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Document 32003R0078

Regolamento (CE) n. 78/2003 della Commissione, del 17 gennaio 2003, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

GU L 13 del 18.1.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/78/oj

32003R0078

Regolamento (CE) n. 78/2003 della Commissione, del 17 gennaio 2003, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 18/01/2003 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 78/2003 della Commissione

del 17 gennaio 2003

che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002(4), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

(1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1o febbraio 2003 supera il massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

(2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1o febbraio 2003 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1o febbraio 2003 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,74.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

(3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

(4) GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

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