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Document 32002D0935

2002/935/CE: Decisione della Commissione, del 14 maggio 2002, relativa ad un aiuto di Stato in favore di Grupo de Empresas Álvarez [notificata con il numero C(2002) 1805] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 329 del 5.12.2002, pp. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/935/oj

32002D0935

2002/935/CE: Decisione della Commissione, del 14 maggio 2002, relativa ad un aiuto di Stato in favore di Grupo de Empresas Álvarez [notificata con il numero C(2002) 1805] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 05/12/2002 pag. 0001 - 0009


Decisione della Commissione

del 14 maggio 2002

relativa ad un aiuto di Stato in favore di Grupo de Empresas Álvarez

[notificata con il numero C(2002) 1805]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/935/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni(1) a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio(2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Il 15 luglio 1997 la Commissione ha adottato la decisione 98/364/CE relativa a un aiuto di Stato concesso a favore di Grupo de Empresas Álvarez(3), notificato con il numero C(1997)2615, (in appresso, la "decisione") con la quale autorizzava un aiuto per la ristrutturazione a favore del fabbricante spagnolo di ceramica e porcellana Grupo de Empresas Álvarez (GEA) con sede a Vigo (Galizia).

(2) Tale valutazione positiva si basava su un piano di ristrutturazione che prevedeva una riduzione radicale della capacità di produzione e riprendeva l'impegno delle autorità spagnole di astenersi dalla concessione di ulteriori aiuti di Stato a GEA o alla sua controllata al 100 % Vidrios Automáticos del Norte (Vanosa). L'ultimo punto della decisione recita: "Occorre pertanto informare le autorità spagnole del fatto che ogni eventuale aiuto di Stato a favore dell'impresa verrà ritenuto incompatibile con il mercato comune ed in contrasto con l'impegno assunto e che potrà avere quindi delle ripercussioni sull'aiuto autorizzato in base alla presente decisione".

(3) Il primo comma dell'articolo 1 della decisione afferma che diverse misure costituiscono un aiuto illegale. Tali misure: "sono tuttavia conformi agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e sono pertanto compatibili con il mercato comune in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, a condizione che la Spagna si astenga dal concedere nuovi aiuti, secondo l'impegno da essa assunto con lettera del 22 maggio 1997, e applichi integralmente il piano di ristrutturazione autorizzato."

(4) La decisione ha anche imposto alle autorità spagnole l'obbligo di presentare alla Commissione una serie di relazioni volte a consentire a quest'ultima di verificare il rispetto del piano di ristrutturazione e l'osservanza dell'impegno a non concedere ulteriori aiuti all'impresa.

(5) Con lettera del 21 maggio 1999, la Commissione ha confermato la ricezione della seconda relazione sull'applicazione del piano di ristrutturazione e ha informato la Spagna del fatto che "sulla base delle informazioni, cifre e giustificazioni contemplate in detta relazione, non intende riaprire il fascicolo, dato che si stanno rispettando le linee fondamentali della citata decisione". La lettera indicava inoltre: "Ciononostante, considerando che GEA continua a generare perdite, vorrei ricordare l'impegno assunto dalle vostre autorità di non concedere ulteriori aiuti di Stato alla suddetta impresa."

(6) La relazione non conteneva alcuna indicazione del fatto che - come s'indicherà più avanti - GEA e Vanosa avevano sistematicamente mancato di assolvere i propri obblighi fiscali e previdenziali fin dal 1997.

(7) A causa delle accuse formulate da un concorrente (in appresso, "denunciante n. 1") in merito al fatto che la Spagna aveva rinunciato alla riscossione di un importo totale di 17 miliardi di ESP e considerando che la Spagna non aveva presentato le relazioni corrispondenti all'anno 1999 entro i termini stabiliti, la Commissione ha comunicato alla Spagna, il 24 settembre 2000, di nutrire forti dubbi sul fatto che si stesse rispettando la decisione del 15 luglio.

(8) Con lettere del 5 ottobre 2000, 7 novembre 2000 e 14 novembre 2000, la Spagna ha consegnato la relazione richiesta e ha informato la Commissione del fatto che GEA non aveva ricevuto nuovi aiuti. Inoltre, ha dichiarato di non avere in alcun modo rinunciato alla riscossione dei 17 miliardi di ESP.

(9) Con lettera del 9 aprile 2001, la Commissione ha ricevuto una nuova denuncia (in appresso, "denunciante n. 2").

(10) Con lettera del 3 maggio 2001, è stata inviata alla Spagna una nuova richiesta d'informazioni.

(11) Con lettere del 15 maggio 2001, 16 maggio 2001, 31 maggio 2001 e 12 giugno 2001, il denunciante n. 1 ha formulato nuove accuse.

(12) Con lettera pervenuta il 29 giugno 2001, il denunciante n. 2 ha presentato prove a sostegno delle sue asserzioni, secondo cui GEA e la sua controllata Vanosa non avevano versato i contributi previdenziali dal 1997 almeno fino al gennaio 2001.

(13) Con lettera pervenuta il 5 luglio 2001, la Spagna ha parzialmente confermato le informazione fornite dal denunciante n. 2.

(14) Il 19 settembre 2001, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in relazione agli aiuti. La Spagna è stata informata di ciò con lettera portante la stessa data. Dopo aver richiesto un termine più esteso per la risposta, la Spagna ha risposto a detta lettera con un'altra, giunta alla Commissione il 4 dicembre 2001.

(15) La pubblicazione di tale lettera nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non ha suscitato alcun commento da parte di terzi interessati.

II. DESCRIZIONE

II.1. Denunce

(16) Secondo i denuncianti, GEA e altre imprese ad essa collegate non hanno versato né le imposte né i contributi previdenziali dal 1997 fino al gennaio 2001.

(17) Il denunciante n. 1 mette in discussione, inoltre, la politica dell'impresa in materia di fissazione dei prezzi. GEA e le imprese ad essa consociate stanno falsando la concorrenza, vendendo i loro prodotti a prezzi talmente bassi da essere giustificabili solo con l'esistenza di un aiuto di Stato.

(18) Il denunciante n. 2 ha presentato vari certificati inviati dalla Tesoreria generale della Previdenza sociale da cui risulta in quali mesi, a partire dal 1992, GEA e una delle imprese consociate non hanno versato alcun contributo, almeno per quanto riguarda GEA. Del pari, il denunciante n. 2 indica che i creditori pubblici hanno accettato di condonare a Vanosa, nell'ambito di un concordato, il 98 % dei propri crediti.

II.2. Beneficiario dell'aiuto

(19) GEA è un'impresa che fabbrica e commercializza vasellame di porcellana, ceramica e vetro, producendo anche bottiglie. GEA era uno dei più importanti fabbricanti di stoviglie in Spagna. Tra il 1993 e il 1997, la sua quota di mercato ammontava a circa l'11,6 % in media del mercato spagnolo e a circa lo 0,64 % del mercato comunitario. GEA aveva allora un organico di 1029 dipendenti. Il suo fatturato annuo era approssimativamente di 2,5 miliardi di ESP nel 1995 e nel 1996.

(20) Il 2 novembre 1997, GEA e Vanosa richiesero una dichiarazione d'insolvenza, con un passivo totale di 2994 milioni di ESP. Secondo l'ultima relazione presentata dalla Spagna, l'organico era stato ridotto a 715 dipendenti nel 1998 e le perdite d'esercizio ammontavano a 2151 milioni di ESP.

(21) Il gruppo ha sede a Vigo, nella provincia di Pontevedra, nella comunità autonoma della Galizia con un'economia basata principalmente sulla costruzione navale, la pesca e l'industria automobilistica e che, a seguito dei problemi che caratterizzano tali comparti, attraversa una grave crisi economica e registra un elevato tasso di disoccupazione. La regione rientra tra quelle dell'obiettivo 1 e può ricevere gli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Fino al giugno 1991, GEA era stata proprietà della holding pubblica spagnola INI. A quella data, l'INI decise di privatizzare l'impresa.

(22) GEA ha una partecipazione del 100 % in VANOSA, una consociata che GEA ha costituito nel 1993. Vanosa è presente nel settore dei contenitori di vetro. Nel 1999 Vanosa ha registrato un fatturato di 1293 milioni di ESP, realizzando circa il 5 % di tale importo negli altri Stati membri dell'UE, e ha riportato perdite per un valore di 119 milioni di ESP. Nel 1999, Vanosa impiegava 116 lavoratori. Vanosa ha sede nella stessa regione assistita di GEA.

II.3. Mercato

(23) Nel settore della fabbricazione di vasellame esiste un forte flusso commerciale di prodotti tra Spagna e altri Stati membri. Secondo i dati forniti da Eurostat, tra gennaio e ottobre 1995, la Spagna ha esportato 8547 tonnellate di vasellame per un valore di 326 milioni di EUR e, tra gennaio e settembre 1995, ne ha importate 7844 tonnellate per un valore di 433 milioni di EUR. La quota di mercato spagnola nell'insieme degli scambi intracomunitari di vasellame ammonta a circa il 3 %. Anche se non si tratta di uno dei maggiori produttori di vasellame della Comunità, GEA è presente in questo mercato.

(24) Inoltre, l'industria della porcellana si trova in una situazione di eccesso di capacità produttiva. La produzione e il consumo sono cresciuti senza interruzione tra il 1984 e il 1991, ma sono entrati un una fase di contrazione nel periodo 1992-1993. La ripresa, attesa per il 1994, non è riuscita a materializzarsi. La bilancia commerciale degli ultimi anni era positiva, tuttavia la quota delle importazioni è aumentata in modo significativo, segnatamente nel segmento degli oggetti di porcellana per la casa. La crescita delle esportazioni non è sufficiente a compensare l'incremento della concorrenza nel settore. Anzi, tale situazione di forte concorrenza e di eccesso di capacità risulta accentuata dall'arrivo di nuovi concorrenti del sud-est asiatico e dei paesi dell'Europa orientale, in particolare la Repubblica Ceca e l'Ungheria, che si avvantaggiano degli accordi commerciali preferenziali con la Comunità. Nel 1999, la Spagna ha importato vasellame di porcellana proveniente dal resto degli Stati membri per una somma di 22295000 EUR (29582000 EUR nel 2000), e ha esportato negli altri Stati membri per un importo di 11902000 EUR (10773000 EUR nel 2000), mentre le vendite intracomunitarie hanno raggiunto un importo di 372399000 EUR (372030000 EUR nel 2000).

(25) Inoltre, le informazioni in possesso della Commissione confermano che almeno il 20 % delle vendite in Spagna di ceramica e porcellana per alberghi e ristoranti corrisponde a prodotti importati. L'80 % restante si divide nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(26) Ne consegue che i prodotti di GEA competono direttamente con i prodotti di fabbricanti spagnoli e comunitari.

(27) In quanto a Vanosa, tale impresa opera nel mercato dei contenitori di vetro.

(28) Con una quota del 13 %, i contenitori di vetro occupano la terza posizione nel settore degli imballaggi, dietro alla plastica, con il 35 %, e i fustellati di cartone, con il 32 %. Il periodo 1996-1998 è stato caratterizzato dal crollo dei prezzi. La tendenza a una rapida diminuzione dei prezzi si è prolungata a causa della concorrenza di altri prodotti (PET, cartone e lattine) e del crollo del mercato russo.

(29) La produzione dell'industria europea di contenitori di vetro è la seguente:

Industria europea dei contenitori di vetro

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

FEVE - Fédération Européenne du Verre d'Emballage.

(30) Il commercio intracomunitario di contenitori di vetro si presenta come segue:

EUR 15 (risultati finali)

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Nomenclatura combinata Eurostat - CPIV.

(31) Secondo l'Associazione nazionale delle imprese di fabbricazione automatica di contenitori di vetro, nel 1999 nel mercato spagnolo le importazioni di contenitori di vetro sono state equivalenti all'8 % della produzione. La Francia ha assorbito il 98 % delle esportazioni. In quanto alle importazioni, nello stesso anno, hanno rappresentato il 12 % del consumo totale. Il 50 % delle importazioni provenivano dal Portogallo.

III. RISPOSTA DELLA SPAGNA ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(32) Con lettera raccomandata, il 4 dicembre 2001, la Spagna ha risposto alla lettera della Commissione del 19 settembre 2001 apportando gli elementi che figurano ai considerando da 33 a 37.

(33) Non sono stati concessi ulteriori aiuti a GEA/Vanosa dalla decisione del 1997.

(34) Durante i 3 anni seguenti alla decisione del 1997, GEA/Vanosa ha sistematicamente mancato di assolvere i suoi obblighi fiscali e previdenziali.

(35) Il 14 aprile 1998, le autorità fiscali hanno condonato parte del debito fiscale di GEA/VANOSA e accettato di riprogrammarne il resto. Il condono era soggetto al rispetto da parte delle imprese delle condizioni di riprogrammazione del debito restante, nonché dei loro obblighi fiscali correnti. Il 7 febbraio 2001, quasi tre anni dopo il condono, le autorità fiscali hanno deciso di annullare tale sospensione e la riprogrammazione del debito restante, alla luce del fatto che l'impresa "non ha effettuato in alcun modo i versamenti obbligatori".

(36) Il 6 novembre 1998, le autorità fiscali hanno condonato parte del debito fiscale di Vanosa e hanno accettato di riprogrammare il debito restante; il condono era soggetto al rispetto da parte delle imprese delle condizioni di riprogrammazione del debito restante, nonché dei loro obblighi fiscali correnti. Il 7 febbraio 2001, quasi tre anni dopo il condono, le autorità fiscali hanno deciso di annullare tale sospensione e la riprogrammazione del debito restante, alla luce del fatto che l'impresa "non ha effettuato in alcun modo i versamenti obbligatori".

(37) La Previdenza sociale e l'Amministrazione tributaria hanno fatto tutto il possibile per recuperare gli importi dovuti, ordinando il pignoramento dei beni immobili di GEA/Vanosa; tuttavia, gran parte di tali beni era ipotecata a favore di banche private.

IV. VALUTAZIONE DELLE MISURE

IV.1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(38) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce il principio secondo cui, salvo deroghe contemplate del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(39) Com'è già stato spiegato nei considerando da 23 a 31, i prodotti commercializzati da GEA sono oggetto di commercio intracomunitario ed esiste concorrenza tra diversi fabbricanti. Inoltre, GEA è uno dei principali fabbricanti spagnoli del settore. Pertanto, qualsiasi aiuto finanziario concesso dallo Stato a GEA e Vanosa può incidere sul commercio e falsare la concorrenza nel mercato, nei confronti dei suoi concorrenti.

(40) Com'è inoltre stato indicato nei considerando da 23 a 31, Vanosa opera nel mercato degli imballaggi, in cui si registrano alcuni problemi strutturali. Quindi, qualunque aiuto a Vanosa poteva influire sulla sua posizione rispetto ai suoi concorrenti nel mercato comunitario.

(41) Dalle informazioni presentate dalla Spagna, si deduce che GEA/Vanosa non ha versato i contributi previdenziali corrispondenti al periodo compreso tra l'adozione della decisione del 1997 e, almeno, il gennaio del 2001, per la somma seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(42) In quanto alle imposte, si deve segnalare che nessuna informazione è stata data sulle imposte non versate, nonostante che la Commissione l'abbia richiesta in modo esplicito. Tuttavia, dalla documentazione allegata dalle autorità spagnole, si deduce che GEA/Vanosa hanno sistematicamente mancato di assolvere i loro obblighi fiscali. Il debito fiscale accumulato durante questi tre anni deve essere ingente.

(43) In quanto ai contributi previdenziali, è chiaro che per molti anni GEA e Vanosa hanno potuto continuare la loro attività commerciale senza assolvere i loro obblighi con la Previdenza sociale.

(44) Nella sua lettera del 5 luglio 2001 la Spagna ha dichiarato che la condotta del creditore pubblico si atteneva al disposto della normativa nazionale vigente e non implicava una discriminazione a favore delle due imprese considerate. Segnalava, inoltre, che era stata avviata la procedura di pignoramento di diversi elementi dell'attivo. La Spagna non ha, però, spiegato se erano stati impiegati altri strumenti legali, previsti dalla legislazione spagnola, per mettere fine alla continua e sistematica omissione di pagamento dei contributi previdenziali, come le procedure esecutive separate che possono essere avviate in relazione a debiti successivi alla sospensione dei versamenti.

(45) Conformemente alla decisione 1999/509/CE, del 14 ottobre 1998, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna alle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese ad esse subentrate(4), confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee nella sua sentenza sul caso Magefesa(5), la continua e sistematica omissione del pagamento degli oneri sociali e di un importo non specificato, ma considerevole, di imposte, almeno tra gennaio 1997 e gennaio 2001, costituisce un trasferimento di risorse pubbliche a GEA e a Vanosa. Tale trasferimento conferisce a queste imprese un vantaggio competitivo dato che, contrariamente ai suoi concorrenti, non devono farsi carico di tale spesa, come accadrebbe in circostanze normali. Tale trasferimento costituisce, quindi, un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(46) Il semplice fatto che la legislazione nazionale invocata dal governo spagnolo sia applicabile a qualsiasi impresa che sia sottoposta ad amministrazione controllata, o sia indebitata con la previdenza sociale e l'erario, non è sufficiente a ritenere che le misure adottate dalla Spagna non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

(47) Il vantaggio conseguito dalla continua e sistematica omissione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, almeno tra gennaio 1997 e gennaio 2001, è dovuto al fatto che la Spagna non ha attuato le misure previste dalla legislazione spagnola (procedimenti esecutivi separati) per evitare che le imprese continuassero la loro attività senza adempiere ai propri obblighi di natura fiscale e sociale.

(48) Anche se formalmente né l'erario né la previdenza sociale hanno cancellato i debiti, è certo che le imprese hanno potuto proseguire la loro attività senza assolvere entro i termini previsti i loro obblighi fiscali e previdenziali. Durante lo stesso periodo, i loro concorrenti non hanno goduto di questi vantaggi finanziari.

(49) La Corte di giustizia ha confermato nella sentenza Magefesa che, in determinate circostanze, alcune misure attuate dallo Stato nel contesto di procedure fallimentari, possono comportare un elemento di aiuto di Stato. Nel contesto di una procedura di amministrazione controllata, lo Stato non agisce come un investitore pubblico. Pertanto, la sua condotta non può essere comparata a quella di un investitore privato che apporta capitale per ottenere un profitto in un lasso di tempo relativamente breve. La Commissione deve esaminare, inoltre, se lo Stato ha agito come un creditore privato diligente che fa tutto quanto è possibile per ricuperare il credito. Come ha segnalato la Corte di giustizia nella sentenza Tubacex(6), un modo utile per verificarlo consiste nel comparare il comportamento dello Stato con quello di un creditore privato. Tale valutazione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sua sentenza DMT(7), in cui ha indicato la necessità di comparare l'ONSS con un creditore privato ipotetico che, per quanto possibile, si trovasse nella stessa situazione dell'ONSS in relazione con il suo debitore, mentre tentava di riscuotere le somme che gli sono dovute.

(50) È necessario determinare se il comportamento dei creditori pubblici sia determinato dal proposito di garantirsi al massimo la possibilità di ricuperare le imposte e i contributi previdenziali non versati. Le autorità spagnole non hanno manifestato né dato a intendere che così fosse. Anzi, col proseguire dell'attività delle imprese, è aumentato in modo considerevole l'importo delle imposte e dei contributi previdenziali non pagati, e ciò costituisce uno scostamento sostanziale e importante dal piano di ristrutturazione su cui si è basata la decisione del 1997.

(51) La continua omissione del pagamento implica un'automatica riduzione della massa fallimentare poiché i debiti che risultano dall'amministrazione della stessa devono essere assolti con prelazione rispetto ai creditori concorsuali. Data l'importanza del debito delle imprese nei confronti dei creditori pubblici, è chiaro che, una volta ammessa la procedura di amministrazione controllata per GEA, il 19 novembre 1997, e per Vanosa, il 14 novembre 1997, il proseguimento delle attività di GEA e Vanosa senza adempiere ai rispettivi obblighi fiscali e previdenziali va a scapito degli interessi dell'Erario e della Previdenza sociale. Secondo le informazioni comunicate dalla Spagna, GEA continua ad essere legalmente sotto amministrazione controllata, mentre per Vanosa l'amministrazione controllata è stata revocata nel luglio del 2001, e i debiti derivati dalla continua omissione del pagamento continuano a non essere assolti.

(52) Il fatto che una somma ingente di contributi previdenziali e imposte per un valore ignoto non siano state versate, almeno tra il gennaio del 1997 e il gennaio del 2001, dimostra che il proseguimento delle attività di GEA e Vanosa ha avuto l'effetto di alimentare un'attività economica che sarebbe stata insostenibile in condizioni normali di mercato.

(53) Pertanto, la condotta dello Stato non induce affatto a concludere che abbia agito come un creditore privato impegnato nel tentativo di ricuperare almeno una piccola parte delle imposte e dei contributi non versati. In tali circostanze, e considerando che non si stava rispettando il piano di ristrutturazione, è alquanto dubbio che un creditore ragionevole avrebbe accettato un tale livello di rischio.

(54) Alla Commissione non è stata comunicato l'importo delle imposte dovute all'Erario da GEA e Vanosa. In conformità con la prassi instaurata dalla decisione 1999/509/CE adottata nel caso Magefesa, il governo spagnolo è tenuto a dare tale informazione.

(55) Di conseguenza, si considera che la continua omissione del pagamento di imposte e contributi previdenziali da parte di GEA e Vanosa dopo la dichiarazione di amministrazione controllata, costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

IV.2. Compatibilità dell'aiuto

(56) La Commissione osserva che la Spagna non ha invocato nessuna delle deroghe previste nel trattato, dato che nega l'esistenza di un aiuto di Stato.

(57) Per il resto, la Commissione considera che le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, non sono applicabili alla misura qui in esame, poiché essa non costituisce né un aiuto di carattere sociale concesso ai singoli consumatori, né un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, né un aiuto volto a compensare gli svantaggi economici derivanti dalla divisione della Germania.

(58) Non sono neppure applicabili le deroghe previste nell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato, poiché l'aiuto non è destinato a incoraggiare la realizzazione di importanti progetti d'interesse europeo, né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(59) Vi sono altre deroghe previste nell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CE, anch'esse inapplicabili alla presente decisione.

(60) Le informazioni in possesso della Commissione sugli interventi delle autorità spagnole inducono a pensare che la misura considerata possiede le caratteristiche di un aiuto al funzionamento a favore di GEA/Vanosa. Tale tipo di aiuto è incompatibile con il mercato comune. In effetti, la misura è volta ad evitare a GEA/Vanosa costi a cui, nelle condizioni normali della loro gestione corrente o delle loro attività, avrebbero dovuto provvedere da sole.

(61) Ciononostante, tale tipo di aiuti può essere eccezionalmente concesso a imprese stabilite nelle regioni contemplate dalla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, sempre che ciò sia giustificato dal loro contributo allo sviluppo regionale, dalla loro natura e dal livello proporzionale agli svantaggi che pretendono compensare.

(62) La Commissione osserva che Vigo si trova in una regione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Tuttavia, la Commissione considera che le misure in questione non soddisfino le condizioni stabilite per gli aiuti al funzionamento secondo quanto previsto dalla disciplina sugli aiuti di Stato a finalità regionale; in proposito si vedano i punti da 4.15 a 4.17 degli orientamenti. In concreto, la Commissione osserva che l'aiuto non ha carattere decrescente.

(63) La Commissione considera pertanto che non sussistano le condizioni necessarie per applicare all'aiuto la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(64) Va inoltre valutato se l'aiuto sia volto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine di un'impresa in difficoltà. Per valutare le misure finanziarie applicate a imprese in crisi, la Commissione ha pubblicato appositi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(8). Le misure qui esaminate devono essere valutate alla luce di tali orientamenti.

(65) La Commissione osserva che l'aiuto ha coinciso con l'applicazione per il beneficiario dell'aiuto del piano di ristrutturazione su cui si è basata la decisione positiva del 1997.

(66) In conformità con gli orientamenti, Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione realizzabile, che impegna lo Stato membro.

(67) Oltre a misure compensative, la Commissione può imporre qualsivoglia condizione od obbligo che ritenga necessario per garantire che l'aiuto non falsi la concorrenza in contrasto con l'interesse comune. Ad esempio, può obbligare lo Stato membro, com'è accaduto nel presente caso, ad astenersi dal concedere altri tipi di aiuto all'impresa beneficiaria, durante il periodo di ristrutturazione.

(68) Con lettera del 21 maggio 1999, la Commissione ha confermato l'avvenuta ricezione della seconda relazione sull'esecuzione del piano di ristrutturazione, e ha informato la Spagna del fatto che "sulla base dell'informazione, delle cifre e delle giustificazioni contenute nella relazione, la Commissione non ha alcuna intenzione di riaprire [tale caso] dato che si stanno rispettando le linee fondamentali della decisione". Com'è già stato ricordato, la lettera indicava inoltre: "Ciononostante, considerando che GEA continua a generare perdite, vorrei ricordarvi l'impegno delle vostre autorità di non concedere ulteriori aiuti di Stato alla suddetta impresa."

(69) Tuttavia, la relazione non conteneva alcuna indicazione del fatto che GEA e Vanosa stavano sistematicamente mancando di adempiere ai loro obblighi fiscali e previdenziali dal 1997.

(70) Del resto la Spagna non ha indicato in alcun momento del procedimento che l'aiuto fosse una misura adottata nell'ambito del piano di ristrutturazione approvato né ha informato, nelle relazioni sull'esecuzione del piano di ristrutturazione, dell'esistenza di questo nuovo aiuto, né, a fortiori, ha menzionato che la misura fosse un'azione supplementare, necessaria per l'esecuzione corretta del piano di ristrutturazione. Inoltre, la sospensione parziale concessa dallo Stato a GEA e Vanosa era condizionata all'adempimento da parte di queste imprese delle condizioni di riprogrammazione e dei loro obblighi fiscali correnti. Tuttavia, le autorità tributarie non hanno deciso di annullare tale sospensione e la riprogrammazione del debito restante fino al 7 febbraio 2001, quasi tre anni dopo la sospensione, in vista del fatto che l'impresa "non ha effettuato in alcun modo i pagamenti obbligatori".

(71) Pertanto, la continua e sistematica omissione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ha condotto, infine, all'annullamento di una delle misure (la sospensione) cruciali per la buona esecuzione del piano di ristrutturazione. È difficile considerare, quindi, che tale continua omissione del pagamento, permessa dallo Stato, che non si è servito di tutti gli strumenti legali a sua disposizione per impedirla, costituisca una misura adottata nell'ambito del piano di ristrutturazione.

(72) Inoltre, allo scopo di evitare che le imprese ricevano aiuti indebiti, gli aiuti alla ristrutturazione devono essere concessi solo una volta. Se l'impresa in questione ha già ricevuto un aiuto alla ristrutturazione e sono trascorsi meno di 10 anni dalla fine del periodo di ristrutturazione, la Commissione, di solito, autorizza soltanto un ulteriore aiuto alla ristrutturazione in casi eccezionali e imprevedibili non imputabili all'impresa. Per circostanza imprevedibile s'intende qualsiasi evento che non si poteva prevedere al momento della preparazione del piano di ristrutturazione. La Spagna non ha affatto addotto tali circostanze, né ha presentato prove che ne dimostrino l'esistenza.

(73) Alla luce delle circostanze, la Commissione deve concludere che tale nuovo aiuto non soddisfa i requisiti per l'autorizzazione previsti negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(74) Tenendo conto di tali considerazioni, la Commissione deve ritenere che l'aiuto non è compatibile con il mercato comune.

V. CONCLUSIONI

(75) L'aiuto rappresentato dalla continua e sistematica omissione del pagamento di imposte e oneri sociali da parte del Grupo de Empresas Álvarez SA e di Vanosa dopo essere stati posti sotto amministrazione controllata nel novembre del 1997, e sino al gennaio del 2001, deve essere considerato incompatibile con il mercato comune.

(76) La Commissione osserva che la Spagna ha dato esecuzione illegalmente alla misura di aiuto in questione in contrasto con il disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(77) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, qualsiasi aiuto illegale, di cui sia stata comprovata l'incompatibilità con il mercato comune da parte della Commissione, può essere oggetto di una decisione di recupero.

(78) Al fine di ripristinare le condizioni economiche in cui si troverebbe l'impresa se non le fosse stato concesso l'aiuto incompatibile, le autorità spagnole devono attuare tutte le misure necessarie per sopprimere i vantaggi derivanti dagli aiuti e per ottenere la restituzione dell'aiuto percepito dal beneficiario, in conformità con la sentenza della Corte di giustizia nel caso C-480/98 Regno di Spagna/Commissione(9), anche se la somma che la Spagna è tenuta a recuperare non deve includere gli interessi maturati tra la data della concessione dell'aiuto e la sua restituzione.

(79) L'aiuto deve essere recuperato conformemente alle procedure del diritto nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto rappresentato dal continuo e sistematico inadempimento dell'obbligo di pagamento di imposte e oneri sociali da parte del Grupo de Empresas Álvarez SA (GEA) e di Vidrios Automáticos del Norte SA (Vanosa), controllata di GEA, dopo essere state poste sotto amministrazione controllata, rispettivamente il 19 novembre 1997 GEA, e il 14 novembre 1997 Vanosa, e tra queste ultime date e il gennaio del 2001, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Spagna adotta tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di cui all'articolo 1 dal suo beneficiario, a cui è stato concesso illegalmente.

2. Il recupero viene effettuato senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2002.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 336 del 30.11.2001, pag. 6.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3) GU L 164 del 9.6.1998, pag. 30.

(4) GU L 198 del 30.7.1999, pag. 15.

(5) Caso C-480/98 Spagna/Commissione, Racc. 2000, pag. I-8717.

(6) Racc.1999, pag. I-2459.

(7) Racc. 1999, pag. I-3913.

(8) GU C 288, del 9.10.1999.

(9) Racc. 2000, pag. I-8717.

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