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Document 22001D0125

Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 22 del 24.1.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/125/oj

22001D0125

Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2002 pag. 0003 - 0004


Decisione del Comitato misto SEE

n. 125/2001

del 23 novembre 2001

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001(1).

(2) La decisione n. 2000/280/CE della Commissione, del 30 marzo 2000, recante modifica delle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati alle regioni indenni dalla malattia in Francia e in Germania(2) deve essere integrata nell'accordo.

(3) La decisione n. 2000/330/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE(3) del Consiglio deve essere integrata nell'accordo.

(4) La decisione n. 2000/442/CE della Commissione, dell'11 luglio 2000, che modifica per la seconda volta le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE, che stabiliscono rispettivamente la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi e da tubercolosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri(4), deve essere integrata nell'accordo.

(5) La direttiva n. 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(5) deve essere integrata nell'accordo.

(6) La direttiva n. 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(6) deve essere integrata nell'accordo.

(7) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Le parti 4.1 e 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sono modificate come segue:

1. Al punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 sono aggiunti i seguenti trattini:

"- 32000 L 0015: Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 34).

- 32000 L 0020: Direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35)."

2. Ai punti 9 (decisione 93/24/CE della Commissione) e 19 (decisione 93/244/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

"- 32000 D 0280: Decisione 2000/280/CE della Commissione, del 30 marzo 2000 (GU L 92 del 13.4.2000, pag. 24)."

3. Ai punti 45 (Decisione 1999/467/CE della Commissione) e 46 (Decisione 1999/466/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

"- 32000 D 0442: Decisione 2000/442/CE della Commissione, del'11 luglio 2000 (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 51)."

4. Dopo il punto 54 (Decisione 2000/258/CE del Consiglio) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

"55. 32000 D 0330: Decisione 2000/330/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 114 del 13.5.2000, pag. 37)."

Articolo 2

I testi delle decisioni n. 2000/280/CE, 2000/330/CE e 2000/442/CE della Commissione, e i testi delle direttive 2000/15/CE e 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in lingua norvegese, che saranno pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE(7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. Bull

(1) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

(2) GU L 92 del 13.4.2000, pag. 24.

(3) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 37.

(4) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 51.

(5) GU L 105 del 3.5.2000, pag. 34.

(6) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

(7) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

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