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Document 32002R0271
Commission Regulation (EC) No 271/2002 of 14 February 2002 amending, for the fourth time, Council Regulation (EC) No 1705/98 concerning the interruption of certain economic relations with Angola in order to induce the "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) to fulfil its obligations in the peace process, and repealing Regulation (EC) No 2229/97
Regolamento (CE) n. 271/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che modifica, per la quarta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97
Regolamento (CE) n. 271/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che modifica, per la quarta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97
GU L 45 del 15.2.2002, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002
Regolamento (CE) n. 271/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che modifica, per la quarta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/2002 pag. 0016 - 0016
Regolamento (CE) n. 271/2002 della Commissione del 14 febbraio 2002 che modifica, per la quarta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dagli Stati membri. (2) L'allegato VIII elenca i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti. Dal momento che il governo della Germania ha informato la Commissione dei cambiamenti riguardanti l'autorità tedesca competente, è opportuno modificare l'allegato VIII di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1705/98 dovrebbe essere modificato come segue: Nell'allegato VIII è opportuno aggiungere all'elenco delle autorità nazionali competenti della Germania: " Deutsche Bundesbank Wilhelm-Epstein-Straße 29-35 D - 60431 Francoforte s/Meno Tel. (49-69) 95 66-1 " e di farvi figurare il Bundesausfuhramt (BAFA) nel modo seguente: " Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurterstraße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49-6196) 908-0 ". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2002. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 1. (2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 70.