Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0112

    2002/112/CE: Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/34/CEE per prorogare la deroga relativa alle condizioni d'importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 428]

    GU L 41 del 13.2.2002, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/112(1)/oj

    32002D0112

    2002/112/CE: Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/34/CEE per prorogare la deroga relativa alle condizioni d'importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 428]

    Gazzetta ufficiale n. L 041 del 13/02/2002 pag. 0044 - 0044


    Decisione della Commissione

    dell'11 febbraio 2002

    che modifica la direttiva 92/34/CEE per prorogare la deroga relativa alle condizioni d'importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi

    [notificata con il numero C(2002) 428]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/112/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti(1), modificata da ultimo dalla decisione 1999/30/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva.

    (2) La Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

    (3) Per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare alle importazioni dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per prodotti simili ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto all'articolo 16, paragrafo 2, della succitata direttiva.

    (4) È quindi opportuno prorogare nuovamente il periodo di applicazione della deroga di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE, che era già stato prorogato al 31 dicembre 2001 dalla decisione 1999/30/CE.

    (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/34/CEE, la data del "31 dicembre 2001" è sostituita dal "31 dicembre 2004".

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10.

    (2) GU L 8 del 14.1.1999, pag. 30.

    Top