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Document 32002E0400

Posizione comune del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE

GU L 138 del 28.5.2002, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 18/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/400/oj

32002E0400

Posizione comune del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 28/05/2002 pag. 0033 - 0034


TRADUZIONE

Posizione comune del Consiglio

del 21 maggio 2002

sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE

(2002/400/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'evacuazione pacifica della Basilica della Natività a Betlemme, secondo i termini di un'intesa tra l'autorità palestinese e il governo di Israele raggiunta il 5 maggio 2002 e i relativi accordi di accompagnamento o gli impegni unilaterali delle parti di detta intesa, rappresenta uno sforzo importante per contribuire ad alleviare la situazione di crisi della regione e riprendere il dialogo tra le parti.

(2) L'intesa raggiunta tra l'autorità palestinese e il governo di Israele comporta che 13 persone di un gruppo di palestinesi evacuato dalla Basilica della Natività hanno accettato di essere trasferite all'estero e che il governo di Israele, l'autorità palestinese e altre parti interessate hanno accettato il trasferimento all'estero dei 13 palestinesi in questione, 12 dei quali saranno accolti da Stati membri mentre uno resterà nella Repubblica di Cipro.

(3) L'Unione europea è impegnata a compiere ogni sforzo per contribuire all'instaurazione di una pace duratura e di relazioni amichevoli fra il popolo israeliano e quello palestinese, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Per associarsi a questo sforzo e alla luce dell'accordo tra il governo di Israele, l'autorità palestinese e altre parti interessate sul trasferimento all'estero dei palestinesi sopracitati, alcuni Stati membri hanno dichiarato di essere disposti ad accogliere, in via temporanea ed esclusivamente per ragioni umanitarie, uno o più dei palestinesi che hanno accettato di essere trasferiti nel territorio di detti Stati.

(4) Sebbene le decisioni di concedere a queste persone l'ingresso e il soggiorno per ragioni umanitarie nel territorio degli Stati membri di accoglienza rientrino nella sfera di competenza di ciascuno di detti Stati e non implichino il diritto delle persone in questione di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, è importante adottare un approccio comune a livello dell'Unione europeo in merito a taluni aspetti connessi con tali decisioni.

(5) È in particolare auspicabile assicurare che le persone in questione ricevano un trattamento analogo in ciascuno degli Stati membri di accoglienza per quanto riguarda ad esempio la durata del permesso di soggiorno, la tutela della loro sicurezza e di quella altrui, nonché assicurare che gli Stati membri interessati si scambino informazioni a tal fine.

(6) Nell'esercizio delle competenze relative al rispetto della legge, al mantenimento dell'ordine nel territorio nazionale e alla salvaguardia della sicurezza interna, gli Stati membri di accoglienza terranno conto delle preoccupazioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza degli altri Stati membri. Gli Stati membri di accoglienza si dichiarano pertanto pronti a riammettere i Palestinesi da essi accolti entrati illegalmente nel territorio di un altro Stato membro ovvero che non fossero altrimenti autorizzati a soggiornarvi.

(7) È opportuno valutare a livello dell'Unione europea, dopo un congruo lasso di tempo, come si realizza nella pratica l'accoglienza dei 12 palestinesi da parte degli Stati membri interessati al pari di qualsiasi altra questione che insorga nell'applicazione del presente strumento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La presente posizione comune riguarda 12 dei 13 palestinesi appartenenti al gruppo di palestinesi, riguardo ai quali il 5 maggio 2002 è stato raggiunto un memorandum d'intesa tra l'autorità palestinese e il governo di Israele per l'evacuazione pacifica della Basilica della Natività di Betlemme, e che hanno accettato di essere trasferiti temporaneamente in Stati membri dell'Unione europea ed essere accolti da questi ultimi.

Articolo 2

12 dei 13 palestinesi di cui all'articolo 1 sono accolti in via temporanea ed esclusivamente per ragioni umanitarie dai seguenti Stati membri: Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia e Portogallo.

Articolo 3

Ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 2 fornisce ai palestinesi che accoglie un permesso nazionale di ingresso e di soggiorno nel suo territorio per un periodo massimo di 12 mesi.

La validità del suddetto permesso è limitata al territorio dello Stato membro interessato, che adotta le opportune misure al riguardo. Il rilascio del permesso può essere subordinato a condizioni specifiche che i palestinesi interessati devono accettare prima del loro arrivo.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro di cui all'articolo 2 adotta le opportune misure nel quadro del suo ordinamento giuridico al fine di tutelare la sicurezza personale dei palestinesi che accoglie nonché al fine di evitare che essi compromettano l'ordine pubblico o la sicurezza interna degli Stati membri.

Articolo 5

Oltre agli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti del diritto comunitario e da atti adottati ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri si scambiano le informazioni pertinenti per la corretta applicazione delle misure prese in virtù della presente posizione comune, tra cui le informazioni necessarie per l'identificazione delle persone di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Gli aspetti riguardanti, tra l'altro, l'alloggio, le condizioni di vita, i rapporti con i familiari, l'accesso all'occupazione o alla formazione professionale sono disciplinati dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro di accoglienza. Tuttavia, gli Stati membri di cui all'articolo 2 si scambiano e, su richiesta, forniscono ad altri Stati membri, le pertinenti informazioni su tali aspetti al fine di promuovere nella misura del possibile un trattamento analogo.

Articolo 7

Qualora uno Stato terzo chieda a uno degli Stati membri di cui all'articolo 2 di estradare un palestinese da esso accolto, questo Stato membro ne informa prontamente gli altri Stati membri. Prima di adottare una posizione sul seguito da riservare a tale domanda di estradizione conformemente alla prassi giuridica nazionale, esso consulta gli altri Stati membri in sede di Consiglio al fine di esaminare la situazione e verificare se gli Stati membri possono prendere in considerazione la questione secondo un orientamento comune.

Articolo 8

Il Consiglio vigila sull'applicazione della presente posizione comune e procede ad una valutazione entro 11 mesi dall'adozione o, prima di tale scadenza, su richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 9

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué I Camps

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