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Document JOL_2002_028_R_0003_01

2002/51/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino - Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino - Atto finale

GU L 28 del 30.1.2002, p. 3–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0051

2002/51/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 30/01/2002 pag. 0003 - 0003


Decisione del Consiglio

del 21 gennaio 2002

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino

(2002/51/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio, con decisione 1999/753/CE(1), ha deciso che l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro(2), entrasse in vigore provvisoriamente il 1o gennaio 2000.

(2) È stato negoziato un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino, in prosieguo denominato "l'accordo". Tale accordo è stato siglato il 30 novembre 2001 e dovrebbe essere approvato.

(3) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni dell'accordo occorre che la Commissione possa procedere agli adeguamenti tecnici necessari, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(3),

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino, nonché gli allegati, il protocollo e le dichiarazioni acclusi, sono approvati a nome della Comunità.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 8 e dell'articolo 18, paragrafo 2 dell'accordo, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l'accordo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 4

La Commissione rappresenta la Comunità nel Comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arias Cañete

(1) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

(2) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

(3) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

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