti.

Di conseguenza, e sulla base delle informazioni a sua disposizione, l'Autorità ritiene che l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 possa essere considerata come un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Qualifica di "nuovo aiuto" a partire dal 1o gennaio 2002

Accettando le misure opportune proposte dall'Autorità (cfr. lettera del governo norvegese datata 6 luglio 2001), il governo norvegese è stato giuridicamente vincolato ad adeguare gli attuali regimi di aiuto alle richieste fissate nella guida per la tutela ambientale entro il 1o gennaio 2002(43).

L'Autorità desidera far rilevare che, se il governo norvegese non avesse comunicato il proprio accordo sulle misure opportune, l'Autorità sarebbe stata obbligata ad avviare il procedimento di indagine formale su tutti i regimi di aiuto attuati in Norvegia, qualora avesse avuto dubbi riguardo alla loro conformità con la nuova guida per la tutela ambientale(44). Qualora determinate misure fossero state giudicate incompatibili con le richieste fissate nella nuova guida per la tutela ambientale, l'Autorità avrebbe chiesto al governo norvegese di adottare le necessarie misure per garantirne il rispetto o altrimenti di abolire gli aiuti in questione. Il fatto che il governo norvegese abbia accettato le misure opportune, ma non abbia adottato i provvedimenti necessari per ottemperare ai relativi obblighi, non può determinare una situazione nella quale il governo norvegese si sottrae alle conseguenze giuridiche dell'accettazione.

Accettando le misure opportune, il governo norvegese ha assunto obblighi che implicano che ogni regime di aiuto non conforme ai requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale venga abolito a partire dal 1o gennaio 2002. Il governo norvegese ha quindi assunto obblighi ai quali non può sottrarsi in maniera unilaterale.

L'Autorità prende nota della richiesta del governo norvegese di poter usufruire di un periodo aggiuntivo per ottemperare ai requisiti fissati nella guida per la tutela ambientale, alla luce dei risultati del gruppo di lavoro incaricato di stilare una relazione preliminare entro il 1o luglio 2002.

L'Autorità osserva di non essere stata formalmente informata sulle conclusioni delle relazione preliminare, e che il governo norvegese non ha comunicato le misure che intende prendere in accordo con i risultati di quella relazione. L'Autorità nota che a più di quattordici mesi dall'entrata in vigore della nuova guida per la tutela ambientale, non vi sono ancora proposte concrete da parte del governo norvegese su come i regimi di aiuto esistenti saranno modificati, al fine di essere conformi ai requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale. Senza tali proposte concrete o impegni, è impossibile per l'Autorità accertare se i regimi di aiuto esistenti sono di fatto in linea con la nuova guida per la tutela ambientale, anche ad una data posteriore rispetto a quella prevista.

Il governo norvegese non ha prodotto informazioni atte a dimostrare che l'adozione delle misure opportune necessarie per ottemperare ai requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale avrebbe richiesto più tempo di quello previsto ai sensi delle relative misure. Esso non ha inoltre sostenuto che non sarebbe stato possibile adottare misure che avrebbero consentito l'eliminazione di eventuali aiuti incompatibili con effetto retroattivo, vale a dire dal 1o gennaio 2002.

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità ritiene che il governo norvegese non abbia prodotto argomentazioni che giustifichino un'estensione dei termini previsti.

L'Autorità, pertanto, ritiene inizialmente che ogni regime di aiuto applicabile dopo il 1o gennaio 2002 e ritenuto incompatibile con i requisiti della nuova guida per la tutela ambientale debba essere considerato un "nuovo aiuto"(45).

L'Autorità ricorda al governo norvegese, in conformità con il punto 6.2.3 della sezione 6 della guida dell'Autorità in materia di aiuti di Stato, che gli aiuti illegali possono essere recuperati dalle imprese beneficiarie, qualora l'Autorità ritenga il regime di compensazione incompatibile con l'accordo SEE.

Compatibilità degli aiuti

Valutazione degli aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con la sezione 15 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale

Ai sensi del punto 42 della guida per la tutela ambientale, "nell'adottare imposte gravanti su determinate attività e giustificate da motivi di tutela ambientale (ecotasse), gli Stati EFTA possono considerare necessarie deroghe temporanee a favore di talune imprese, in particolare laddove non esista un'armonizzazione a livello europeo o vi siano rischi temporanei di perdita di competitività internazionale per determinate imprese."

Secondo la guida, tali esenzioni costituiscono aiuti operativi, ma "... gli aspetti negativi di tali aiuti possono tuttavia essere controbilanciati dagli aspetti positivi derivanti dall'applicazione delle imposte. La Commissione ritiene quindi che siffatte deroghe, se necessarie per l'adozione o il mantenimento in vigore di imposte gravanti su tutti i prodotti, possano essere ammesse a determinate condizioni e per un periodo limitato, che potrà essere di 10 anni quando siano soddisfatte determinate condizioni".

Ai sensi del punto 43 della guida per la tutela ambientale, "se l'imposta non corrisponde ad una imposta da applicare all'interno della Comunità in forza di una decisione comunitaria, le imprese interessate possono incontrare qualche difficoltà nell'adeguarsi rapidamente al nuovo carico fiscale. In tal caso può giustificarsi una deroga temporanea per talune imprese, affinché queste possano adeguarsi alla nuova situazione."

In seguito, la guida fissa i requisiti specifici che devono essere soddisfatti al fine di beneficiare dell'esenzione decennale (cfr. punto 46 della guida per la tutela ambientale). I requisiti dipendono anche dal fatto che l'imposta in questione corrisponda o meno ad un'imposta armonizzata a livello comunitario.

L'Autorità fa notare che le esenzioni possono, in linea di principio, essere approvate solo ai sensi della guida per la tutela ambientale con riferimento alle "nuove imposte ambientali". Ciò significa, d'altra parte, che l'imposta in questione deve essere "un'imposta ambientale" così come definita al punto 7 della guida. Questo implica che è compito dello Stato EFTA interessato dimostrare l'effetto ambientale stimato del tributo. Inoltre, le esenzioni in questione devono essere garantite in riferimento all'imposta recentemente introdotta. Per quanto concerne le "imposte esistenti" lo Stato EFTA interessato è tenuto a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni elencate al punto 46.2 o al punto 47 della guida per la tutela ambientale.

In generale e nel caso in cui non esista un'imposta comunitaria armonizzata, un'esenzione decennale può essere giustificata quando gli sgravi sono subordinati alla conclusione di accordi con cui le imprese beneficiarie o le loro associazioni si impegnano a conseguire determinati obiettivi di tutela ambientale o quando gli sgravi sono soggetti a condizioni aventi lo stesso effetto [cfr. punto 46.1. a)]. Il punto 46.1 a) fissa ulteriori criteri da rispettare affinché l'accordo/impegno possa essere ritenuto giustificato. Spetta all'Autorità valutare il contenuto degli accordi. Lo Stato EFTA deve organizzare controlli rigorosi sull'adempimento degli impegni sottoscritti dalle imprese o dalle associazioni di imprese. Gli accordi conclusi tra lo Stato EFTA e le imprese e le associazioni di imprese interessate devono prevedere le modalità relative alle sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni assunti.

In assenza di tali accordi e impegni, possono essere concesse deroghe dall'imposta in questione se le imprese beneficiarie pagano una parte significativa dell'imposta nazionale [cfr. punto 46.1. b) seconda alternativa]. D'altro canto, ove lo sgravio riguardi un'imposta corrispondente ad una tassa comunitaria armonizzata, la guida richiede che l'importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione resti significativamente superiore al minimo comunitario e comunque ad livello tale da incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell'ambiente [cfr. punto 46.1. b) prima alternativa].

Infine, lo Stato EFTA interessato deve dimostrare che la misura fiscale in questione contribuisca significativamente alla tutela dell'ambiente e le esenzioni non compromettano, in quanto tali, gli obiettivi generali perseguiti (cfr. punto 45 della guida).

Imposta sull'elettricità

L'Autorità prende innanzi tutto nota del fatto che, secondo quanto dichiarato dal governo norvegese, è stato istituito un gruppo di lavoro allo scopo di esaminare le conseguenze della nuova guida per la tutela ambientale per quanto concerne l'imposta sull'elettricità in Norvegia. Questo gruppo di lavoro aveva il compito di stilare una relazione preliminare entro il 1o luglio 2002. Ogni misura esaminata dal gruppo di lavoro sarebbe stata valutata dal governo norvegese nell'ambito del bilancio statale per l'anno 2003. Non sono state fornite dal governo norvegese informazioni o giustificazioni supplementari per quanto concerne le esenzioni dall'imposta sull'elettricità e la loro compatibilità ai sensi della guida ambientale.

L'Autorità nota che non esiste attualmente un'imposta armonizzata sull'elettricità a livello comunitario, anche se diversi Stati membri della CE hanno introdotto imposte sul consumo di elettricità. Queste imposte presentano notevoli differenze per quanto concerne le aliquote applicabili e la struttura dell'imposta, ivi comprese le esenzioni e i meccanismi di rimborso. Tali differenze rendono difficile il confronto fra i sistemi fiscali di altri Stati membri della CE con quello in vigore in Norvegia. L'Autorità prende nota delle informazioni prodotte dal governo norvegese riguardo all'incremento stimato dei costi che deriverebbe da una revoca delle esenzioni fiscali. Le cifre possono indicare che, almeno per talune industrie, vi è la necessità di compensare i costi determinati dall'imposta sull'elettricità. Alla luce di questa situazione, le esenzioni previste dal sistema fiscale norvegese sull'elettricità potrebbero essere ritenute giustificate per compensare perdite di competitività.

Tuttavia, per poter raggiungere un equilibrio tra le preoccupazioni di carattere ambientali e quelle relative al mantenimento delle condizioni di concorrenza per determinate industrie, le esenzioni devono soddisfare i requisiti stabiliti nella nuova guida per la tutela ambientale.

Sulla base delle scarse informazioni fornite dal governo norvegese per quanto concerne la giustificazione delle deroghe settoriali dall'imposta sull'elettricità ai sensi della nuova guida per la tutela ambientale, l'Autorità fa le osservazioni esposte in appresso.

L'Autorità nota innanzi tutto che l'imposta sull'elettricità è stata introdotta nel 1971 e deve pertanto essere considerata come "imposta esistente". Sulla base delle informazioni prodotte dal governo norvegese sembrerebbe che le varie esenzioni fiscali siano state adottate dopo l'introduzione dell'imposta in questione. Il governo norvegese non ha fornito spiegazioni su come la possibilità di esenzione di cui al punto 46.1 della guida per la tutela ambientale possa essere applicata alle esenzioni relative alle misure fiscali esistenti. In particolare, l'Autorità nota come negli anni 1993, 1994 e 1997, ossia quando sono state introdotte esenzioni aggiuntive, l'aliquota non sia aumentata in maniera significativa. L'Autorità non dispone di alcuna informazione sulle esenzioni concesse nel 1993 o, eventualmente, prima di tale data.

Il governo norvegese ha inoltre presentato solo osservazioni generali sugli obiettivi dell'imposta sull'elettricità, senza fornire tuttavia le informazioni richieste ai sensi del punto 7 della guida per la tutela ambientale, per dimostrare che l'imposta sull'elettricità ha effetti ambientali positivi.

Contrariamente alle condizioni stabilite nel punto 46.1 della guida per la tutela ambientale, l'esenzione non è subordinata alla conclusione di accordi ambientali e le imprese beneficiarie di un'esenzione non pagano una parte significativa dell'imposta nazionale (dal momento che sono totalmente esentate). A tale riguardo, l'Autorità sottolinea che le cifre presentate dal governo norvegese sull'incremento stimato dei costi causato dall'abolizione delle attuali esenzioni dall'imposta sull'elettricità non possono di per sé giustificare le esenzioni. Tali cifre devono essere valutate in maniera più dettagliata per stabilire cosa può essere considerata una "parte significativa" dell'imposta nazionale, che dovrebbe essere pagata dalle imprese interessate, per beneficiare della possibilità di deroga di cui al punto 46.1 b) della guida per la tutela ambientale.

Contrariamente ai requisiti fissati nel punto 45 della guida per la tutela ambientale, il governo norvegese non ha dimostrato che le esenzioni non compromettono gli obiettivi generali dell'imposta sull'elettricità. Dato che l'esenzione riguarda circa il 70 % del consumo di elettricità delle industrie norvegesi, l'Autorità non è convinta che l'obiettivo dell'imposta, ossia la riduzione del consumo di elettricità, sia stato raggiunto nonostante le ampie possibilità di esenzione.

Infine, il governo norvegese non ha dimostrato che le deroghe sono temporanee né ha assunto impegni riguardo alla limitazione degli aiuti nel tempo.

Per quanto riguarda le deroghe regionali dall'imposta sull'elettricità, il governo norvegese ha sottolineato la necessità speciale dell'uso di elettricità nelle zone ammissibili. Ha evidenziato che le dure condizioni ambientali e le lunghe distanze in questa zona particolare renderebbero le condizioni esterne difficili per le attività imprenditoriali e l'esenzione potrebbe, pertanto, essere giustificata come aiuto allo sviluppo regionale. Inoltre, l'esenzione riguardava tutte le industrie e quindi nessuna impresa è stata discriminata.

L'Autorità nota che, sebbene abbia esplicitamente richiesto alle autorità norvegesi di fornire un'adeguata giustificazione delle misure in questione, tale giustificazione non è stata fornita (il governo norvegese ha semplicemente affermato che spetta al gruppo di lavoro considerare strutture fiscali alternative che siano in linea con la guida per la tutela ambientale). In assenza di una giustificazione, l'Autorità dubita che le deroghe regionali possano essere ritenute compatibili con le norme sugli aiuti di Stato nell'ambito del SEE.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'Autorità dubita che le esenzioni dall'imposta sull'elettricità siano compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

Imposta sulle emissioni di CO2

L'Autorità nota che non esiste attualmente un'imposta armonizzata sulle emissioni di CO2 a livello comunitario. Per quanto a sua conoscenza, diversi Stati membri CE hanno introdotto imposte sulle emissioni di CO2 (in particolare, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e i Paesi Bassi)(46). Le aliquote e la struttura dell'imposta, compresi la base imponibile, le esenzioni applicabili e i sistemi di rimborso presentano tuttavia grosse differenze. Queste differenze rendono difficile comparare i sistemi fiscali sulle emissioni di CO2 degli Stati membri della CE con quello in vigore in Norvegia. L'Autorità prende nota delle informazioni prodotte dal governo norvegese sui costi dell'imposta sulle emissioni di CO2 per talune industrie. Queste cifre possono indicare che, almeno per taluni settori dell'industria, vi è la necessità di compensare i costi dovuti per l'imposta sulle emissioni di CO2. Alla luce di questa situazione, le esenzioni previsti del sistema fiscale norvegese per talune industrie possono essere ritenute giustificate per compensare perdite di competitività.

Tuttavia, onde raggiungere un equilibrio tra le preoccupazioni di carattere ambientale e quelle relative al mantenimento delle condizioni di competitività di talune industrie, le esenzioni devono soddisfare i requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale.

Contrariamente alle condizioni stabilite al punto 46.1 della guida per la tutela ambientale, le esenzioni dall'imposta sulle emissioni di CO2 non sono subordinate alla conclusione di accordi ambientali, le imprese ammissibili per un'esenzione/rimborso non sembrano pagare una parte significativa dell'imposta nazionale (dal momento che sono totalmente esentate; laddove l'imposta è rimborsata, l'Autorità avrebbe bisogno di informazioni sul livello di compensazione, per valutare se le imprese interessate pagano, in ogni caso, una parte significativa dell'imposta).

Per quanto riguarda gli effetti ambientali dell'imposta sulle emissioni di CO2, l'Autorità si rammarica che non siano state prodotte informazioni in conformità con il punto 7 della guida per la tutela ambientale, che avrebbero dimostrato gli effetti dell'imposta sulla riduzione delle emissioni di CO2.

Contrariamente ai requisiti fissati al punto 45 della guida per la tutela ambientale, il governo norvegese non ha dimostrato che le esenzioni non compromettono gli obiettivi generali dell'imposta sulle emissioni di CO2. A tal riguardo, l'Autorità prende nota delle informazioni presentate dal governo norvegese riguardo alle emissioni di CO2 prodotte da determinate industrie. Da queste informazioni risulterebbe che le emissioni di CO2 prodotte da industrie esentate dal pagamento dell'imposta ammontano approssimativamente al 66 % delle emissioni totali di CO2. In tale contesto, l'Autorità dubita che il requisito di cui al punto 45 della guida per la tutela ambientale sia soddisfatto.

Contrariamente a quanto richiesto ai sensi del punto 43 della guida per la tutela ambientale, il governo norvegese non ha dimostrato che le deroghe sono temporanee né ha assunto alcun impegno per quanto riguarda la limitazione degli aiuti nel tempo.

Per quanto riguarda l'applicazione di un'aliquota ridotta per l'industria della carta e della pasta da carta, il governo norvegese ha affermato che l'aliquota ridotta che tale industria è tenuta a pagare sarebbe superiore alla corrispondente imposta CE, che ammonta a 18 EUR per 1000 litri (0,14 NOK per litro). Pertanto, il governo norvegese ha ritenuto l'imposta ridotta in linea con la sezione 46.1, lettera b), primo trattino.

Come già sottolineato, non esiste attualmente un'imposta armonizzata sulle emissioni di CO2 a livello comunitario. Pertanto, non sembrerebbe che il punto 46.1, lettera b), primo trattino, della guida per la tutela ambientale sia applicabile. Inoltre, l'Autorità nota che non sono state prodotte ulteriori informazioni che dimostrino come quest'aliquota fornisca all'industria della carta e della pasta da carta un incentivo per migliorare la protezione ambientale.

Per quanto riguarda la possibilità di un'esenzione temporanea ai sensi del punto 46.1, lettera b), secondo trattino, della guida per la tutela ambientale, l'Autorità nota che l'aliquota fiscale ridotta ammonta al 50 % della normale aliquota sulle emissioni di CO2. L'Autorità non esclude che questa percentuale possa essere considerata una "parte significativa" dell'imposta nazionale. Tuttavia, come già sottolineato al paragrafo precedente, in assenza di informazioni sugli effetti di quest'aliquota ridotta sul comportamento dell'industria interessata e, in particolare, sul fatto che quest'aliquota serva ancora da incentivo per migliorare la protezione ambientale, l'Autorità non può concludere che i requisiti fissati nella guida siano soddisfatti.

Infine, l'Autorità osserva che l'imposta sulle emissioni di CO2 sull'olio minerale introdotta nel 1991 costituisce "un'imposta esistente" e sottolinea che, secondo le informazioni prodotte dal governo norvegese, l'aliquota ridotta per l'industria delle paste da carta è stata introdotta solo successivamente, ossia nel 1993. Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità dubita che le condizioni fissate al punto 46.2 della guida per la tutela ambientale siano soddisfatte, dal momento che la deroga dall'aliquota generalmente applicabile non sembrerebbe essere stata stabilita al momento dell'adozione dell'imposta. Inoltre, l'Autorità nota che il governo norvegese non ha prodotto informazioni che le consentano di valutare se un'esenzione ai sensi del punto 46.1. della guida per la tutela ambientale sia giustificata in tali circostanze.

In base a quanto esposto e qualora un'ulteriore indagine dovesse confermare che le misure in questione costituiscono aiuti nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Autorità dubita che i requisiti fissati nella guida per la tutela ambientale siano soddisfatti per quanto concerne le deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO2.

Imposta sulle emissioni di SO2

L'Autorità nota in primo luogo che non esiste attualmente alcuna imposta armonizzata sulle emissioni di SO2 a livello comunitario. Per quanto a conoscenza dell'Autorità, diversi Stati membri CE hanno introdotto imposte sulle emissioni di SO2 (in particolare la Finlandia, la Svezia e la Danimarca)(47). Le aliquote e la struttura dell'imposta, comprese le esenzioni e i sistemi di rimborso presentano tuttavia notevoli differenze che rendono difficile il confronto dei sistemi fiscali sulle emissioni di SO2 negli Stati membri della CE con quello in vigore in Norvegia. L'Autorità prende nota delle informazioni prodotte dal governo norvegese sui costi relativi alle imposte sulle emissioni di SO2 per determinate industrie. Queste cifre possono indicare che, almeno per taluni settori dell'industria, vi è la necessità di compensare i costi determinati dall'imposta sulle emissioni di SO2. Alla luce di questa situazione, le esenzioni ai sensi del sistema fiscale norvegese relativamente all'imposta sulle emissioni di SO2 per determinate industrie possono essere ritenute giustificate, per compensare perdite di competitività.

Tuttavia, onde raggiungere un equilibrio tra le preoccupazioni di carattere ambientale e quelle relative al mantenimento di condizioni competitive per determinate industrie, le esenzioni in questione devono soddisfare i requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale.

Secondo il governo norvegese (cfr. lettera del 31 gennaio 2002), le esenzioni dalle imposte, come l'assenza di imposte sull'uso del carbone e del coke e sulle raffinerie, sono in linea con la guida per la tutela ambientale.

Il governo norvegese ha affermato che l'abolizione dell'imposta era subordinata alla conclusione dell'accordo e che poteva essere considerata temporanea. A tal riguardo, esso ha fatto riferimento ad una dichiarazione presente nel bilancio statale per il 2002 [proposta allo Storting n. 1 (2001-2002)]: "In quanto parte dell'accordo con la federazione delle industrie di trasformazione (PIL), l'imposta ridotta sul carbone e sul coke, nonché sulle raffinerie di petrolio, sarà abolita entro il 2010." Il governo norvegese ha inoltre comunicato all'Autorità che nell'ambito del bilancio statale 2002 era stata specificata la sua intenzione eliminare gradualmente l'attuale esenzione entro il 2010.

L'Autorità sottolinea che, anche se il governo norvegese ha affermato che era sua intenzione eliminare gradualmente l'attuale "esenzione fiscale" entro il 2010, esso non ha assunto nessun impegno formale teso a limitare la durata dell'esenzione fiscale ad un massimo di dieci anni in modo giuridicamente vincolante. Pertanto, l'Autorità non ritiene che l'aiuto sia di natura esclusivamente temporanea, come richiesto dal punto 43 della guida per la tutela ambientale.

Inoltre, l'Autorità nota che l'imposta sulle emissioni di SO2 non è "una nuova imposta" ai sensi del punto 46.1 della guida per la tutela ambientale. Secondo il punto 46.2 della guida, le disposizioni di cui al punto 46.1 possono essere applicate alle imposte esistenti, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. A tal riguardo, l'Autorità nota che il governo norvegese non ha fornito una giustificazione del fatto che la possibilità di esenzione di cui al punto 46.1 della guida per la tutela ambientale sia applicabile nel presente caso.

Inoltre, l'Autorità dubita soprattutto del fatto che la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la federazione delle industrie di trasformazione norvegesi (PIL) e il ministero dell'Ambiente, nonché l'adozione di eventuali future autorizzazioni che stabiliscono limiti di emissione/permessi da parte dell'autorità norvegese di controllo dell'inquinamento soddisfino i requisiti fissati al punto 46.1 della guida per la tutela ambientale.

Come ha già evidenziato nella lettera dell'Autorità del 28 febbraio 2002, il protocollo d'intesa non è giuridicamente vincolante per le parti. Inoltre, l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 non sembrerebbe essere subordinata all'attuazione delle misure previste dal protocollo d'intesa. La dichiarazione nel bilancio statale per il 2002 non può essere ritenuta sufficiente. A tal riguardo, l'Autorità nota, in particolare, che non sono previste sanzioni nel caso in cui gli impegni forniti dalle imprese che beneficiano dell'esenzione fiscale non vengano mantenuti. Infine, non è chiaro all'Autorità se l'obbligo di ridurre le emissioni di SO2 deriverà dall'accordo o dalle autorizzazioni rilasciate dall'autorità norvegese di controllo dell'inquinamento.

Al fine di beneficiare di un'esenzione decennale, la guida per la tutela ambientale richiede che gli impegni assunti mediante accordi o altre disposizioni aventi il medesimo effetto producono una riduzione delle emissioni da parte delle imprese che beneficiano dell'esenzione, al di là della normale attività. Gli effetti ambientali degli accordi o delle altre disposizioni aventi il medesimo effetto, devono essere efficaci quantomeno come l'effetto delle imposte che vanno a sostituire.

Il governo norvegese ha informato l'Autorità, con lettera datata 15 maggio 2002, che le emissioni di SO2 provenienti dall'industria di trasformazione erano già soggette a norme giuridicamente vincolanti, mediante le autorizzazioni all'emissione in conformità alle disposizioni dell'atto per il controllo dell'inquinamento. Tali norme hanno già condotto ad una riduzione delle emissioni di SO2 a costi superiori a 3 NOK/kg SO2. Dal 1990 al 2000 le emissioni derivanti dai processi industriali sono state ridotte di 13500 tonnellate, con 17100 tonnellate nel 2000. Solo 800 tonnellate di questa riduzione sono imputabili al periodo compreso tra il 1998 e il 2000, quando era in vigore l'imposta sulle emissioni di SO2(48).

L'Autorità osserva, tuttavia, che attualmente non sono stati assunti impegni concreti per quanto riguarda tali riduzioni da parte del settore che beneficia delle esenzioni dall'imposta sulle emissioni di SO2 e che essa non dispone di informazioni più dettagliate sul contenuto delle future autorizzazioni alle emissioni.

Le informazioni prodotte dal governo norvegese riguardo alla riduzione delle emissioni di SO2 dovute al regime fiscale precedente possono indicare che gli sforzi che le industrie interessate dovranno intraprendere di qui al 2010 vanno al di là di quanto è stato finora raggiunto in termini di emissioni di SO2 con l'imposta in vigore. Tuttavia, data la mancanza di informazioni più dettagliate e verificabili, l'Autorità non è in grado di accertare che gli sforzi delle imprese ai sensi del protocollo d'intesa o nell'ambito dei futuri limiti di emissione obbligatori fissati dall'autorità di controllo dell'inquinamento siano proporzionali all'esenzione fiscale.

Inoltre, l'Autorità osserva che non è chiaro dalle informazioni che sono state prodotte dal governo norvegese se le autorizzazioni alle emissioni rilasciate in passato, così come i possibili limiti di emissione futuri, vadano al di là delle norme comunitarie obbligatorie nel senso della guida per la tutela ambientale. Il punto 7 della guida per la tutela ambientale definisce "norma comunitaria" qualsiasi norma obbligatoria nella Comunità europea che fissi i livelli di tutela ambientale da raggiungere e l'obbligo di utilizzare la migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi ("migliori tecniche disponibili" o BAT)(49). A tal riguardo, l'Autorità nota che non è stata prodotta alcuna informazione che avrebbe potuto consentirle di valutare se e in quale misura tali limiti futuri delle emissioni di SO2 vadano al di là delle norme armonizzate, quali i limiti fissati dalla direttiva CEE sulle norme di qualità dell'aria relative all'anidride solforosa(50) e se tali limiti futuri vadano la di là dei requisiti della direttiva sull'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali(51) e della direttiva "IPPC"(52).

Alla luce delle suddette considerazioni e qualora un'ulteriore indagine dovesse confermare che le misure in questione costituiscono aiuti nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Autorità dubita che i requisiti fissati dalla guida per la tutela ambientale siano soddisfatti in riferimento alla parziale abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2.

Osservazioni finali e conclusioni

Sulla base delle informazioni prodotte dal governo norvegese, l'Autorità non può escludere che le esenzioni dall'imposta sull'elettricità, le deroghe dall'imposta sulle emissioni di CO2 così come l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 costituiscano aiuti nel senso dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Inoltre, l'Autorità dubita che queste misure possano essere ritenute conformi al disposto dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, in combinato disposto con i requisiti fissati nella nuova guida per la tutela ambientale. Di conseguenza, dubita che le suddette misure siano compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

Ne deriva che, in conformità con il punto 5.2 del capitolo 5 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato, l'Autorità è tenuta ad avviare il procedimento previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. La decisione di avviare procedimenti non è pregiudiziale alla decisione finale dell'Autorità, la quale può concludere che le misure in questione sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. L'Autorità ha deciso di avviare il procedimento formale di indagine previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3, all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte riguardo a:

- le esenzioni settoriali e regionali dall'imposta sul consumo di elettricità,

- le esenzioni dall'imposta sulle emissioni di CO2 per il carbone e il coke usati come materie prime o agenti riduttori, nonché per il carbone e il coke usati per scopi energetici nella produzione di cemento e LECA e l'aliquota ridotta dell'imposta sulle emissioni di CO2 per l'industria della carta e della pasta da carta,

- l'abolizione dell'imposta sulle emissioni di SO2 per il carbone e il coke, così come per le raffinerie di petrolio.

2. Il governo norvegese è invitato, ai sensi del punto 5.3.1. (1) del capitolo 5 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato, a presentare le proprie osservazioni in merito all'apertura del procedimento di indagine formale entro due mesi dalla notifica della presente decisione.

3. Il governo norvegese è invitato a presentare qualunque informazione che possa consentire all'Autorità di valutare la compatibilità delle misure fiscali in questione con l'accordo SEE entro due mesi dalla notifica della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Einar M. Bull

(1) In appresso denominato "accordo SEE".

(2) In appresso denominato "accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte".

(3) Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata inizialmente nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data e modificata da ultimo dalla decisione dell'Autorità n. 370/01/COL del 28 novembre 2001, pubblicata nella GU C 34 del 7.2.2002, pag. 15; in appresso denominata "Guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato".

(4) Sezione 15 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale, adottata con decisione dell'Autorità n. 152/01/COL del 23 maggio 2001 e pubblicata nella GU L 237 del 6.9.2001, pag. 16, in appresso denominata "Guida per la tutela ambientale".

(5) I principali settori dell'industria a consumo intensivo di energia sono le industrie per la produzione di leghe di alluminio e ferro.

(6) Cfr. la decisione del Parlamento norvegese sull'imposta sull'elettricità nell'ambito del bilancio statale per il 2002, Vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft, 28 novembre 2001, § 1 nonché il capitolo 3 del regolamento sulle accise, § 3-12-1.

(7) Cfr. la decisione del Parlamento norvegese sull'imposta sull'elettricità nell'ambito del bilancio statale per il 2002, Vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft, 28 novembre 2001, § 1, nonché il capitolo 3 del regolamento sulle accise, § 3-12-4.

(8) Capitolo 3 del regolamento sulle accise, § 3-12-5.

(9) Secondo le informazioni fornite dal governo norvegese, l'aliquota espressa in NOK-2002 non ha subito variazioni a partire dal 1994.

(10) Per quanto riguarda il concetto di "mancate entrate fiscali", cfr. sopra.

(11) Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer Fritak for industriell bruk, kull og koks (jf. Stortingets vedtak om co2-avgift § 3 nr.1 bokstav d og § 3 nr.4 bokstav a, jf. forskriften §§ 3-6-3 og 3-6-4).

(12) L'Autorità nota che tale regolamento non le è stato notificato.

(13) L'Autorità nota che tale regolamento non le è stato notificato.

(14) I settori elencati nell'appendice sono: raffinazione di petrolio, materiali chimici/ceramici, cemento, leghe di ferro e alluminio.

(15) "Best available techniques", migliori tecniche disponibili.

(16) Per quanto riguarda il concetto di "mancate entrate fiscali" cfr. sopra.

(17) A tal riguardo, il governo norvegese si è riferito, in particolare, alla decisione della Commissione del 3 aprile 2002 sull'esenzione, nel Regno Unito, per doppio uso dell'imposta sul mutamento climatico (aiuto di Stato n. C 18/2001 e C 19/2001), nonché la decisione della Commissione riguardante la riforma dell'elettricità in Danimarca (aiuto di Stato N 416/99).

(18) A tal riguardo, il governo norvegese si è riferito alle seguenti cause: sentenza della Corte di giustizia europea del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709, Sentenza della Corte di giustizia europea del 2 febbraio 1988, cause congiunte 67, 68 e 70/85, van der Kooy/Commissione, Racc. 1988, pag. 219, sentenza della Corte di giustizia europea del 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione (Maribel bis/ter), Racc. 1999, pagg. I-3671 e sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria Wien Pipeline.

(19) Oltre alla giurisprudenza sopra citata, il governo norvegese ha menzionato la sentenza della Corte di giustizia europea del 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring.

(20) Sentenza della Corte di giustizia europea del 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione (Maribel bis/ter), Racc. 1999, pagg. I-3671, punto 23.

(21) Cfr. punto 17B.3.1. (1) della sezione 17 B della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

(22) Cfr. punto 17B.3.1. (4) della sezione 17B della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia europea del 2 luglio 1974, Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709, punto 15.

(23) A tal riguardo, si dovrebbe sottolineare che l'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE "... non distingue tra misure di intervento statale in riferimento alle loro cause o ai loro scopi, ma le definisce in relazione ai loro effetti"; "Maribel bis/ter", punto 25; vedi anche sentenza della Corte di giustizia europea del 29 febbraio 1996, Causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. 1996, pagg. I-723, punto 79.

(24) Cfr. punto 17B.3.1. (4) della sezione 17B della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato.

(25) Cfr. parere dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer emesso il 17 settembre 1998, causa C-6/97, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1999, pagg. I-2981, punto 27, nota 17: "Non è decisiva la loro denominazione (esenzione, riduzione, abbuono, detrazione, esonero, credito, ed altre), ma la loro natura di disposizioni tributarie istitutive di una situazione eccezionale a favore di uno o più soggetti passivi."

(26) Cfr. parere dell'Avvocato generale Darmon emesso il 17 marzo 1992, cause riunite C-72 e 73/91, Racc. 1993, pagg. I-887, punto 50.

(27) Sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria Wien Pipeline, Racc. 2001, pagg. I-8365, punto 41.

(28) Sentenza della Corte di giustizia europea del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, causa 173/73, Racc. 1974, pag. 709, punto 15.

(29) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring SA/Agenzia centrale degli organismi di sicurezza sociale (ACOSS), Racc. 2001, pagg. I-9067, punti 17 - 22.

(30) Nella sentenza Adria Wien, la Corte di giustizia europea ha affermato che "... la concessione di vantaggi alle imprese il cui fulcro di attività è la produzione di beni materiali non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di imposizione ...", punto 49. Inoltre, nella causa Maribel, la Corte ha sostenuto che "la limitazione del beneficio delle riduzioni maggiorate a taluni settori di attività rende queste misure di riduzione selettive, di modo che esse soddisfino la condizione di specificità.", punti da 28 a 31.

(31) Sentenza del tribunale EFTA 20 luglio 1999 riguardante l'imposta di sicurezza sociale differenziata su base regionale, Causa E-6/98, governo norvegese/Autorità di vigilanza EFTA [1999] Relazione del tribunale EFTA, pag. 74.

(32) Secondo il governo norvegese, queste cifre sono state tratte dal Budsjettinnstilling S. n. 1 (2001-2002).

(33) L'Autorità prende inoltre nota del documento del governo norvegese sulla politica relativa ai cambiamenti climatici, alla tabella 2 del quale si fa riferimento a "settori esenti da tassazione: ... carbone e coke per scopi di trasformazione (industria delle leghe di ferro, carburi e alluminio)" (nostra sottolineatura).

(34) Nella sentenza Adria Wien, la Corte di giustizia europea ha sostenuto che "... la concessione di vantaggi alle imprese il cui fulcro di attività è la produzione di beni materiali non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di imposizione ...", punto 49. Inoltre, nella causa Maribel, la Corte ha sostenuto che "la limitazione del beneficio delle riduzioni maggiorate a taluni settori di attività rende queste misure di riduzione selettive, di modo che esse soddisfino la condizione di specificità.", punti da 28 a 31.

(35) Cfr. sopra, dove si fa riferimento ai requisiti di "internalizzazione dei costi", come sancito al punto 19 della guida per la tutela ambientale.

(36) Decisione della Commissione, del 3 aprile 2002, sull'esenzione per doppio uso, cui il Regno Unito intende dare esecuzione, dall'imposta sul mutamento climatico e sull'estensione dell'esenzione ai processi concorrenti (aiuti di Stato n. C 18/2001 e C 19/2001).

(37) COM (1997) 30 def., GU 1997 C 139, pag. 14.

(38) Tale informazione è tratta dal documento del governo sulle imposte ambientali, Proposta allo Storting n. 54 (1997-98), capitolo 6, punto 6.2.5.

(39) Cfr. documento del governo sulle imposte ambientali, St. prp. nr. 54 (1997-98), capitolo 6, punto 6.2.5.

(40) Proposta allo Storting n. 1 (2001-2002) - FIN, punto 3.11.

(41) Sembrerebbe che, nella misura in cui sono usati come combustibili per riscaldamento, questi prodotti siano sostituibili; cfr. la proposta di una direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici: "È chiaro che tutti questi prodotti, fintanto che usati come combustibili per riscaldamento, sono direttamente o indirettamente sostituibili e pertanto dovrebbero tutti rientrare nel medesimo quadro fiscale."

(42) Notizie PIL del 18 dicembre 2001, "L'industria di trasformazione norvegese si impegna per ridurre le emissioni di SO2".

(43) Risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che misure appropriate, accettate dagli Stati interessati, hanno un effetto vincolante; cfr. la sentenza della Corte di giustizia europea del 24 marzo 1993, causa C-313/90, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques ed altri/Commissione, Racc. 1993, pagg. I-1125.

(44) Cfr. punto 7.4.3. (2) della sezione 7, in combinato disposto con la sezione 5 della guida dell'Autorità EFTA in materia di aiuti di Stato, in particolare il punto 5.2. (1).

(45) Cfr. sentenza della Corte di giustizia europea del 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS/. Commissione, Racc. 1993, pagg. I-1125, punto 35; cfr. anche decisione della Commissione CE di avviare un procedimento di indagine formale nel caso di aiuti di Stato C 37/2000 (ex NN 60/2000, ex E 19/94, ex E 13/91 e N 204/86) riguardante il regime di aiuti finanziari e fiscali per la zona franca di Madera (Portogallo), pubblicato nella GU 2000 C 301/4, e la decisione della Commissione CE di adottare misure opportune nel caso di aiuti di Stato n. E 10/2000 relativi a "Gewährträgerhaftung und Anstaltslast" in Germania, lettera alla Germania del 27 marzo 2002.

(46) Cfr. panoramica delle imposte ambientali nell'UE, nella relazione alla DG Ambiente, Aggiornamento della base di dati sulle tasse ed imposte ambientali, Stefan Speck e Paul Ekins, luglio 2000; cfr. anche la base di dati CE sulle imposte ambientali: http://europa.eu.int/comm/ environment/enveco/env_database/ database.htm

(47) Cfr. panoramica delle imposte ambientali nell'UE, nella relazione alla DG Ambiente, "Aggiornamento della base di dati sulle tasse ed imposte ambientali", Stefan Speck e Paul Ekins, luglio 2000; cfr. anche base di dati sulle imposte ambientali:

http://europa.eu.int/comm/ environment/enveco/env_database/ database.htm

(48) Il governo norvegese ha informato l'Autorità che i dati relativi alle emissioni per il 2001 non erano ancora disponibili.

(49) Nella nota 5 della guida per la tutela ambientale, si specifica che tali norme diventano norme SEE quando sono incorporate nell'accordo SEE. Nella nota 6 della guida si fa riferimento alle direttive in materia ambientale incorporate nell'accordo SEE.

(50) Direttiva del Consiglio 80/779/CEE, incorporata nell'accordo SEE, punto 14 dell'allegato XX all'accordo SEE.

(51) Direttiva del Consiglio 84/360/CEE, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, incorporata nell'accordo SEE al punto 16 dell'allegato XX all'accordo SEE.

(52) Direttiva del Consiglio 96/61/CEE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, incorporata nell'accordo SEE al punto 2 g dell'allegato XX dell'accordo SEE.

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