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Document 32002R0271

Regolamento (CE) n. 271/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che modifica, per la quarta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

GU L 45 del 15.2.2002, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/271/oj

32002R0271

Regolamento (CE) n. 271/2002 della Commissione, del 14 febbraio 2002, che modifica, per la quarta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 15/02/2002 pag. 0016 - 0016


Regolamento (CE) n. 271/2002 della Commissione

del 14 febbraio 2002

che modifica, per la quarta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dagli Stati membri.

(2) L'allegato VIII elenca i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti. Dal momento che il governo della Germania ha informato la Commissione dei cambiamenti riguardanti l'autorità tedesca competente, è opportuno modificare l'allegato VIII di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1705/98 dovrebbe essere modificato come segue:

Nell'allegato VIII è opportuno aggiungere all'elenco delle autorità nazionali competenti della Germania: " Deutsche Bundesbank Wilhelm-Epstein-Straße 29-35 D - 60431 Francoforte s/Meno Tel. (49-69) 95 66-1 "

e di farvi figurare il Bundesausfuhramt (BAFA) nel modo seguente:

" Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurterstraße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49-6196) 908-0 ".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2002.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 1.

(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 70.

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