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Document 32002D0898
2002/898/EC: Commission Decision of 9 April 2002 on the State aid implemented by Germany for SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (notified under document number C(2002) 1342) (Text with EEA relevance)
2002/898/CE: Decisione della Commissione, del 9 aprile 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH [notificata con il numero C(2002) 1342] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2002/898/CE: Decisione della Commissione, del 9 aprile 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH [notificata con il numero C(2002) 1342] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 314 del 18.11.2002, pp. 75–85
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/898/CE: Decisione della Commissione, del 9 aprile 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH [notificata con il numero C(2002) 1342] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 18/11/2002 pag. 0075 - 0085
Decisione della Commissione del 9 aprile 2002 relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH [notificata con il numero C(2002) 1342] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/898/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente alle disposizioni summenzionate(1), considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 9 aprile 1998 le autorità tedesche hanno informato la Commissione in merito a diverse misure finanziarie in favore di SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH (in appresso "SKL-M") nel quadro della seconda ristrutturazione dell'impresa. (2) Il piano di ristrutturazione conteneva misure di aiuto finanziarie registrate con il numero NN 56/98. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni con lettere del 23 giugno 1998, 2 marzo 1999, 28 settembre 1999, 26 ottobre 1999, 15 dicembre 1999 e 28 febbraio 2000, alle quali la Germania ha risposto con lettere del 28 settembre 1998, 6 gennaio 1999, 1o aprile 1999, 10 maggio 1999, 29 settembre 1999, 4 ottobre 1999, 19 ottobre 1999, 10 febbraio 2000, 14 febbraio 2000, 28 febbraio 2000 e 22 marzo 2000. Il 2 marzo 2000 la Commissione ha ricevuto dalla Germania una notifica modificata ("überarbeitete Notifizierung"). (3) Con lettera del 22 marzo 2000 la Germania ha informato la Commissione dell'intenzione di SKL-M di vendere attivi ("asset deal") a MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH (in appresso "MTU"). La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni in merito al progetto di acquisto con lettere del 13 aprile 2000 e del 17 maggio 2000. (4) Altri dettagli sono stati forniti nel corso di colloqui con esponenti del governo federale tedesco, di SKL-M e con l'investitore MTU intercorsi l'11 novembre 1999 e il 7 dicembre 1999. (5) Con lettera dell'8 agosto 2000 la Commissione ha comunicato alle autorità tedesche la sua decisione di avviare un procedimento in merito agli aiuti ed alla notificata vendita degli attivi, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito. (6) Da parte di terzi non sono state presentate osservazioni. (7) La Germania ha presentato le proprie osservazioni alla Commissione sull'avvio del procedimento il 16 ottobre 2000, il 6 aprile ed il 17 ottobre 2001, ritirando, con l'occasione, la notifica dell'asset deal di SKL-M a MTU (ex N 153/2000). (8) Il 19 settembre 2001 la Commissione ha deciso di chiedere alla Germania, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(3), di trasmettere le informazioni mancanti necessarie alla valutazione della compatibilità degli aiuti. In particolare la Commissione chiedeva se MTU avesse approfittato degli aiuti di Stato concessi a SKL-M in passato, ovvero avrebbe potuto approfittarne in futuro. La Commissione ha inoltre richiesto alla Germania di far pervenire una copia della decisione all'eventuale beneficiario degli aiuti. (9) Il 9 novembre 2001 la Commissione ha rammentato alla Germania che nel caso in cui non venissero trasmesse ulteriori informazioni, nel rispetto dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 659/1999 la decisione avrebbe dovuto essere presa sulla base delle informazioni a disposizione. (10) La Germania ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione il 23 gennaio 2002, il 26 febbraio 2002 e l'11 marzo 2002. II. DESCRIZIONE DEGLI AIUTI 1. Descrizione del caso fino alla seconda ristrutturazione (11) SKL-M è ubicata a Magdeburgo, nel Land Sassonia-Anhalt. L'impresa sviluppa e produce motori per navi e per il settore energetico, produce pezzi di ricambio e fornisce servizi di manutenzione. La Sassonia-Anhalt è un'area ammessa a beneficiare degli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. (12) SKL-M faceva parte di un gruppo di otto imprese dell'ex Germania orientale privatizzate nel 1994 ed integrate nella società EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (in appresso "EFBE") - ora Lintra Beteiligungsholding GmbH (in appresso "Lintra"). Il piano di ristrutturazione nell'ambito di Lintra è stato considerato fallito alla fine del 1996. Nel gennaio del 1997 il Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (in appresso "BvS"), ha deciso di proseguire la ristrutturazione di SKL-M allo scopo di preparare l'impresa ad un'ulteriore cessione. 2. La seconda ristrutturazione (13) Nel 1997 SKL-M aveva circa 295 dipendenti ed un fatturato di 63 milioni di DEM. Avendo superato per due anni consecutivi le soglie del numero di dipendenti e dei massimali finanziari previsti, SKL-M non può essere considerata una PMI ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (PMI)(4). (14) Il BvS non ha ritenuto necessario tornare a bandire la gara per SKL-M, visto che su alcuni articoli della stampa era già stato manifestato l'interesse verso un partner industriale per SKL-M, e tutti coloro che potenzialmente potevano diventarlo erano già stati contattati. Alla metà del 1996 gli unici interessati erano Waukesha Engine Division Dresser Industries Inc/USA (in appresso "Waukesha") e Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH (in appresso "MTU"). MTU, impresa controllata per l'88,35 % da DaimlerChrysler-Group, è uno dei maggiori produttori mondiali di motori diesel. Waukesha ha dichiarato nel 1997 di non essere più interessata. MTU è rimasta così l'unica candidata in possesso di un piano di ristrutturazione per SKL-M. (15) A causa del rischio derivante dalla situazione di incertezza in cui si trovava Lintra rispetto all'esito del procedimento per gli aiuti di Stato, MTU non era disposta ad acquisire direttamente SKL-M. Il BvS e MTU cercarono di giungere quindi ad una soluzione provvisoria ("interimistische Übernahme") in attesa che venisse adottata una decisione definitiva riguardo a tutti gli aiuti di Stato per SKL-M. (16) Il 5 novembre 1997 tutte le quote di SKL-M sono state trasferite da Lintra alla società privata di investimento BVT Industrie-Beteiligungsgesellschaft Magdeburg mbH (in appresso "BVT") e a Wikom Gesellschaft für Wirtschaftskommunikation und Know-how-Transfer mbH (in appresso "Wikom") (formalmente vendute per 1 DEM). BVT/Wikom fungono solo da fiduciari per BvS e l'investitore MTU. Da allora la gestione economica di SKL-M viene esercitata congiuntamente da BVT, MTU e dal BvS. (17) Tre accordi supplementari sono stati inoltre sottoscritti: - un accordo generale di cooperazione ("Grundsatzvereinbarung") tra MTU, BvS, BVT e SKL-M, che attribuiva in particolare a MTU un'opzione per l'acquisto delle quote di SKL-M. In base a tale accordo MTU poteva acquistare tutte le quote al prezzo di 1 DEM prima del 1o dicembre 1999, oppure, alla scadenza di tale termine ed entro il 31 dicembre 2001, ad un "prezzo equo", - un accordo di finanziamento tra il BvS, il Land Sassonia-Anhalt e SKL-M, che regolava sostanzialmente il versamento dell'aiuto alla ristrutturazione. Il principale elemento d'aiuto era la concessione di prestiti per un totale di complessivi 54,9 milioni di DEM per la compensazione di perdite e per investimenti. Il BvS ha concesso che questi prestiti, previa autorizzazione della Commissione, venissero eventualmente tramutati in sovvenzioni, - un accordo di impresa comune (in appresso "accordo IC") tra MTU e SKL-M, che fissava le condizioni per l'utilizzo comune del know how delle imprese, e per lo sviluppo, la produzione e la vendita di un nuovo tipo di motore. In questo accordo è stabilito che il valore della proprietà industriale di ciascuna parte è il medesimo, pertanto nessuna delle due imprese è tenuta a pagare i diritti di licenza. A MTU è stato inoltre conferito il diritto di acquisire, una volta conclusa la joint venture, l'intero know how sviluppato prima e durante la cooperazione ad un prezzo da stabilirsi sulla base del bilancio riservato allo sviluppo. 3. Il piano di ristrutturazione (18) L'elemento chiave del piano di ristrutturazione è rappresentato dal partenariato strategico di SKL-M e MTU. La ristrutturazione operativa comprende: 1) miglioramento del programma di produzione (sviluppo di nuovo motori SKL-M e trasformazione dei motori diesel MTU in motori a gas); 2) modernizzazione della produzione; 3) accesso alla rete di fornitura e distribuzione di MTU e 4) miglioramento della produttività e della struttura dei costi. (19) L'obiettivo della cooperazione consisteva nel permettere a SKL-M di modernizzare il suo programma di produzione. Insieme a MTU si intendeva sviluppare e quindi produrre una nuova serie di motori diesel e a gas. Si doveva armonizzare fra di loro la ricerca, lo sviluppo e la produzione per contenere i costi e migliorare le competenze da ambo le parti. In tal modo, inoltre, si dovevano compensare gli svantaggi dovuti alle dimensioni (con riguardo allo sviluppo dei prodotti, all'accesso al mercato ed alla fiducia della propria clientela), e SKL-M doveva essere inserita nel circuito finanziario di MTU. (20) Il piano di ristrutturazione prevedeva un aumento del fatturato da 63 milioni di DEM nel 1997 a 152 milioni di DEM nel 2003. Tra il 1997 e il 2003 il personale doveva essere ridotto da 295 a 266 unità. Per il 2003 si prevedeva un risultato d'esercizio positivo. (21) I costi complessivi della ristrutturazione di SKL-M nel periodo 1997-2003 sono stati indicati dalle autorità tedesche in 266 milioni di DEM: >SPAZIO PER TABELLA> (22) Nei costi di investimento figura anche una licenza MTU che autorizza SKL-M ad utilizzare i motori MTU come base di sviluppo di una nuova serie di motori a gas, il cui valore è stato calcolato tenendo conto delle spese di R& S di MTU(5) e quantificato in 109 milioni di DEM. (23) Secondo le indicazioni della Germania il contributo di Stato ai costi di ristrutturazione comprende le seguenti misure: >SPAZIO PER TABELLA> (24) Le autorità tedesche hanno dettagliato il contributo privato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 4. Modifica del piano di ristrutturazione originario (25) Il 2 marzo 2000 la Germania ha notificato una modifica al piano di ristrutturazione originario e ha dichiarato che si profilava un accordo relativo alla vendita degli attivi di SKL-M (asset deal) tra la stessa società e MTU, in base al quale MTU doveva acquisire le attività (ivi compresi i 220 dipendenti) e le passività correnti di SKL-M a prezzo di mercato. Il contratto di vendita è stato siglato il 24 marzo 2000. L'entrata in vigore di tale contratto di vendita (fissata retroattivamente per il 1o gennaio 2000) è stata rimandata in attesa di una decisione positiva da parte della Commissione al 15 maggio 2000. Il 17 maggio 2000 la Germania ha comunicato alla Commissione che la scadenza era stata spostata al 25 maggio 2000. 5. Analisi di mercato (26) SKL-M sviluppa e produce motori per navi e per il settore energetico, produce pezzi di ricambio e fornisce servizi di manutenzione. I prodotti rientrano nella categoria fabbricazione di mezzi di trasporto (NACE 17), motori, generatori e trasformatori (NACE 31), come pure macchinari per la produzione e l'utilizzo di energia meccanica (NACE 29)(6), laddove è possibile procedere ad un'ulteriore sottocategoria comprendente motori diesel per navi (motori di trazione ed ausiliari, unità ausiliarie di bordo e di emergenza), così come motori diesel e a gas (per sistemi energetici decentralizzati). (27) SKL-M ha i principali sbocchi commerciali in Germania, Europa, Sud est asiatico e nei paesi del Medio Oriente. In base alle indicazioni fornite dalla Germania, le quote di mercato di SKL-M in Germania sono pari a circa il 2 %, a livello mondiale sono situate al di sotto dell'1 %. (28) La Germania sostiene che sul mercato dei motori diesel si registrano sovraccapacità. I produttori di motori diesel già insediati penetrano anche nel mercato per motori a gas. Secondo le informazioni fornite da MTU si tratta tuttavia, in questo caso, di un mercato in espansione. (29) Dal 1993 SKL-M ha costantemente ridotto le capacità e cessato una serie di attività produttive allo scopo di migliorare la struttura dei costi. Da un lato, inoltre, la produzione di motori diesel (vecchio programma di produzione) doveva essere limitata, mentre dall'altro si doveva cominciare a produrre motori a gas. Si progettava, infine, anche un lieve aumento delle capacità di produzione da 143589 ore (1997/88 motori) a 146082 ore (2002/239 motori). 6. Avvio del procedimento di esame (30) Con lettera datata 8 agosto 2000 la Commissione ha comunicato alle autorità tedesche la sua decisione di avviare il procedimento formale di esame conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE poiché nutriva dubbi sul fatto che: - il piano di ristrutturazione presentato per SKL-M venisse realizzato nella sua interezza, - l'aiuto non portasse a falsare indebitamente la concorrenza, - il prestito concesso dal BvS sotto forma di parziale rinuncia al recupero di un credito e di dilazione di un debito, per l'importo di 12,117 milioni di DEM, non dovesse essere considerato per la cifra totale, quindi al 100 %, come aiuto di Stato, - l'impresa beneficiaria contribuisse in modo significativo con risorse proprie, - l'investitore MTU fosse stato scelto sulla base di una gara pubblica, trasparente ed incondizionata ed avesse beneficiato, o lo avrebbe fatto in futuro, degli aiuti di Stato concessi. (31) La Commissione constata altresì che il 16 giugno 2000 SKL-M ha dichiarato fallimento. È stata inoltre informata che MTU si è ritirata dall'accordo di cooperazione con SKL-M e che il contratto di vendita siglato dalle due società in data 24 marzo non è entrato in vigore. (32) La Commissione rileva che le misure di aiuto erogate per la prima ristrutturazione di SKL-M, viste come incompatibili con il mercato comune nella decisione Lintra, erano da prendere in considerazione nella valutazione del contributo ai costi di ristrutturazione da parte dell'investitore privato(7). III. OSSERVAZIONI DA PARTE DELLA GERMANIA E DI TERZI INTERESSATI (33) Nella sua risposta alla decisione di avviare il procedimento formale di esame, la Germania ha dichiarato che all'epoca della concessione degli aiuti esisteva un progetto di ristrutturazione che avrebbe ripristinato la redditività a lungo termine di SKL-M senza indebite distorsioni della concorrenza, aggiungendo inoltre che era previsto un significativo contributo con risorse proprie ai costi di ristrutturazione da parte dell'investitore, ed allegando le osservazioni del curatore fallimentare di SKL-M, da cui risulta che MTU ha acquisito il know how sviluppato durante la cooperazione con SKL-M al prezzo di 6,71 milioni di DEM, mentre i costi di sviluppo ammontavano a 12,015 milioni di DEM. (34) In data 5 marzo 2002 la Germania ha presentato le osservazioni di MTU sull'avvio del procedimento. MTU ritiene di essere stato il migliore offerente di una gara pubblica, trasparente ed incondizionata, come pure di non avere beneficiato né direttamente, né indirettamente degli aiuti concessi a SKL-M. Per quanto concerne il know how, MTU sostiene che il prezzo corrisposto è conforme alle condizioni di mercato, posizione peraltro già riscontrata nelle due lettere del 1o ottobre 2001 e del 21 novembre 2001 che MTU ha inviato al BvS, copia delle quali è stata trasmessa alla Commissione in data 5 marzo 2002. (35) La Germania ha inoltre ritirato la notifica della progettata vendita degli attivi di SKL-M (ex N 153/2000), facendo presente che la vendita di SKL-M a MTU non veniva più proseguita, e dichiarando inoltre che tutti gli aiuti concessi sarebbero stati presi in considerazione durante la procedura di fallimento di SKL-M, se ciò non fosse ancora avvenuto. Dalle informazioni fornite dalla Germania emerge altresì che il curatore fallimentare di SKL-M intende cedere le attività per via di una gara pubblica. IV. VALUTAZIONE DEGLI AIUTI 1. Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (36) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, ai fini di questa disposizione la condizione dell'incidenza sugli scambi è soddisfatta se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri. (37) La Commissione constata che è stato concesso un aiuto mediante risorse statali ad una singola impresa. Tale aiuto consiste nel fatto che l'impresa non ha dovuto accollarsi interamente i costi che solitamente sono determinati dalla realizzazione di un processo di ristrutturazione. L'impresa beneficiaria - SKL-M - sviluppa e produce motori per i quali esistono scambi intracomunitari. Poiché questo aiuto minaccia distorsioni della concorrenza, rientra nella fattispecie configurata nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. (38) Per quanto concerne l'importo degli aiuti da valutare nella presente decisione, la Commissione constata che il BvS ha dato il proprio assenso a tramutare i prestiti di importo pari a 54,9 milioni di DEM (45,4 milioni di DEM + 9,5 milioni di DEM) in sovvenzioni previo accordo della Commissione. I prestiti, inoltre, sono stati concessi ad un'impresa che, come viene constatato nella presente decisione, si trovava in difficoltà, ed era quindi prevedibile che detta impresa non avrebbe rimborsato i prestiti. Per questo motivo i prestiti devono essere considerati nella loro interezza come aiuti. (39) D'altro canto la Commissione, nella propria decisione di avviare un procedimento formale di esame, ha manifestato dubbi sul fatto che invece dell'importo di 9 milioni di DEM non dovesse invece essere considerato l'intero importo di 12,117 milioni di DEM, determinato da una parziale rinuncia al recupero di un credito e dalla dilazione dei crediti restanti da parte del BvS, come aiuto alla ristrutturazione di SKL-M. La Germania non ha presentato documentazione in base alla quale risultasse che il restante importo di 3,117 milioni di DEM fosse stato rimborsato dall'investitore. Ne consegue che l'intero importo di 12,117 milioni di DEM è stato concesso ad un'impresa in difficoltà, importo che pertanto verrà considerato nella sua interezza come aiuto di Stato alla ristrutturazione di SKL-M. (40) Da quanto detto finora risulta un importo di aiuti ad hoc, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, pari a 34,26 milioni di EUR (67,017 milioni di DEM), che deve essere valutato nell'ambito della presente decisione. (41) Deroghe o esenzioni dal divieto generale di concedere aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono possibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. (42) La Germania non ha dichiarato che l'aiuto risulta compatibile con l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. Risulta altresì che questo articolo non è applicabile. (43) Il presente caso rientra nel dominio dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, in base al quale la Commissione può autorizzare aiuti di Stato in presenza di circostanze determinate e prestabilite. Non sono state richieste deroghe ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b), d), e), che peraltro non sono pertinenti. In base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la Commissione ha la facoltà di concedere aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Il Land Sassonia-Anhalt soddisfa questi criteri. Nel presente caso, tuttavia, l'aiuto era destinato soprattutto a promuovere lo sviluppo di un determinato settore economico e non a favorire lo sviluppo economico di una regione. Di conseguenza, gli aiuti alla ristrutturazione corrispondenti al piano presentato devono essere valutati a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e non dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). 2. Aiuti alla ristrutturazione per SKL-M (44) Negli orientamenti sulla valutazione degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(8) (in appresso "gli orientamenti"), la Commissione precisa in dettaglio i criteri di valutazione degli aiuti destinati alla ristrutturazione di un'impresa. (45) Secondo il punto 2.1 degli orientamenti, i sintomi tipici di tali difficoltà sono: peggioramento della redditività o aumento delle perdite, diminuzione del fatturato, diminuzione del flusso di cassa e del valore contabile netto. La Commissione constata che SKL-M ha registrato perdite sin dalla privatizzazione avvenuta nel 1994. Le difficoltà in cui versava l'impresa all'epoca della concessione degli aiuti e della formulazione del piano di ristrutturazione, nel 1997, erano evidenti. Nel 1999 le perdite erano pari a 28 milioni di DEM. Per questo l'impresa viene considerata come impresa in difficoltà. (46) Nella decisione di avviare il procedimento formale di esame la Commissione ha constatato che, dei contributi pubblici complessivamente concessi per i costi di ristrutturazione, 12,233 milioni di DEM sono stati concessi in base ad un regime di aiuti autorizzato. Le misure rispettano i massimali e le condizioni del regime. L'aiuto è da valutare in questa fase come aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 659/1999, la cui compatibilità non va dunque valutata dalla Commissione in questa decisione, bensì tenuta in considerazione in fase di valutazione della proporzionalità degli aiuti conformemente al punto 3.2.2. iii), degli orientamenti. 2.1. Ripristino della redditività (47) La concessione di aiuti alla ristrutturazione necessita di un piano di ristrutturazione dettagliato, che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. (48) Al momento dell'avvio del procedimento formale di esame la Commissione ha constatato che l'elemento chiave del piano di ristrutturazione presentato è la cooperazione di MTU e SKL-M, e che grazie alla sua attuazione completa potrebbe essere ripristinata la redditività a lungo termine di SKL-M. Poiché è risultato tuttavia evidente che MTU non sembra interessata ad acquisire SKL-M, la Commissione ha espresso riserve sul fatto che il piano di ristrutturazione potesse essere interamente attuato, dubitando dunque che il piano di ristrutturazione non fosse basato su ipotesi realistiche. (49) Dalle informazioni a disposizione emerge che l'investitore MTU non si è mai impegnato esplicitamente ad acquisire SKL-M. In base ai contratti siglati nel novembre 1997 MTU deteneva solo un diritto di opzione per le quote di SKL-M. Allo stesso tempo le autorità tedesche non hanno preteso da MTU un impegno più vincolante mentre concedevano l'aiuto illegittimo a SKL-M. Peraltro MTU non ha effettuato alcun apporto finanziario o di altra natura al piano di ristrutturazione come previsto, il che sarebbe stato necessario per il ripristino della redditività a lungo termine di SKL-M. Di conseguenza, dal 1997 SKL-M subisce costantemente perdite di esercizio. Per queste ragioni la Commissione non può stabilire se il piano di ristrutturazione fosse basato su ipotesi realistiche e dunque adatto a ripristinare a lungo termine l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa. (50) I dubbi espressi dalla Commissione vengono rafforzati dal fatto che MTU si è ritirata dall'accordo di cooperazione con SKL-M e che inoltre il contratto siglato con la stessa impresa, relativo all'acquisizione delle attività di SKL-M, non è entrato in vigore, con la conseguenza che SKL-M si è ritrovata improvvisamente senza investitore. Nel settembre del 2000 è stato avviato il procedimento di fallimento nei confronti di SKL-M. 2.2. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza (51) Nell'ambito della ristrutturazione devono essere adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti, poiché, in caso contrario, gli aiuti si scontrerebbero con il comune interesse e non potrebbero beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. (52) Ciò significa che, quando una valutazione oggettiva della situazione della domanda e dell'offerta dimostra che esiste una sovraccapacità strutturale sul mercato comunitario sul quale l'impresa opera, il piano di ristrutturazione deve contribuire in modo significativo - in proporzione all'aiuto ricevuto - alla ristrutturazione dell'economia del mercato in questione, riducendo o eliminando irrevocabilmente la capacità di produzione. Quando invece non vi è alcun eccesso strutturale di capacità di produzione, la Commissione non esige, in linea di massima, alcuna riduzione della capacità in cambio dell'aiuto. È necessario tuttavia garantire che l'aiuto non metta il beneficiario in condizione di aumentare la capacità produttiva durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, a meno che l'esistenza dell'impresa non fosse altrimenti in pericolo, nel qual caso si tratterebbe di una situazione eccezionale che deve essere espressamente invocata e motivata. (53) I mercati sui quali opera SKL-M sono attualmente in grande fermento. Secondo le informazioni fornite dalla Germania sul mercato dei motori diesel si registrano sovraccapacità, mentre invece il potenziale di quello dei motori a gas, in linea generale, non è stato ancora sfruttato appieno. (54) Secondo il piano di ristrutturazione presentato, SKL-M doveva aumentare la sua produzione di motori a gas. Anche le capacità di produzione dovevano subire un lieve aumento. La Germania ha spiegato l'aumentata produzione di SKL-M con un miglioramento dei banchi di prova che avevano in precedenza mostrato carenze. (55) La Germania non ha tuttavia né fatto presente che SKL-M avrebbe potuto sopravvivere solo con un contenuto incremento delle capacità, né ha presentato un'analisi oggettiva della situazione della domanda e dell'offerta sul mercato dei motori a gas. Per le ragioni sopra esposte, la Commissione non è in grado di valutare se sia possibile ammettere un'eccezione all'obbligo di una riduzione proporzionale della capacità, ovvero di concludere che il piano di ristrutturazione presentato conteneva misure sufficienti per attenuare eventuali conseguenze sfavorevoli per i concorrenti. 2.3. Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione (56) Importo e intensità degli aiuti devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. Per questo motivo ci si attende dagli investitori un contributo proporzionalmente significativo ai costi di ristrutturazione con risorse proprie. (57) La Commissione dubitava che l'investitore avrebbe contribuito in maniera significativa al piano di ristrutturazione con risorse proprie. Una parte notevole di questo contributo con risorse proprie doveva in effetti avvenire sotto forma di rinuncia ai diritti di licenza, a sua volta parte di un accordo di cooperazione e di concessione reciproca di licenze concluso con SKL-M ed il cui valore era stato indicato in 109 milioni di DEM. L'accordo, tuttavia, sanciva espressamente che la proprietà industriale di ambo le parti ha valore equivalente e pertanto non vengono elevati diritti di licenza. La Commissione nutriva dunque dubbi sul fatto che la rinuncia da parte di MTU ai diritti di licenza potesse essere considerata come contributo del beneficiario degli aiuti ai costi di ristrutturazione. (58) La Commissione dubitava inoltre che SKL-M avrebbe beneficiato dei restanti contributi dell'investitore con risorse proprie, in quanto MTU non si era impegnato inequivocabilmente ad acquisire le quote di SKL-M o a rilevare l'impresa tramite asset deal. L'unico contributo concreto apportato finora dall'investitore è un banco dinamometrico collegato al motore, valutato in 1,2 milioni di DEM. (59) Vista l'incertezza relativa al contributo dell'investitore ai costi di ristrutturazione con risorse proprie, la Commissione non ha potuto individuare il valore complessivo dei costi di ristrutturazione, senza il quale non è stato possibile nemmeno accertare se il presunto contributo dell'investitore con risorse proprie potesse essere considerato "significativo" ai sensi degli orientamenti. (60) Nella sua risposta alla decisione della Commissione di avviare il procedimento, la Germania ha continuato a difendere la propria tesi secondo cui il valore dei diritti di proprietà ceduti da MTU siano da considerare come contributo dell'investitore. (61) La Commissione constata che l'accordo di licenza tra MTU e SKL-M è reciproco, in quanto ambo le parti mettono a disposizione dell'altra la proprietà industriale dell'impresa. L'accordo sancisce inoltre espressamente che la proprietà industriale di ambo le parti è di valore equivalente e pertanto non vengono elevati diritti di licenza (cfr. capitolo 4 dell'accordo), e contiene anche una disposizione secondo la quale MTU alla scadenza del contratto è autorizzata a valorizzare il know how. La Commissione non può pertanto constatare che l'investitore, cedendo le licenze a SKL-M, abbia apportato un contributo significativo ai costi di ristrutturazione. (62) Anche gli altri dubbi manifestati dalla Commissione per quanto riguarda il contributo dell'investitore sono stati confermati durante il procedimento di esame. Una parte significativa del contributo promesso mediante risorse proprie sembra non essere mai stata apportata. Visto dunque che MTU non acquisisce le quote, né le attività di SKL-M, si nutrono seri dubbi circa l'apporto dei restanti contributi. (63) Al momento dell'avvio del procedimento formale di esame, la Commissione ha stabilito che l'aiuto concesso nel 1997 a SKL-M tramite Lintra deve essere considerato come facente parte del caso C 41/99 Lintra Beteiligungsholding GmbH. Nel caso in questione, tuttavia, anche questo aiuto deve essere preso in considerazione per valutare se l'investitore ha contribuito in maniera significativa al piano di ristrutturazione. (64) Il 28 marzo 2001 la Commissione ha adottato una decisione parzialmente negativa sugli aiuti in favore di Lintra e delle sue filiali. È stato ingiunto alla Germania di richiedere a Lintra e alle sue filiali la restituzione di 34,978 milioni di DEM. L'importo degli aiuti illecitamente erogati a SKL-M ammonta a 8,41 milioni di DEM. (65) La Germania non ha fornito elementi sul modo in cui questo importo andava valutato per quanto riguarda l'analisi per accertare se l'aiuto fosse limitato allo stretto necessario, e se il beneficiario dell'aiuto avesse contribuito in maniera significativa al piano di ristrutturazione (con risorse proprie), ha tuttavia comunicato alla Commissione che tutti gli aiuti in favore di SKL-M verranno registrati come crediti, qualora non siano già stati recuperati, nel procedimento di fallimento aperto in data 1o settembre 2000 ai danni di SKL-M. (66) A seguito del procedimento di esame risulta che l'unico contributo apportato effettivamente dall'investitore è il banco di prova valutato in 1,2 milioni di DEM. I contributi pubblici di cui ha beneficiato la seconda ristrutturazione sono pari a circa 87,6 milioni di DEM, comprendenti anche gli importi di 8,41 milioni di DEM, giudicati incompatibili con il mercato comune e che devono essere restituiti in applicazione della decisione Lintra, e i 12,23 milioni di DEM concessi in virtù di regimi di aiuti precedentemente autorizzati. Non è pertanto possibile concludere che gli aiuti sono adeguatamente proporzionati ai costi e ai benefici della ristrutturazione. (67) La Commissione non è pertanto in grado di constatare che questo criterio sancito negli orientamenti sia soddisfatto. 3. Aiuti all'investitore MTU (68) La Commissione nutriva dubbi sul fatto che MTU fosse stato scelto nell'ambito di un procedimento paragonabile ad una gara pubblica, e non era pertanto sicura che MTU, qualora ciò non fosse già avvenuto, avrebbe potuto beneficiare in tre maniere differenti degli aiuti alla ristrutturazione concessi a SKL-M, vale a dire in modo diretto, attraverso l'accordo di impresa comune oppure attraverso il progettato asset deal, ovvero l'acquisizione delle quote della società. (69) Rispetto alla questione se il progettato asset deal ovvero l'acquisizione delle quote della società si configurasse come aiuto di Stato, la Germania ha messo al corrente la Commissione della decisione di MTU di non acquisire quote o attivi di SKL-M, procedendo di conseguenza al ritiro della notifica relativa all'asset deal. (70) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 lo Stato membro può ritirare la notifica in tempo utile fintantoché la Commissione non ha adottato una decisione in merito alla questione. Procedimenti pubblici di esame già avviati saranno dunque da chiudere. (71) Poiché la Germania ha ritirato la notifica, la Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, dichiara chiuso il procedimento formale di esame in relazione all'asset deal tra SKL-M e MTU ed alla questione se nel prezzo di acquisto fosse contenuto un elemento di aiuto. (72) Per quanto concerne il procedimento che ha determinato la scelta di MTU come investitore, la Commissione, sulla base delle informazioni a disposizione, constata che il BvS aveva contattato potenziali partner industriali prima della conclusione dell'accordo di cooperazione tra SKL-M e MTU nel novembre del 1997. SKL-M non è stata tuttavia ceduta subito a MTU; a MTU è stata infatti sottoposta l'offerta di esercitare la gestione economica di SKL-M congiuntamente al BvS e a BVT fintantoché SKL-M avrebbe ricevuto gli aiuti di Stato. A MTU è stata inoltre concessa la possibilità di rilevare le quote di SKL-M in un momento successivo e a condizioni vantaggiose (cfr. considerando 16). La Commissione ritiene pertanto che il procedimento adottato non corrisponda ad una gara pubblica. (73) Nella sua risposta all'avvio del procedimento la Germania ha inoltrato informazioni da parte di MTU dalle quali risultava che tra le due imprese non sussisteva un sistema centrale di gestione della tesoreria ("Cash-Concentration-System") o un sistema di compensazione ("Clearing-System"). MTU ha fatto inoltre presente che ci sono state transazioni tra le imprese alle condizioni di mercato, dichiarando poi che il know how acquisito non era ancora all'altezza dell'accesso al mercato e che il prezzo di acquisto corrispondeva alle consuete condizioni di mercato. MTU ha ribadito la medesima posizione nelle lettere del 1o ottobre 2001 e del 21 novembre 2001 inviate al BvS, di cui è stata inoltrata copia alla Commissione. MTU ha anche trasmesso copia di una lettera del 4 novembre 1999, nella quale garantiva alla banca di SKL-M il pagamento di 6,71 milioni di DEM in caso di acquisizione del know how. Nel 1998 SKL-M ha ceduto alla banca il suo potenziale diritto nei confronti di MTU. In base alle indicazioni fornite dalla Germania, gli investimenti effettuati nel corso dell'accordo di cooperazione con MTU sono rimasti, dopo la cessazione dello stesso, a SKL-M. (74) La Germania ha inoltre fornito informazioni del curatore fallimentare di SKL-M secondo cui il know how sviluppato congiuntamente da MTU e SKL-M è stato rilevato nel giugno del 2000 da MTU al prezzo di 6,71 milioni di DEM. Lo sviluppo del know how avrebbe comportato per SKL-M, detraendo il prezzo d'acquisto, una perdita di 5,30 milioni di DEM. (75) Sulla base delle informazioni a disposizione, la Commissione constata che gli investimenti sovvenzionati ed effettuati da SKL-M nel corso della ristrutturazione sono rimasti nell'impresa, fatto confermato peraltro dall'inventario messo a punto dal curatore fallimentare all'avvio del procedimento di fallimento. La Commissione constata altresì che tra SKL-M e MTU non sussisteva un sistema centrale di gestione della tesoreria ("Cash-Concentration-System") o un sistema di compensazione ("Clearing-System"). (76) Secondo il parere della Commissione, MTU non ha dunque beneficiato degli aiuti alla ristrutturazione mediante un trasferimento finanziario diretto. (77) Nonostante un'ingiunzione a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 ed un richiamo del 9 novembre 2001, la Germania non ha fornito informazioni sufficienti che avrebbero consentito alla Commissione di escludere che MTU avesse beneficiato per via indiretta attraverso l'accordo IC degli aiuti erogati a SKL-M per compensare le perdite subite nella fase di ristrutturazione. (78) La Commissione, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 659/1999, deve dunque decidere sulla base delle informazioni a disposizione. (79) Secondo il § 4 dell'accordo IC stipulato tra SKL-M e MTU nel novembre del 1997, il know how industriale di ambo le imprese apportato alla cooperazione è considerato di valore equivalente. Secondo il § 5, alla cessazione della joint venture MTU ha la facoltà di acquisire l'intero know how sviluppato nell'ambito dell'accordo di cooperazione ad un prezzo da stabilirsi sulla base del bilancio riservato allo sviluppo. (80) Dalle informazioni a disposizione risulta che MTU, conformemente al § 5 dell'accordo IC, ha usufruito del proprio diritto di acquisire il know how sviluppato insieme a SKL-M nell'ambito dell'accordo stesso. (81) Il prezzo pagato da MTU per l'acquisizione del know how, pari a 6,71 milioni di DEM è stato fissato sulla base dei costi di sviluppo preventivati nel 1997. Gli effettivi costi di sviluppo del know how erano di 5,30 milioni di DEM superiori al prezzo di vendita per SKL-M, che ha tuttavia potuto beneficiare di una parziale compensazione delle perdite così determinate grazie agli aiuti alla ristrutturazione concessi in proprio favore. (82) La Commissione constata inoltre che MTU è dell'avviso che il know how acquisito non era ancora all'altezza dell'accesso al mercato. MTU ha ribadito la medesima posizione nelle lettere del 1o ottobre 2001 e del 21 novembre 2001 al BvS, di cui è stata inoltrata copia alla Commissione il 5 marzo 2002. (83) La Commissione constata altresì che MTU già nel novembre del 1999 aveva garantito alla banca di SKL-M il pagamento di 6,71 milioni di DEM in caso di acquisizione del know how sviluppato durante la cooperazione. (84) La Commissione constata ancora che, a prescindere dalle dichiarazioni e dalle lettere da parte di MTU, la Germania non ha presentato informazioni oggettive in merito al valore di mercato effettivo o previsto del know how. (85) In assenza di informazioni oggettive in merito al valore di mercato effettivo o previsto del know how, la Commissione prende in considerazione gli effettivi costi di sviluppo del know how. In base alle informazioni a disposizione risulta che i costi di sviluppo del know how non sono stati coperti dal prezzo corrisposto. La Commissione deve dunque constatare che l'aiuto in questione, che è servito a compensare le perdite derivate dallo sviluppo del know how, potrebbe essere stato utilizzato nell'interesse di MTU piuttosto che in quello di SKL-M. (86) Considerando che SKL-M è un'impresa controllata dallo Stato, che la decisione di SKL-M - di concedere a MTU un diritto di opzione sull'acquisizione del know how sulla base del bilancio riservato allo sviluppo e dunque sopportare un rischio finanziario - non è conforme al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, e che la partecipazione di MTU non si basa su un procedimento corrispondente ad una gara pubblica, la Commissione, tenuto conto delle informazioni a disposizione, ritiene che il trasferimento di know how potrebbe corrispondere ad un trasferimento di risorse statali a MTU per un importo massimo di 5,30 milioni di DEM. V. CONCLUSIONE (87) La Commissione constata che la Germania, contravvenendo all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha concesso illegalmente gli aiuti in questione. (88) Il beneficiario deve restituire gli aiuti incompatibili con il mercato comune per un importo di 34,26 milioni di EUR (67,017 milioni di DEM). Considerando il fatto che sulla base delle informazioni a disposizione non si può escludere che MTU abbia beneficiato del trasferimento di know how, si deve esigere il recupero di 2,71 milioni di EUR (5,30 milioni di DEM), ossia la differenza del prezzo corrisposto rispetto ai costi di sviluppo, da SKL-M e MTU in responsabilità congiunta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto di Stato pari a 34,26 milioni di EUR (67,017 milioni di DEM), a cui la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH, è incompatibile con il mercato comune. Articolo 2 Il procedimento relativo alla misura notificata dalla Germania in data 22 marzo 2000 riguardante un asset deal tra SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH e MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH si dichiara chiuso. Articolo 3 1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per procedere al recupero degli aiuti illegittimamente erogati di cui all'articolo 1. 2. Dell'importo di cui all'articolo 1, si deve esigere il recupero di 2,71 milioni di EUR (5,30 milioni di DEM) da SKL-M Motoren- und Systemtechnik GmbH e MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH in responsabilità congiunta. 3. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure nazionali, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo degli aiuti da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità degli aiuti illegali fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale. Articolo 4 Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. Articolo 5 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2002. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 27 del 27.1.2001, pag. 5. (2) Cfr. nota 1. (3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. (4) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4; cfr. soprattutto allegato, articolo 1, paragrafi 1 e 6. (5) Spese R & S di 252 milioni di DEM; diritti di licenza del 3 % sul fatturato totale di SKL-M con i prodotti corrispondenti in un periodo di 25 anni (fatturato totale preventivato 3,6 miliardi di DEM). (6) Panorama dell'industria europea 1999. (7) In data 28 marzo 2001 la Commissione, in riferimento agli aiuti concessi a Lintra ed alle filiali del gruppo, ha preso una decisione parzialmente negativa. La Germania è stata invitata a richiedere a Lintra ed alle filiali del gruppo il rimborso di 34,978 milioni di DEM. La somma degli aiuti illegalmente versati di cui ha beneficiato SKL-M ammonta a 8,41 milioni di DEM. (8) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12. Gli orientamenti sono stati rivisti nel 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). La nuova versione del 1999 non si applica nel caso in questione, poiché tutti gli aiuti sono stati concessi prima della sua pubblicazione (cfr. punto 7 della versione del 1999).