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Document 32001R1780

    Regolamento (CE) n. 1780/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

    GU L 240 del 8.9.2001, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1780/oj

    32001R1780

    Regolamento (CE) n. 1780/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

    Gazzetta ufficiale n. L 240 del 08/09/2001 pag. 0009 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1780/2001 della Commissione

    del 7 settembre 2001

    relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1510/2001(2),

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.

    (2) I quantitativi richiesti il 3 e 4 settembre 2001 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del rgolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina il 3 e 4 settembre 2001 e comunicati alla Commissione il 5 settembre 2001 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

    - per il 58,717 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,

    - per il 15,198 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

    Articolo 2

    Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina presentate dopo il 4 settembre e prima del 3 dicembre 2001 sono respinte.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.

    (2) GU L 200 del 25.7.2001, pag. 21.

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