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Document 32001D0635
2001/635/EC: Commission Decision of 16 August 2001 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 2526)
2001/635/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2526]
2001/635/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2526]
GU L 221 del 17.8.2001, p. 56–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2002; abrog. impl. da 32002D0028
2001/635/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2526]
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2001 pag. 0056 - 0059
Decisione della Commissione del 16 agosto 2001 recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(2001) 2526] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/635/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata dalla decisione 2001/111/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. (2) Le decisioni 2001/632/CE(5), 2001/633/CE(6) e 2001/634/CE(7) della Commissione stabiliscono condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca e d'acquacoltura originari, rispettivamente, del Nicaragua, dell'Uganda e della Guinea. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti alla parte I dell'allegato. (3) La Repubblica di El Salvador e Mayotte hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano le condizioni equivalenti e sono in grado di garantire che i prodotti della pesca che esporteranno nella Comunità saranno conformi ai requisiti sanitari della direttiva 91/493/CEE del Consiglio(8). Occorre pertanto modificare l'elenco suddetto ed includere questi paesi nella parte II dell'elenco. Tuttavia, a seguito delle informazioni e delle garanzie fornite da Mayotte, è necessario limitare le importazioni di prodotti della pesca da tale territorio unicamente ai prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati. (4) A seguito della decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-isole Færøer, del 31 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra(9), le isole Færøer si impegnano ad applicare le disposizioni delle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE del Consiglio(10) e le relative modalità d'applicazione fissate nelle pertinenti decisioni della Commissione. In forza delle disposizioni dell'accordo è necessario applicare ai prodotti della pesca originari o provenienti dalle isole Færøer e importati nella Comunità le disposizioni della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(11). Le isole Færøer vanno pertanto depennate dall'elenco dei paesi e territori che figurano nell'allegato della decisione 97/296/CE. (5) Dato che le decisioni 2001/632/CE, 2001/633/CE e 2001/634/CE entreranno in vigore 60 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, occorre fissare lo stesso termine per l'entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, poiché le importazioni di prodotti della pesca da Mayotte e El Salvador sono autorizzate per la prima volta dalla presente decisione, esse possono essere autorizzate immediatamente. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 97/296/CE. Articolo 2 1. La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti della pesca da El Salvador e da Mayotte a partire dalla data della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36. (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (4) GU L 42 del 13.2.2001, pag. 6. (5) Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale. (6) Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale. (7) Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale. (8) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (9) GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24. (10) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41. (11) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. ALLEGATO "ALLEGATO ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio AL- ALBANIA AR- ARGENTINA AU- AUSTRALIA BD- BANGLADESH BR- BRASILE CA- CANADA CI- COSTA D'AVORIO CL- CILE CN- CINA CO- COLOMBIA CU- CUBA CZ- REPUBBLICA CECA EC- ECUADOR EE- ESTONIA FK- ISOLE FALKLAND GH- GHANA GM- GAMBIA GN- GUINEA CONAKRY GT- GUATEMALA ID- INDONESIA IN- INDIA IR- IRAN JM- GIAMAICA JP- GIAPPONE KR- COREA DEL SUD LT- LITUANIA LV- LETTONIA MA- MAROCCO MG- MADAGASCAR MR- MAURITANIA MU- MAURIZIO MV- MALDIVE MX- MESSICO MY- MALAYSIA NA- NAMIBIA NG- NIGERIA NI- NICARAGUA NZ- NUOVA ZELANDA OM- OMAN PA- PANAMA PE- PERÙ PH- FILIPPINE PK- PAKISTAN PL- POLONIA RU- RUSSIA SC- SEICELLE SG- SINGAPORE SN- SENEGAL TH- TAILANDIA TN- TUNISIA TW- TAIWAN TZ- TANZANIA UG- UGANDA UY- URUGUAY VE- VENEZUELA VN- VIETNAM YE- YEMEN ZA- SUDAFRICA II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio AG- ANTIGUA & BARBUDA(1) AN- ANTILLE OLANDESI AO- ANGOLA AZ- AZERBAGIAN(2) BJ- BENIN BS- BAHAMAS BY- BIELORUSSIA BZ- BELIZE CG- REPUBBLICA DEL CONGO(3) CH- SVIZZERA CM- CAMERUN CR- COSTA RICA CY- CIPRO DZ- ALGERIA ER- ERITREA FJ- FIGI GA- GABON GD- GRENADA GL- GROENLANDIA HK- HONG KONG HN- HONDURAS HR- CROAZIA HU- UNGHERIA(4) IL- ISRAELE KE- KENYA LK- SRI LANKA MM- MYANMAR MT- MALTA MZ- MOZAMBICO NC- NUOVA CALEDONIA PF- POLINESIA FRANCESE PG- PAPUA NUOVA GUINEA PM- ST. PIERRE & MIQUELON RO- ROMANIA SB- ISOLE SALOMONE SH- SANT'ELENA SI- SLOVENIA SR- SURINAME SV- EL SALVADOR TG- TOGO TR- TURCHIA US- STATI UNITI D'AMERICA YT- MAYOTTE(5) ZW- ZIMBABWE (1) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco. (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale. (3) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare. (4) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto. (5) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati."