Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0268

    2002/268/CE: Decisione della Commissione, dell'8 aprile 2002, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del nicobifen, del tritosulfuron e del bifenazato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1306]

    GU L 92 del 9.4.2002, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/268/oj

    32002D0268

    2002/268/CE: Decisione della Commissione, dell'8 aprile 2002, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del nicobifen, del tritosulfuron e del bifenazato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1306]

    Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/2002 pag. 0034 - 0035


    Decisione della Commissione

    dell'8 aprile 2002

    che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del nicobifen, del tritosulfuron e del bifenazato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

    [notificata con il numero C(2002) 1306]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/268/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/103/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

    (2) La società BASF AG, Germania, ha presentato alle autorità tedesche il 26 aprile 2001 un fascicolo relativo alla sostanza attiva nicobifen con una domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La società BASF AG, Germania, ha presentato alle autorità tedesche l'8 giugno 2001 una domanda relativa al tritosulfuron. La società Crompton Europe LTD, Paesi Bassi, ha presentato alle autorità olandesi il 23 luglio 2001 una domanda relativa alla sostanza attiva bifenazato.

    (3) Le autorità della Germania e dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato fitosanitario permanente.

    (4) Occorre confermare ufficialmente che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

    (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato come relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

    I fascicoli soddisfano inoltre ai requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

    Articolo 2

    Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data alla quale è stata loro comunicata la presente decisione, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni. Lo Stato membro relatore comunica ai notificanti le sostanze elencate nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2) GU L 313 del 30.11.2001, pag. 37.

    ALLEGATO

    SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top