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Document 32002R0658

Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

GU L 102 del 18.4.2002, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/658/oj

18.4.2002   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 102/1


REGOLAMENTO (CE) N. 658/2002 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), (in prosieguo: regolamento di base) in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inchieste precedenti

(1)

Nel maggio 1994 la Commissione, con la decisione 94/293/CE (2), ha accettato gli impegni offerti per quanto riguarda le importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia, facendo seguito ad un procedimento antidumping regionale relativo ad importazioni nel Regno Unito. Gli impegni assunti dalle autorità russe sono stati però disattesi già nel primo anno di attuazione.

(2)

Nel giugno 1994, in seguito ad una denuncia presentata dalla Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (European Fertilizer Manufacturers Association — EFMA), è stata avviata un'inchiesta antidumping a livello comunitario relativa alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia. Con decisione 95/344/CE della Commissione (3) il procedimento è stato chiuso per quanto riguarda le importazioni dalla Lituania e, nell'agosto 1995, con il regolamento (CE) n. 2022/95 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. Le misure applicate alle importazioni originarie della Russia consistevano in un dazio variabile pari alla differenza tra 102,9 ECU per tonnellata netta di prodotto («prezzo minimo all'importazione») e il prezzo netto cif, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, qualora quest'ultimo fosse inferiore.

(3)

In seguito ad un'ulteriore inchiesta che ha stabilito che erano state assorbite, queste misure sono state modificate, nel marzo 1998, con il regolamento (CE) n. 663/98 (5), che le ha trasformate in un dazio specifico pari a 26,3 ECU per tonnellata.

2.   Inchieste relative ad altri paesi

(4)

Nell'ottobre 1999 è stata avviata un'inchiesta antidumping sulle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario di Lituania, Polonia e Ucraina (6). Essa ha rivelato che le importazioni provenienti dalla Polonia e dall'Ucraina erano oggetto di dumping e causavano un pregiudizio grave all'industria comunitaria, mentre per le importazioni provenienti dalla Lituania non si constatava l'esistenza di un dumping. Di conseguenza, con il regolamento (CE) n. 132/2001 (7) sono state istituite misure antidumping definitive riguardo alle importazioni originarie della Polonia e dell'Ucraina, mentre è stato chiuso il procedimento relativo alle importazioni originarie della Lituania. Le misure consistevano in un dazio specifico per tonnellata di prodotto, per garantire l'efficacia della misura e scoraggiare qualsiasi manipolazione dei prezzi.

3.   Inchiesta attuale

3.1.   Richiesta di riesame

(5)

In seguito alla pubblicazione, il 24 febbraio 2000, dell'avviso d'imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (8), la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio, conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, presentata dall'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (EFMA) per conto di produttori che rappresentano una porzione maggioritaria della produzione comunitaria di nitrato di ammonio (i «produttori comunitari richiedenti»). Nella richiesta di riesame in previsione della scadenza si sosteneva la probabilità che il dumping pregiudizievole praticato con le importazioni dalla Russia persistesse o venisse reiterato se le misure fossero lasciate spirare. La richiesta di riesame intermedio era basata sulla motivazione che le misure in vigore non sembravano sufficienti a controbilanciare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

3.2.   Avviso di apertura

(6)

Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame, la Commissione ha aperto un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (9).

3.3.   Periodo dell'inchiesta

(7)

L'inchiesta relativa all'esame del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000 («PI»). L'analisi delle tendenze, necessaria a valutare il persistere o la reiterazione del pregiudizio, ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la fine del PI (il «periodo oggetto del riesame»).

3.4.   Parti interessate dall'inchiesta

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari richiedenti, i produttori esportatori russi, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato. La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, ai produttori comunitari, agli importatori, agli utilizzatori e alle associazioni notoriamente interessati nonché a coloro i quali si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(9)

La Commissione ha inviato ai produttori esportatori russi notoriamente interessati i moduli per la richiesta di riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato o di trattamento individuale, per consentire a quelli che lo desideravano di presentare tale richiesta.

(10)

Hanno risposto ai questionari nove produttori comunitari, un produttore del paese analogo, due importatori, un'associazione d'importatori e due associazioni di utilizzatori. Dal paese esportatore interessato è stata ricevuta un'unica risposta.

3.5.   Verifica delle informazioni ricevute

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché dell'interesse della Comunità. La Commissione ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere e ottenere di essere sentite.

(12)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori comunitari:

Grande Paroisse SA, Francia

Hydro Agri France, Francia

Kemira Ince Ltd, Regno Unito

Terra Nitrogen, Regno Unito.

 

Produttore del paese analogo:

Mississippi Chemical Corporation, Yazoo City, USA.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è lo stesso della precedente inchiesta, ossia il nitrato di ammonio (in appresso «prodotto in esame»), un fertilizzante solido di azoto di uso comune nel settore agricolo, prodotto in forma di cristalli o granuli a partire da ammoniaca e acido nitrico con un tenore di azoto superiore al 28 % del peso.

(14)

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore al 28 %, in peso).

2.   Prodotto simile

(15)

Come hanno dimostrato sia la precedente inchiesta che l'inchiesta riguardante altri paesi, il nitrato di ammonio è un prodotto di base per eccellenza e le sue caratteristiche chimiche fondamentali sono comparabili da qualsiasi paese esso provenga. Il nitrato di ammonio si presenta in due forme: in granuli e in cristalli. Il prodotto in granuli ha un diametro maggiore e si sparge meglio. L'inchiesta ha mostrato che il nitrato di ammonio importato dalla Russia è in cristalli e che la maggior parte di quello prodotto dall'industria comunitaria è in granuli. Tuttavia, poiché il nitrato di ammonio in granuli e quello in cristalli hanno le stesse caratteristiche chimiche e lo stesso uso finale e sono considerati intercambiabili dagli utilizzatori, devono essere considerati due tipi diversi dello stesso prodotto.

(16)

Di conseguenza, il prodotto fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari richiedenti è considerato un prodotto simile a quello fabbricato in Russia e venduto sul mercato interno o esportato nella Comunità. Lo stesso vale per il nitrato di ammonio venduto sul mercato interno del paese analogo.

C.   DUMPING E PROBABILITÀ DI UNA PERSISTENZA DEL DUMPING

(17)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è necessario esaminare se la scadenza delle misure in vigore implichi o meno il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping.

(18)

Nell'esaminare se sussista il rischio di persistenza del dumping, è necessario verificare se esistano attualmente pratiche di dumping e se è probabile che siano reiterate.

1.   Dumping durante il periodo dell'inchiesta (PI)

1.1.   Volume delle esportazioni nella Comunità durante il PI

(19)

Le esportazioni del prodotto in esame dalla Russia sono ammontate a 282 000 t durante il PI, ossia al 20 % circa delle importazioni totali e al 5 % circa del consumo di questo prodotto nella Comunità. Questi dati sono solo leggermente inferiori a quelli constatati nel periodo dell'inchiesta precedente (340 000 t tra aprile 1993 e marzo 1994).

1.2.   Status di economia di mercato e trattamento individuale

(20)

Domande di riconoscimento dello status di società operante in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale sono state ricevute da tre produttori esportatori. Poiché due di queste società non hanno in seguito risposto entro un termine ragionevole al questionario della Commissione, si è ritenuto opportuno non trattare ulteriormente le loro domande di riconoscimento dello status di economia di mercato e di trattamento individuale. In effetti non era possibile prendere in considerazione tali domande in assenza dei dati necessari ad effettuare il calcolo del dumping. Tali società sono state considerate pertanto come non collaboranti all'inchiesta e sono state informate che le risultanze a loro relative sarebbero state elaborate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(21)

Per quanto riguarda la terza società che ha fatto domanda di riconoscimento dello status di economia di mercato e trattamento individuale, si è constatato che non ha effettuato esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il PI. In assenza di dati reali sulle esportazioni nel periodo dell'inchiesta non è stato possibile calcolare il dumping nel contesto del riesame in vista della scadenza o del riesame intermedio. Di conseguenza, non si è potuto prendere in considerazione né il riconoscimento dello status di economia di mercato né il trattamento individuale.

1.3.   Paese di riferimento

(22)

Poiché le importazioni dalla Russia ricadono nel disposto dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), salvo quando ai produttori esportatori viene riconosciuto lo status di economia di mercato, il valore normale dev'essere determinato in base ad informazioni provenienti da un appropriato paese terzo ad economia di mercato. Nell'avviso di apertura la Commissione ha proposto la Polonia come paese di riferimento appropriato, poiché tale paese è stato adottato come paese analogo in altre inchieste relative allo stesso prodotto e i processi di produzione e l'accesso alle materie prime in Polonia sono paragonabili a quelli della Russia.

(23)

L'Associazione europea degli importatori di fertilizzanti (EFIA) ha però reagito negativamente a tale scelta. Essa ha obiettato principalmente che sul mercato polacco i prezzi dei fertilizzanti sono molto elevati a causa dell'elevata protezione in esso vigente contro le importazioni e che i prezzi del gas sono i più alti dell'Europa centrale a causa del sistema di distribuzione del gas, gestito in monopolio da una società statale. In alternativa l'EFIA ha proposto la Lituania, adducendo che è molto prossima alla Russia e presenta condizioni di fabbricazione simili, non vi si pratica il baratto e il suo unico produttore acquista gas dallo stesso fornitore russo che rifornisce anche i produttori russi a prezzi che variano a seconda del prezzo cif dell'ammoniaca pubblicato per l'Europa settentrionale.

(24)

Ad ogni modo, né i produttori polacchi noti né l'unico produttore lituano sono stati disposti a cooperare.

(25)

La Commissione ha perciò preso contatto con produttori australiani e statunitensi, come suggerito dall'EFMA. Poiché un solo produttore di ognuno di questi paesi era disposto a cooperare, si è proceduto ad un'ulteriore analisi dell'importanza delle loro rispettive vendite interne in termini di quota di mercato e della rappresentatività del volume delle loro vendite interne rispetto alle esportazioni russe nella Comunità. Dall'analisi è emerso che, benché entrambi i produttori effettuassero vendite rappresentative sul mercato interno, quello australiano non vi doveva sostenere una concorrenza significativa. Il produttore degli Stati Uniti presentava anch'esso vendite consistenti sul mercato interno, ma doveva affrontare la concorrenza di società sia nazionali che estere. Di conseguenza, sono stati scelti gli Stati Uniti come paese di riferimento più appropriato.

(26)

Sono state esaminate le vendite di nitrato di ammonio effettuate dal produttore statunitense sul mercato interno e si è constatato che erano rappresentative rispetto alle esportazioni russe dello stesso prodotto nella Comunità.

(27)

Dopo aver appreso la scelta del paese di riferimento, l'EFIA ha commentato che l'indisponibilità a collaborare manifestata dall'unico produttore lituano non avrebbe dovuto impedire alla Commissione di utilizzare la Lituania come paese di riferimento, poiché essa disponeva d'informazioni pertinenti acquisite con il recente procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio dalla Lituania, dall'Ucraina e dalla Polonia (10). Vi è in effetti una coincidenza tra i periodi dell'inchiesta dei due procedimenti, ma essa è limitata ai primi tre mesi del PI del presente procedimento. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base, per poter giungere ad una conclusione rappresentativa, il PI dovrebbe riguardare normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento. In queste circostanze si è ritenuto che i dati dei primi tre mesi del PI non fossero sufficientemente rappresentativi per un mercato stagionale e volatile come quello del nitrato di ammonio. Inoltre, utilizzare le informazioni, ricevute ad uno scopo preciso nel contesto di un determinato procedimento, in un altro procedimento per uno scopo diverso, quando la parte interessata ha per di più manifestato indisponibilità a cooperare con la seconda inchiesta, sarebbe contrario alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 6 del regolamento di base. L'argomento dell'EFIA è stato pertanto respinto.

1.4.   Valore normale

(28)

Come si è detto, il valore normale è stato calcolato in base ai dati verificati nella sede della società statunitense che ha cooperato pienamente all'inchiesta.

(29)

Per stabilire se le vendite del prodotto simile sul mercato USA siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il prezzo franco fabbrica di tale prodotto sul mercato interno è stato confrontato con il costo di produzione totale (ossia il costo di fabbricazione aumentato delle spese generali, amministrative e di vendita). Poiché la media ponderata del prezzo di vendita era più elevata della media ponderata del costo unitario, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di vendita sul mercato interno durante il PI.

(30)

Sia l'EFIA che l'esportatore russo che ha cooperato hanno sostenuto che si sarebbe dovuto adeguare, abbassandolo, il valore normale costruito, per tener conto degli elevati prezzi del gas pagati dai produttori USA. Innanzitutto, va detto che il valore normale non è stato costruito, bensì determinato in base ai prezzi delle vendite remunerative sul mercato interno degli USA. In secondo luogo, benché il gas sia un importante elemento di costo nella produzione del nitrato di ammonio, l'andamento di questo prodotto sul mercato interno degli USA è determinato dalla concorrenza e vi sono su tale mercato notevoli importazioni. Ciò significa che i prezzi del prodotto in esame sul mercato interno sono, in misura consistente, determinati in base al mercato piuttosto che in base ai costi. L'inchiesta non ha rivelato elementi che indicassero in che misura i prezzi più elevati del gas statunitense potevano incidere sui prezzi del prodotto in esame sul mercato USA durante il PI. Infine, anche supponendo che si possa quantificare l'impatto dei prezzi più elevati del gas sui prezzi delle vendite nazionali del prodotto in esame, ciò non avrebbe influito sul dazio definitivo, poiché il margine di dumping constatato non sarebbe sceso al di sotto del margine di pregiudizio. In queste circostanze l'argomentazione è stata respinta.

1.5.   Prezzo all'esportazione

(31)

Poiché l'unico produttore esportatore che ha cooperato non ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai dati disponibili, nella fattispecie le statistiche Eurostat sui prezzi cif franco frontiera comunitaria, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

1.6.   Confronto

(32)

È stato fatto un confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione al livello franco fabbrica. Questo metodo è stato utilizzato per tener conto delle differenze tra i paesi a economia di mercato e i paesi a economia non di mercato per quanto riguarda i costi dei trasporti interni, in particolare nel caso di un prodotto sfuso quale quello in esame, i cui costi di trasporto incidono fortemente sul prezzo di vendita. Si è proceduto pertanto ad opportuni adeguamenti del prezzo di esportazione cif per tener conto delle spese di trasporto dalla fabbrica al porto, dei servizi portuari, dell'assicurazione e del nolo.

(33)

Si è constatato che negli USA costi di trasporto del prodotto in esame sono determinati dal mercato e che vi è concorrenza tra le imprese di trasporto. Poiché gli Stati Uniti sono un mercato concorrenziale, le tariffe ferroviarie accertate durante l'inchiesta per il trasporto del prodotto in esame negli USA sono state applicate proporzionalmente al prezzo all'esportazione franco frontiera comunitaria dei produttori esportatori russi in base alla media ponderata della distanza stimata tra tutti i produttori russi orientati all'esportazione (cfr. considerando 37) e la frontiera comunitaria.

1.7.   Margine di dumping

(34)

In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il margine di dumping nazionale è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione al livello franco fabbrica. Il margine di dumping nazionale espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria è pari al 115,8 %.

2.   Rischio di persistenza del dumping

(35)

Come indicato al considerando 34, si è constatato che le esportazioni nella Comunità del prodotto in esame sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PI. Inoltre, il margine di dumping accertato è molto superiore a quello dell'inchiesta precedente.

(36)

Per esaminare le probabilità del persistere del dumping ad un livello sostanziale e in quantità significative, sono state analizzate una serie di fonti d'informazioni. Innanzitutto sono state utilizzate le informazioni fornite dall'unico produttore russo che abbia cooperato. Questa società, sebbene esporti verso paesi terzi, non ha esportato nella Comunità durante il PI. In secondo luogo, poiché le società che esportavano nel mercato comunitario non hanno cooperato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, l'analisi si è basata anche su dati Eurostat e sulle informazioni fornite nella domanda di riesame, che hanno permesso di fare delle proiezioni dei probabili futuri volumi delle esportazioni nella Comunità.

(37)

La capacità totale di produzione di nitrato di ammonio in Russia è stimata ammontare a 8 900 000 t (ossia 1,6 volte il consumo della Comunità nel PI), all'interno della quale la capacità di produzione dei produttori orientati all'esportazione (ossia, in generale quelli che possono accedere a condizioni ragionevoli ad un porto) è stimata ammontare come minimo a 4 500 000 t. Benché i tassi di utilizzo della capacità varino sensibilmente tra una società e l'altra e da un anno all'altro, il consumo locale è stimato ammontare solo a 2 200 000 t circa. Tenendo conto dell'attuale livello delle esportazioni russe in altri paesi terzi (ossia 2 189 000 t nel 1999), restano consistenti capacità disponibili per la produzione per l'esportazione, che potrebbero essere utilizzate per aumentare ulteriormente le esportazioni nella Comunità alla scadenza delle misure in vigore.

(38)

Si ricorda inoltre che appena nel 1996 le esportazioni russe nella Comunità rappresentavano il 40 % del totale delle esportazioni russe (11) del prodotto in esame. A questo si aggiunga che una serie di paesi terzi (USA, Australia, Polonia e Ungheria) hanno adottato misure di difesa commerciale contro le importazioni dalla Russia, che la Cina persegue attivamente dal 1997 una strategia di sostituzione delle importazioni con una produzione interna e che il consumo interno alla Russia resterà probabilmente relativamente basso nel prossimo futuro e si comprenderà che vi è una forte probabilità che i produttori russi indirizzino la loro produzione supplementare verso il mercato comunitario.

(39)

In considerazione dei prezzi attualmente vigenti sul mercato comunitario, vi è il rischio che i produttori esportatori russi persistano a seguire una politica di dumping dei pezzi al fine di riconquistare le quote di mercato perdute. Questa probabilità è confermata dall'atteggiamento in materia di prezzi tenuto dagli esportatori russi sui loro più importanti mercati d'esportazione dopo la Comunità e gli USA.

(40)

Inoltre, anche se si prevede che il consumo mondiale dei fertilizzanti aumenterà entro il 2004, il grosso dell'aumento dovrebbe verificarsi in Asia, per lo più in Cina e in India. Questi due paesi hanno però sviluppato massicce capacità di produzione di fertilizzanti per ridurre le loro importazioni. In particolare la Cina ha vietato le importazioni di fertilizzanti a base di azoto, tra cui il nitrato di ammonio.

(41)

Come si è detto (cfr. considerando 21), il produttore esportatore che ha cooperato all'inchiesta non ha esportato nella Comunità durante il PI. Benché disponesse di consistenti capacità produttive durante il PI, questo produttore aveva limitate capacità inutilizzate e, pertanto, se volesse destinare una parte sostanziale della sua produzione all'esportazione nella Comunità alla scadenza delle misure in vigore, dovrebbe ridurre le vendite su altri mercati. Tenuto conto del volume sostanziale delle esportazioni e del margine di dumping degli altri esportatori durante il PI, anche se questo esportatore vendesse nella Comunità a prezzi non di dumping una volta scadute le misure, ciò non muterebbe le risultanze relative al paese nel suo complesso quanto al rischio di persistenza del dumping.

(42)

L'EFIA ha affermato che dopo i recenti attentati terroristici negli Stati Uniti tutti i costi connessi alle esportazioni, come le spese di assicurazione, trasporto, scarico, stoccaggio e movimentazione, stanno aumentando facendo salire i prezzi dei fertilizzanti importati, poiché anche gli importatori devono recuperarli. Tuttavia, questo argomento non è stato convalidato, poiché non sono state addotte prove che dimostrassero che queste circostanze avevano un impatto maggiore sui prezzi dei prodotti esportati dalla Russia che sui prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno degli USA. Inoltre, gli sviluppi verificatisi dopo il PI possono essere presi in considerazione solo se si può dimostrare che invalidano i risultati dell'inchiesta e rendono manifestamente inappropriata la prevista istituzione di dazi antidumping. Secondo quanto si è appurato, queste condizioni non sono soddisfatte e l'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.   Conclusioni

(43)

Durante l'inchiesta non sono stati raccolti elementi che facessero ritenere che il margine di dumping o il volume delle esportazioni in dumping constatati nel periodo dell'inchiesta non sussisterebbero più o diminuirebbero alla scadenza delle misure. Si è constatato anzi che i produttori russi dispongono di sostanziali capacità di produzione residue e che la revoca delle misure porterebbe con ogni probabilità alla ripresa delle esportazioni in dumping nella Comunità. Si è concluso pertanto che, se le misure giungeranno a scadenza, è probabile che il dumping persista ad un livello sostanziale e in volumi accresciuti.

D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(44)

Degli 11 produttori comunitari richiedenti, uno non ha risposto al questionario (Sefanitro) e uno non ha fornito informazioni sufficienti (Chemical Industries of Northern Greece). Essi non sono stati pertanto considerati come imprese che hanno cooperato né, di conseguenza, come imprese costituenti l'industria comunitaria. L'inchiesta ha stabilito che gli altri nove produttori che hanno cooperato rappresentavano, durante il PI, più dell'85 % della produzione comunitaria del prodotto in esame. Essi costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

E.   ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Osservazione preliminare

(45)

L'introduzione nel 1995 di misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia ha in un primo tempo migliorato considerevolmente la situazione economica dei produttori comunitari richiedenti, soprattutto per quanto riguarda i risultati finanziari, che sono migliorati in seguito all'aumento dei prezzi verificatosi tra il 1995 e il 1996.

2.   Consumo

(46)

L'entità del consumo del prodotto in esame nella Comunità è stata determinata in base ai volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità indicati nelle risposte al questionario, al volume delle vendite sul mercato comunitario degli altri produttori comunitari (che non hanno cooperato e non hanno chiesto il riesame) indicato nella denuncia e ai quantitativi importati nella Comunità dal paese in questione e da tutti gli altri paesi terzi indicati nelle statistiche di Eurostat.

Così calcolato il consumo comunitario è diminuito del 13 % tra il 1996 e il PI, passando da 6 328 kt nel 1996 a 5 525 kt nel PI. Il consumo è calato soprattutto tra il 1996 e il 1997, restando poi relativamente stabile fino alla fine del PI.

3.   Importazioni dal paese interessato

3.1.   Volume e quota di mercato

(47)

Le importazioni totali di nitrato di ammonio nella Comunità hanno seguito un andamento decrescente durante il periodo cui si riferisce il riesame (- 28 %), anche se sono leggermente incrementate tra il 1999 e il PI.

Il volume delle importazioni russe è calato sensibilmente nel periodo del riesame, in particolare a partire dal 1997. Questo andamento sembra essere dovuto alla riapertura dell'inchiesta nel 1997, le cui conclusioni, pubblicate nel 1998, hanno condotto nello stesso anno alla modifica delle misure antidumping, e al significativo aumento delle importazioni da alcuni altri paesi terzi, che hanno tratto vantaggio dall'imposizione di dazi antidumping sulle importazioni russe. Tra il 1996 e la fine del PI le importazioni russe sono diminuite del 74 %, mentre altre importazioni sono aumentate del 30 %.

(48)

La quota di mercato delle importazioni dalla Russia è diminuita di 12 punti percentuali durante il periodo del riesame. Durante il PI esse rappresentavano tuttavia ancora il 5 % del consumo comunitario e una porzione significativa delle importazioni totali (20 %).

3.2.   Prezzi

(49)

Dopo l'istituzione di misure nel 1995 i prezzi medi delle importazioni in questione sono scesi, come riferisce Eurostat, del 45 % tra il 1996 e il PI.

3.3.   Confronto tra i prezzi

(50)

La Commissione ha esaminato se i produttori esportatori del paese interessato abbiano sottoquotato i prezzi dell'industria comunitaria durante il PI. A tal fine i prezzi cif dei produttori esportatori sono stati debitamente adeguati al livello reso banchina frontiera comunitaria dazio corrisposto (DEQ), e confrontati, allo stesso stadio commerciale, ai prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari, in entrambi i casi per il prodotto confezionato in sacchi. Il prodotto è infatti sempre importato in sacchi, mentre l'industria comunitaria lo vende sia in sacchi che sfuso. Ove necessario, sono stati quindi applicati gli opportuni adeguamenti. Inoltre, dall'inchiesta è emerso che il prodotto granulare veniva in media venduto ad un prezzo più alto rispetto al prodotto in cristalli. Pertanto, ai fini del confronto tra i prezzi, è stata applicata una correzione di 3,1 EUR per tonnellata, corrispondente alla differenza di prezzo media esistente tra il nitrato di ammonio in granuli e quello in cristalli nelle vendite dell'industria comunitaria durante il PI.

(51)

L'EFIA ha sostenuto che si doveva procedere ad un adeguamento per la qualità inferiore del prodotto importato dalla Russia. L'inchiesta ha rivelato però che negli ultimi anni la qualità del prodotto in esame originario della Russia era migliorata e aveva raggiunto gli standard più elevati del prodotto europeo. L'argomento è stato perciò respinto.

(52)

La differenza di prezzo a livello nazionale constatata in tal modo, espressa in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, è del 27,7 %. Aggiungendo il dazio antidumping al prezzo all'esportazione continua ad esservi una differenza del 3,2 %. Inoltre, si deve tener presente che i prezzi dell'industria comunitaria hanno subito un forte abbassamento, dato che quest'ultima ha registrato perdite del 18 %.

4.   Situazione economica dell'industria comunitaria

4.1.   Produzione

(53)

La produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 17 % tra il 1996 e il PI, passando da 4 713 kt a 3 903 kt. Un lieve aumento vi è stato tra il 1997 e il 1998, ma la produzione è di nuovo scesa nel 1999.

4.2.   Capacità e utilizzo degli impianti

(54)

Occorre notare che la capacità e l'utilizzo degli impianti non sono risultati essere indicatori significativi per questo tipo di produzione e d'industria in quanto sul loro andamento incide il fatto che gli impianti in questione servono anche per produrre altri prodotti. Infatti, partendo dal gas naturale trasformato in ammoniaca, si possono produrre svariati prodotti usando le stesse linee di produzione. Nel periodo considerato la capacità produttiva totale dell'industria comunitaria è stata relativamente stabile. L'utilizzazione degli impianti è diminuita dal 56 % del 1996 al 46 % del 1997 ed è poi rimasta stabile.

4.3.   Vendite nella Comunità

(55)

Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è passato da 4 238 kt nel 1996 a 3 766 kt nel PI, con una diminuzione dell'11 %. Il calo è stato particolarmente visibile tra il 1996 e il 1997, quando le vendite si sono contratte del 15 %.

4.4.   Scorte

(56)

Il livello delle scorte non è considerato un indicatore di pregiudizio valido a causa del carattere stagionale delle vendite e del fatto che il prodotto in esame è immagazzinato in parte dai produttori e in parte dalle cooperative di agricoltori.

4.5.   Quota di mercato

(57)

La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita tra il 1996 e il 1997 ed è poi aumentata acquistando infine 1,2 punti percentuali tra il 1996 e il PI. Durante il PI essa era pari al 68,2 %, mentre nel 1996 era del 67 %.

4.6.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(58)

I prezzi netti dei produttori comunitari sono diminuiti in media del 25 % tra il 1996 e il PI, passando da 133 EUR/t a 99 EUR/t. La contrazione è stata particolarmente marcata tra il 1996 e il 1999 (- 28 %). Aldilà dell'effetto depressivo delle importazioni in questione, altri fattori che possono aver contribuito al calo dei prezzi sono: la contrazione della domanda sul mercato comunitario tra il 1996 e il 1997, le importazioni dai paesi oggetto del regolamento (CE) 132/2001 del Consiglio e il divieto cinese sulle importazioni di fertilizzanti a base di azoto del 1997.

4.7.   Redditività e utile sul capitale investito

(59)

La media ponderata della redditività dell'industria comunitaria si è deteriorata di 37 punti percentuali tra il 1996 e il PI, da 18,6 % a (- 18,0 %). Questa tendenza va considerata alla luce dell'andamento dei prezzi, che è stato analogo, e del prezzo del gas naturale, che è aumentato a partire dal terzo trimestre del 1999.

Durante il periodo cui si riferisce il riesame l'utile sul capitale investito ha seguito un andamento simile a quello della redditività.

4.8.   Cash flow

(60)

Il cash flow generato dall'industria comunitaria con le vendite di nitrato di ammonio ha seguito molto da vicino l'andamento della redditività.

4.9.   Capacità di ottenere capitale

(61)

Data la struttura delle società ricorrenti, ossia dato che i produttori di fertilizzanti fanno parte di grandi gruppi chimici che trattano anche altri prodotti, non è stato possibile determinare la capacità di ottenere capitale solo in relazione al prodotto in esame e si è perciò considerato questo indicatore come non significativo per misurare il pregiudizio.

4.10.   Occupazione e salari

(62)

Il numero di occupati nell'industria comunitaria è diminuito tra il 1996 e il PI da 1 986 a 1 608 unità, ossia del 19 %. I salari hanno seguito nel complesso un andamento simile alla diminuzione del numero di occupati.

4.11.   Investimenti

(63)

I dati relativi agli investimenti sono rimasti relativamente stabili nel periodo considerato. Essi comprendono investimenti relativi a fasi di produzione che precedono la fabbricazione del nitrato di ammonio. Gli investimenti più importanti tra il 1996 e il PI sono stati quelli relativi agli impianti di produzione di acido nitrico, che è una materia prima per la produzione del nitrato di ammonio, ma si può anche usare per altri fini, come la produzione di soluzioni UNA.

4.12.   Entità del margine di dumping

(64)

Per quanto riguarda l'impatto sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping reale, in considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, tale impatto non può essere considerato trascurabile.

5.   Conclusioni

(65)

Come si è detto al considerando 45, l'introduzione nel 1995 di misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia ha in un primo tempo considerevolmente migliorato la situazione economica dei produttori comunitari richiedenti. A partire dal 1997 però la situazione si è nuovamente deteriorata. Ad eccezione della quota di mercato, che è lievemente aumentata grazie alla riduzione dei prezzi, tutti gli altri indicatori di pregiudizio, ossia la produzione, il volume delle vendite, i prezzi, la redditività, l'utile sul capitale investito, il cash flow e l'occupazione hanno avuto sviluppi negativi. In particolare la forte contrazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ha avuto ripercussioni negative sulla redditività di questa industria. Come ha confermato il regolamento (CE) n. 132/2001 del Consiglio, questi sviluppi vanno considerati alla luce dell'accresciuta presenza sul mercato comunitario d'importazioni da questi paesi terzi, che hanno rilevato più della metà della quota di mercato delle importazioni russe e hanno sottoquotato sensibilmente i prezzi dell'industria comunitaria.

(66)

A questo proposito va notato che, in base ai dati Eurostat ed escludendo il dazio specifico istituito nel 1998, i prezzi russi sono rimasti inferiori ai prezzi polacchi e ucraini in tutto il periodo cui si riferisce il riesame (del 27 % durante il PI), con l'eccezione del 1997, quando si sono trovati allo stesso livello.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Cambiamenti relativi al dumping e alla situazione dell'industria comunitaria

1.1.   Mutamento delle circostanze relative al dumping

(67)

È emerso dall'inchiesta attuale che il margine di dumping è aumentato sensibilmente rispetto a quello calcolato nella precedente inchiesta, conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore. In effetti, il margine di dumping accertato nell'inchiesta precedente era pari a 41,9 %, cioè sostanzialmente inferiore a quello accertato nell'inchiesta attuale (115,8 %).

1.2.   Mutamento delle circostanze relative alla situazione dell'industria comunitaria

(68)

L'inchiesta ha rivelato che l'industria comunitaria ha subito sensibili perdite tra il 1998 e il PI. La situazione è persino più grave di quella constatata nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, poiché, ad esempio, durante il PI dell'inchiesta attuale il livello delle perdite è stato quasi tre volte superiore a quello rilevato nel PI dell'inchiesta precedente svoltasi in base al regolamento (CE) n. 2022/95.

(69)

Durante quasi tutto il periodo di esistenza del dazio sulle importazioni dalla Russia è stata praticata una sottoquotazione sostanziale dei prezzi dell'industria comunitaria. Nel marzo 1998 il dazio variabile è stato sostituito con un dazio specifico, poiché il primo si era rivelato inefficace. Inoltre, dal luglio 1998 i prezzi all'esportazione a dazio corrisposto (ossia compreso il dazio specifico) erano inferiori al prezzo non pregiudizievole dell'industria comunitaria, che era stato calcolato nell'inchiesta iniziale e che determinava il livello del dazio.

2.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(70)

Al fine di valutare i probabili effetti della scadenza delle misure in vigore, sono stati esaminati i seguenti elementi.

(71)

Il comportamento dei produttori esportatori russi in materia di prezzi, esemplificato dai bassi prezzi praticati sui mercati di paesi terzi e sul mercato della Comunità, associato alla loro capacità di fornire notevoli quantitativi supplementari di nitrato di ammonio, avrebbe con ogni probabilità un effetto generale di depressione dei prezzi su un mercato molto sensibile al prezzo come quello di questo prodotto di base, qualora le misure in vigore fossero revocate. Molto probabilmente i produttori esportatori russi toglierebbero all'industria comunitaria altre sostanziali quote di mercato. Ne conseguirebbe la reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni originarie della Russia in termini di contrazione dei prezzi, riduzione del volume delle vendite e delle quote di mercato dell'industria comunitaria nonché d'impatto sulla redditività di tale industria.

(72)

L'industria comunitaria si trova in una difficile situazione, specialmente sotto il profilo della redditività. Benché sia decisamente migliorata nei primi anni di applicazione delle misure in questione, la situazione dell'industria comunitaria si è nuovamente deteriorata, soprattutto a partire dal 1997, a causa del dumping pregiudizievole praticato dagli esportatori di altri paesi, come si è appurato nel regolamento (CE) n. 132/2001, ed è ora persino peggiorata. Se le misure relative alle importazioni russe dovessero essere revocate, non solo ne risulterebbe nuovamente minacciata la situazione dell'industria comunitaria, ma sarebbero ridotti e forse annullati anche i vantaggi che quest'ultima dovrebbe trarre dalle misure istituite nei confronti delle importazioni da altri paesi.

(73)

L'EFIA ha affermato che la contrazione dei prezzi verificatasi sul mercato comunitario a partire dal 1997 è dovuta ad una serie di fattori, tra cui il divieto cinese sulle importazioni di fertilizzanti all'azoto, e non può essere attribuita ai prezzi praticati dai produttori esportatori russi. Tuttavia, anche se altri fattori, quali la contrazione della domanda sul mercato comunitario tra il 1996 e il 1997 e la strategia cinese, possono essere all'origine di un calo dei prezzi, resta il fatto che i prezzi degli esportatori russi sono diminuiti molto più di quelli di tutti gli altri esportatori ed erano assai inferiori alla maggior parte dei prezzi delle importazioni non oggetto di dumping da paesi quali la Lituania, l'Egitto e la Bulgaria. Questa circostanza può essere spiegata dal fatto che la Russia ha perduto uno dei suoi più importanti mercati d'esportazione, quello cinese, verso il quale i produttori russi esportavano più di 1 milione di tonnellate, pari nel 1996, ossia un anno prima dell'imposizione del divieto, al 90 % delle importazioni cinesi del prodotto in esame.

(74)

È stato argomentato da parte della stessa associazione d'importatori che, poiché il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria è già stato attribuito alle importazioni dalla Polonia e dall'Ucraina nel contesto di un'altra inchiesta che ha condotto all'istituzione di misure antidumping, esso non può essere considerato anche in relazione alle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia. A questo proposito va ricordato che lo scopo di un riesame in previsione della scadenza è di analizzare la situazione del mercato comunitario alla luce del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nell'ipotesi di una revoca delle misure in vigore. Di conseguenza, per quanto riguarda l'attuale inchiesta in vista della scadenza, il fatto che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria sia stato attribuito per un certo periodo alla presenza d'importazioni da altri paesi terzi, ossia dalla Polonia e dall'Ucraina, nel contesto di un altro procedimento antidumping, non significa che non si possa analizzare il futuro comportamento degli esportatori russi sul mercato comunitario e le sue probabili ripercussioni sulla situazione dell'industria comunitaria.

(75)

L'EFIA ha sostenuto infine che il calo di redditività dell'industria comunitaria è dovuto principalmente all'incremento dei prezzi del gas naturale e che si doveva procedere ad un adeguamento del prezzo non pregiudizievole, per tenerne conto.

Come indicato al considerando 59, la possibilità che l'aumento del prezzo del gas abbia influito sulla redditività è stata presa in considerazione. Tuttavia, la redditività è solo una componente nell'analisi della situazione dell'industria comunitaria e, come si è spiegato al considerando 65, vari altri indicatori hanno avuto un andamento negativo nel periodo cui si riferisce il riesame. Si è ritenuto pertanto che l'aumento del prezzo del gas dovrebbe essere considerato piuttosto come un fattore aggravante che come una causa del pregiudizio, dato che, secondo quanto constatato, la pressione sui prezzi non ha consentito all'industria comunitaria di trasferire tale incremento sul prezzo di vendita del prodotto in esame.

Infine, l'analisi dell'andamento del prezzo del gas nella Comunità negli ultimi anni ne rivela l'elevata volatilità, cosicché non si possono fare previsioni sul suo sviluppo futuro. Si è concluso, di conseguenza, che non sussistono circostanze speciali sul mercato comunitario che giustifichino un adeguamento.

(76)

Alla luce di quanto esposto sopra, si conclude che, qualora le misure fossero revocate, vi sarebbe il rischio di una reiterazione del pregiudizio.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Introduzione

(77)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga e una modifica delle misure antidumping attualmente in vigore possano essere contrarie all'interesse globale della Comunità. Per determinare l'interesse della Comunità ci si è basati su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ossia dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame. Onde valutare la probabile incidenza del mantenimento o meno delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate.

(78)

Occorre ricordare che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta riguardi una revisione, e analizzi pertanto una situazione in cui le misure antidumping sono già in applicazione, dovrebbe consentire di valutare se tali misure abbiano un impatto negativo indebito sulle parti interessate.

(79)

Su tale base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che in questo caso particolare il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità.

2.   Interesse dell'industria comunitaria

(80)

Si ritiene probabile che, se i dazi antidumping in vigore non saranno prolungati, il dumping si ripeta e la situazione dell'industria comunitaria, che è peggiorata nel periodo oggetto del riesame, si deteriori ulteriormente.

(81)

L'industria comunitaria ha dato prova di essere un'industria strutturalmente vitale, capace di adeguarsi al mutare delle condizioni del mercato. Ciò è dimostrato prevalentemente dai profitti ottenuti da questa industria fino al 1997 e dagli investimenti da essa effettuati in capacità produttive di massimo livello tecnologico. Il successo di questo impegno dipende in gran parte dall'esistenza sul mercato comunitario di una concorrenza leale.

(82)

Si può ragionevolmente sperare che le misure imposte con il regolamento (CE) 132/2001 del Consiglio giovino all'industria comunitaria, a condizione che il loro effetto non sia compromesso da altre fonti di dumping pregiudizievole. Come si è spiegato sopra, poiché sussiste il rischio di una reiterazione del dumping pregiudizievole da parte degli esportatori russi, è nell'interesse dell'industria comunitaria mantenere le misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia.

3.   Interesse degli importatori

(83)

Hanno risposto ai questionari e fornito informazioni l'Associazione europea degli importatori di fertilizzanti (EFIA), che rappresenta 24 importatori, e due importatori (sui 48 cui i questionari erano stati inviati).

(84)

I due importatori che hanno cooperato hanno confermato nelle loro risposte che vi è stata una flessione dei prezzi dal 1998 e che i produttori comunitari hanno dovuto seguire la tendenza per conservare la competitività. Uno degli importatori ha sottolineato anche la necessità di mantenere l'infrastruttura europea per garantire buone condizioni di approvvigionamento del mercato europeo, mentre l'associazione degli importatori è contraria al proseguimento delle misure.

(85)

In considerazione dello scarso livello di cooperazione e del fatto che gli importatori trattano in genere un'ampia gamma di fertilizzanti e non solo il nitrato di ammonio, si è concluso che un eventuale effetto negativo sugli importatori del mantenimento delle misure non costituisce una ragione valida per non continuare ad applicarle.

4.   Interesse degli utilizzatori

(86)

Gli utilizzatori del prodotto in esame sono gli agricoltori. La Commissione ha inviato questionari a sei associazioni di utilizzatori a livello nazionale ed europeo e ha ricevuto due risposte. Entrambe le associazioni che hanno risposto sono contrarie, in linea di principio, al mantenimento delle misure.

(87)

Un'associazione di utilizzatori ha sostenuto che l'analisi dell'interesse degli utilizzatori doveva essere incentrata principalmente sugli interessi degli utilizzatori britannici, poiché il consumo maggiore di nitrato di ammonio nella Comunità era nel Regno Unito. L'inchiesta ha rivelato però che durante il PI solo il 16 % (in volume) delle importazioni dalla Russia nella Comunità del prodotto in esame era destinato al Regno Unito, mentre il 47 % era destinato alla Francia. Su questa base l'argomento è stato respinto.

(88)

Inoltre, la stessa associazione ha argomentato che il mantenimento delle misure antidumping in vigore diminuirebbe il reddito degli agricoltori britannici, ponendoli in una situazione economica molto difficile. A questo proposito si deve notare che, come indicato nel regolamento (CE) n. 132/2001, i fertilizzanti rappresentano in media il 6 % dei costi di produzione totali degli agricoltori. Dato che le importazioni dal paese in questione hanno rappresentato nel PI il 5 % del consumo di nitrato di ammonio nella Comunità e dato che l'eventuale aumento del prezzo all'importazione rischia di essere trasferito solo in parte sugli utilizzatori, qualsiasi aumento dei costi di produzione degli agricoltori è destinato ad essere modesto. Inoltre, se l'industria comunitaria aumentasse non solo il volume delle vendite, ma anche il prezzo, tale aumento dovrebbe essere limitato a causa dell'esistenza di altre fonti di approvvigionamento. Infatti, il 37 % delle importazioni di nitrato di ammonio nella Comunità non è soggetto a misure antidumping.

(89)

L'EFIA e un'associazione di utilizzatori hanno affermato che le misure antidumping restringono le fonti alternative di nitrato di ammonio alle quali gli agricoltori si possono approvvigionare a prezzi competitivi, poiché solo il 37 % di tutte le importazioni di questo prodotto nella Comunità non è soggetto a misure antidumping.

Innanzi tutto si ricorda che lo scopo delle misure antidumping non è di restringere l'offerta, bensì di ristabilire condizioni ci concorrenza leale sul mercato della Comunità.

Secondariamente, va notato che la percentuale delle importazioni non soggette a misure antidumping (37 %) è parzialmente sottostimata. Infatti l'offerta di nitrato di ammonio sul mercato comunitario da parte di esportatori di paesi che non praticano il dumping è divenuta meno attraente a causa della forte pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni russe, polacche e ucraine. È pertanto molto probabile che, con il ripristino di una concorrenza leale, i paesi che non praticano il dumping incrementino la loro presenza sul mercato comunitario.

(90)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che il probabile impatto sugli agricoltori non costituisca una ragione valida per non mantenere le misure in vigore, poiché il possibile effetto negativo sugli agricoltori non sarebbe tale da annullare l'effetto positivo sull'industria comunitaria.

5.   Conclusioni sull'interesse della Comunità

(91)

Alla luce di quanto esposto sopra, si è concluso che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide che militino contro il mantenimento delle misure.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(92)

Il ricorrente ha informato la Commissione che stanno emergendo nuove forme di nitrato di ammonio, consistenti in miscugli di questo prodotto con altre sostanze, utilizzati esclusivamente per eludere eventuali misure antidumping relative al nitrato di ammonio. S'invitano le autorità doganali a prestare un'attenzione particolare a questa eventualità.

(93)

Alla luce delle conclusioni cui si è giunti per quanto riguarda il dumping e il pregiudizio e considerando che si è constatato che le misure in vigore non producono i risultati sperati, ossia non eliminano il pregiudizio precedentemente accertato, si conclude che le misure antidumping dovrebbero essere mantenute per prevenire un pregiudizio maggiore e il livello delle misure dovrebbe essere modificato.

(94)

Allo scopo di stabilire il livello del dazio, si è tenuto conto dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. In base al principio del dazio minore, per determinare l'importo del dazio da applicare è stato utilizzato il margine di pregiudizio.

(95)

L'EFMA ha argomentato che un meccanismo duplice (dazio specifico unito ad un prezzo d'importazione minimo) sarebbe più appropriato in considerazione del fatto che i produttori russi pagano per il gas dei prezzi estremamente bassi, fissati dallo Stato. Si ritiene però che il dazio specifico sia una misura sufficiente, in quanto basata sulle risultanze dell'inchiesta ai fini del riesame, e atta a scoraggiare la manipolazione dei prezzi e l'assorbimento del dazio. La richiesta dell'EFMA è stata pertanto respinta.

(96)

Per stabilire il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio causato dal dumping, sono stati calcolati i margini di pregiudizio. Il necessario aumento di prezzo è stato determinato in base al confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e il prezzo non pregiudizievole del nitrato di ammonio venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario.

(97)

Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo di produzione unitario totale il margine di profitto che si potrebbe ragionevolmente ottenere in assenza di dumping pregiudizievole e applicando una detrazione per tener conto della differenza tra il nitrato di ammonio in granuli e quello in cristalli, già effettuata per calcolare la sottoquotazione. Per questo calcolo è stato utilizzato un margine di profitto dell'8 %. La differenza risultante dal confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e il prezzo non pregiudizievole dell'industria comunitaria è stata quindi espressa in percentuale del valore totale cif all'importazione.

(98)

Il ricorrente ha fatto presente che sarebbe più appropriato un margine di profitto del 15 % di utile sul capitale investito (ROCE), affermando che un tale livello di rendimento è necessario per reinvestire nel lungo periodo e per garantire un adeguato rendimento del capitale netto agli azionisti. Nel contesto qui esaminato, tuttavia, il concetto da applicare è quello dell'adeguato profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza del dumping pregiudizievole, che non coincide con il concetto di profitto proprio degli azionisti. In considerazione delle risultanze di cui al considerando 56 del regolamento (CE) n. 132/2001 e in assenza di altre osservazioni, l'8 % del fatturato sembra essere un profitto adeguato. Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni dei prezzi osservate in precedenza, si ritiene opportuno istituire il dazio sotto forma di un importo specifico per tonnellata.

(99)

In base a quanto esposto sopra, il dazio stabilito è pari al seguente importo fisso per tonnellata di nitrato di ammonio:

Paese

Importo fisso del dazio

EUR per t

Russia

47,07

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia classificato ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

2.   Il dazio sarà applicato sotto forma del seguente importo fisso per tonnellata di nitrato di ammonio:

Paese

Importo fisso del dazio

EUR per t

Russia

47,07

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (12), l'importo del dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2)  GU L 129 del 21.5.1994, pag. 24.

(3)  GU L 198 del 23.8.1995, pag. 27.

(4)  GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1.

(5)  GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1.

(6)  GU C 311 del 29.10.1999, pag. 3.

(7)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(8)  GU C 52 del 24.2.2000, pag. 3.

(9)  GU C 239 del 23.8.2000, pag. 10.

(10)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(11)

  

Fonte:

Eurostat — Comext «Esportazioni russe».

(12)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).


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