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Document 32003R0008

    Regolamento (CE) n. 8/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

    GU L 1 del 4.1.2003, p. 56–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/8/oj

    32003R0008

    Regolamento (CE) n. 8/2003 della Commissione, del 3 gennaio 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 001 del 04/01/2003 pag. 0056 - 0058


    Regolamento (CE) n. 8/2003 della Commissione

    del 3 gennaio 2003

    che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2392/2002 della Commissione(5).

    (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2392/2002.

    (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2378/2002 deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali. Di conseguenza, occorre modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 2392/2002 per precisare i dazi applicabili qualora l'importazione non venga effettuata nel quadro di contingenti tariffari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2392/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'agricoltura

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

    (4) GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

    (5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 139.

    ALLEGATO I

    Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Elementi di calcolo dei dazi

    (periodo dal 30.12.2002 al 2.1.2003)

    1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Trasporto/costi: Golfo del Messico - Rotterdam: 14,69 EUR/t; Grandi Laghi - Rotterdam: 23,61 EUR/t.

    3.

    >SPAZIO PER TABELLA>

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