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Document 32002R0179

    Regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

    GU L 31 del 1.2.2002, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1198

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/179/oj

    32002R0179

    Regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0025 - 0026


    Regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio

    del 28 gennaio 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999(4) contiene segnatamente disposizioni connesse con l'attuazione dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca.

    (2) La decisione 2001/70/CE modifica la decisione 97/413/CE relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento(5). In particolare, essa proroga il periodo di validità di quest'ultima fino al 31 dicembre 2002.

    (3) Per rafforzare l'azione internazionale di prevenzione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, gli aiuti pubblici non dovrebbero essere concessi per il trasferimento permanente di navi da pesca verso taluni paesi terzi che sono stati identificati dai pertinenti organismi regionali della pesca come paesi che autorizzano pratiche di pesca che compromettono l'efficacia delle misure internazionali di conservazione.

    (4) È opportuno rafforzare la condizione di ritiro associata all'introduzione di nuove capacità nei segmenti in cui gli obiettivi annuali non sono ancora stati raggiunti.

    (5) Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 dovrebbero pertanto essere adattate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4, paragrafo 3, il "1o maggio 2001" è sostituito dal "1o maggio 2002".

    2) All'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: "Per quanto concerne i pescherecci già registrati con lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri, diversi dai pescherecci da traino, gli Stati membri possono chiedere un aumento ben definito e quantificato degli obiettivi di capacità per quanto concerne misure destinate a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro, a condizione che dette misure non diano luogo ad un aumento del tasso di sfruttamento delle risorse in questione."

    3) All'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) è aggiunto il punto seguente: "iv) se il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è parte contraente o cooperante delle pertinenti organizzazioni regionali della pesca, tale paese non è stato identificato da dette organizzazioni come un paese che autorizza pratiche di pesca che compromettono l'efficacia delle misure internazionali di conservazione. La Commissione pubblica regolarmente la lista dei paesi in questione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

    4) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatte salve le condizioni fissate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, gli aiuti pubblici per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta sono autorizzati soltanto qualora siano rispettate le seguenti condizioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6 e all'allegato III, e purché siano rispettati gli obiettivi annuali generali del programma pluriennale di orientamento:

    a) se sono rispettati gli obiettivi annuali per i segmenti in questione, gli Stati membri devono assicurare che, nel periodo di programmazione 2000-2006, l'entrata di nuova capacità con aiuti pubblici sia compensata da un ritiro di capacità senza aiuti pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacità introdotta nei segmenti in questione, calcolata in termini aggregati e in termini sia di stazza che di potenza.

    b) Fino al 30 giugno 2002 se non sono rispettati gli obiettivi annuali per i segmenti in questione, gli Stati membri devono assicurare che l'entrata di nuova capacità con aiuti pubblici sia compensata nel periodo 2000-2001 da un ritiro di capacità senza aiuti pubblici che superi di almeno il 30 % la nuova capacità introdotta nei segmenti in questione, calcolata in termini aggregati e in termini sia di stazza che di potenza; nel periodo 1o gennaio 2002-30 giugno 2002, la capacità ritirata deve superare di almeno il 35 % la nuova capacità introdotta.

    La capacità ritirata non può essere sostituita da nessuna altra capacità diversa dalla nuova capacità che è introdotta con gli aiuti pubblici come previsto nel presente punto.

    c) Possono essere accordati aiuti pubblici all'equipaggiamento e all'ammodernamento delle navi qualora ciò non riguardi capacità misurate in termini di stazza o potenza.

    Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, decide, entro il 30 giugno 2002, in merito ad eventuali necessari adeguamenti da applicare a decorrere dal 1o luglio 2002 alle disposizioni del presente paragrafo."

    5) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli Stati membri possono accordare una compensazione finanziaria ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca dalla normativa comunitaria; il pagamento di tale aiuto, destinato a finanziare l'adeguamento tecnico, è limitato a sei mesi."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Piqué i Camps

    (1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 80.

    (2) Parere del 25 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere espresso il 17.10.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1451/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 9).

    (5) Vedi pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale.

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