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Document JOL_2002_028_R_0129_01

2002/53/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino - Accordo in forma di scambio di lettere riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino a decorrere dal 28 gennaio 2002

GU L 28 del 30.1.2002, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0053

2002/53/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 30/01/2002 pag. 0129 - 0129


Decisione del Consiglio

del 21 gennaio 2002

relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino

(2002/53/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) È necessario per la Comunità ed il Sudafrica prevedere l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino a decorrere dal 28 gennaio 2002 in attesa dell'espletamento delle procedure richieste dal Sudafrica per l'entrata in vigore dell'accordo.

(2) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni dell'accordo occorre che la Commissione possa procedere agli adeguamenti tecnici necessari, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1).

(3) Dovrebbe pertanto essere approvato l'accordo in forma di scambio di lettere a tal scopo,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino a decorrere dal 28 gennaio 2002 è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere ed il testo dell'accordo sugli scambi di vino sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere esprimendo così il consenso della Comunità ad essere vincolata dallo stesso.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 8 e dell'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo sugli scambi di vino, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l'accordo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione rappresenta la Comunità nei Comitati congiunti istituiti a norma dell'articolo 19 dell'accordo sugli scambi di vino.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arias Cañete

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

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