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Document 32001R2259

Regolamento (CE) n. 2259/2001 della Commissione, del 21 novembre 2001, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

GU L 305 del 22.11.2001, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2259/oj

32001R2259

Regolamento (CE) n. 2259/2001 della Commissione, del 21 novembre 2001, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 305 del 22/11/2001 pag. 0010 - 0010


Regolamento (CE) n. 2259/2001 della Commissione

del 21 novembre 2001

relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2102/2001 della Commissione(2) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari.

(2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

(3) Per i limoni e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i limoni e le mele, i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 2102/2001 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(2) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 3.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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