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Document 32001D0635

    2001/635/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2526]

    GU L 221 del 17.8.2001, p. 56–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2002; abrog. impl. da 32002D0028

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/635/oj

    32001D0635

    2001/635/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2526]

    Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2001 pag. 0056 - 0059


    Decisione della Commissione

    del 16 agosto 2001

    recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

    [notificata con il numero C(2001) 2526]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/635/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata dalla decisione 2001/111/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

    (2) Le decisioni 2001/632/CE(5), 2001/633/CE(6) e 2001/634/CE(7) della Commissione stabiliscono condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca e d'acquacoltura originari, rispettivamente, del Nicaragua, dell'Uganda e della Guinea. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti alla parte I dell'allegato.

    (3) La Repubblica di El Salvador e Mayotte hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano le condizioni equivalenti e sono in grado di garantire che i prodotti della pesca che esporteranno nella Comunità saranno conformi ai requisiti sanitari della direttiva 91/493/CEE del Consiglio(8). Occorre pertanto modificare l'elenco suddetto ed includere questi paesi nella parte II dell'elenco. Tuttavia, a seguito delle informazioni e delle garanzie fornite da Mayotte, è necessario limitare le importazioni di prodotti della pesca da tale territorio unicamente ai prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati.

    (4) A seguito della decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-isole Færøer, del 31 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra(9), le isole Færøer si impegnano ad applicare le disposizioni delle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE del Consiglio(10) e le relative modalità d'applicazione fissate nelle pertinenti decisioni della Commissione. In forza delle disposizioni dell'accordo è necessario applicare ai prodotti della pesca originari o provenienti dalle isole Færøer e importati nella Comunità le disposizioni della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(11). Le isole Færøer vanno pertanto depennate dall'elenco dei paesi e territori che figurano nell'allegato della decisione 97/296/CE.

    (5) Dato che le decisioni 2001/632/CE, 2001/633/CE e 2001/634/CE entreranno in vigore 60 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, occorre fissare lo stesso termine per l'entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, poiché le importazioni di prodotti della pesca da Mayotte e El Salvador sono autorizzate per la prima volta dalla presente decisione, esse possono essere autorizzate immediatamente.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 97/296/CE.

    Articolo 2

    1. La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti della pesca da El Salvador e da Mayotte a partire dalla data della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

    (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

    (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

    (4) GU L 42 del 13.2.2001, pag. 6.

    (5) Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

    (7) Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (9) GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24.

    (10) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

    (11) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

    I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

    AL- ALBANIA

    AR- ARGENTINA

    AU- AUSTRALIA

    BD- BANGLADESH

    BR- BRASILE

    CA- CANADA

    CI- COSTA D'AVORIO

    CL- CILE

    CN- CINA

    CO- COLOMBIA

    CU- CUBA

    CZ- REPUBBLICA CECA

    EC- ECUADOR

    EE- ESTONIA

    FK- ISOLE FALKLAND

    GH- GHANA

    GM- GAMBIA

    GN- GUINEA CONAKRY

    GT- GUATEMALA

    ID- INDONESIA

    IN- INDIA

    IR- IRAN

    JM- GIAMAICA

    JP- GIAPPONE

    KR- COREA DEL SUD

    LT- LITUANIA

    LV- LETTONIA

    MA- MAROCCO

    MG- MADAGASCAR

    MR- MAURITANIA

    MU- MAURIZIO

    MV- MALDIVE

    MX- MESSICO

    MY- MALAYSIA

    NA- NAMIBIA

    NG- NIGERIA

    NI- NICARAGUA

    NZ- NUOVA ZELANDA

    OM- OMAN

    PA- PANAMA

    PE- PERÙ

    PH- FILIPPINE

    PK- PAKISTAN

    PL- POLONIA

    RU- RUSSIA

    SC- SEICELLE

    SG- SINGAPORE

    SN- SENEGAL

    TH- TAILANDIA

    TN- TUNISIA

    TW- TAIWAN

    TZ- TANZANIA

    UG- UGANDA

    UY- URUGUAY

    VE- VENEZUELA

    VN- VIETNAM

    YE- YEMEN

    ZA- SUDAFRICA

    II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

    AG- ANTIGUA & BARBUDA(1)

    AN- ANTILLE OLANDESI

    AO- ANGOLA

    AZ- AZERBAGIAN(2)

    BJ- BENIN

    BS- BAHAMAS

    BY- BIELORUSSIA

    BZ- BELIZE

    CG- REPUBBLICA DEL CONGO(3)

    CH- SVIZZERA

    CM- CAMERUN

    CR- COSTA RICA

    CY- CIPRO

    DZ- ALGERIA

    ER- ERITREA

    FJ- FIGI

    GA- GABON

    GD- GRENADA

    GL- GROENLANDIA

    HK- HONG KONG

    HN- HONDURAS

    HR- CROAZIA

    HU- UNGHERIA(4)

    IL- ISRAELE

    KE- KENYA

    LK- SRI LANKA

    MM- MYANMAR

    MT- MALTA

    MZ- MOZAMBICO

    NC- NUOVA CALEDONIA

    PF- POLINESIA FRANCESE

    PG- PAPUA NUOVA GUINEA

    PM- ST. PIERRE & MIQUELON

    RO- ROMANIA

    SB- ISOLE SALOMONE

    SH- SANT'ELENA

    SI- SLOVENIA

    SR- SURINAME

    SV- EL SALVADOR

    TG- TOGO

    TR- TURCHIA

    US- STATI UNITI D'AMERICA

    YT- MAYOTTE(5)

    ZW- ZIMBABWE

    (1) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

    (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

    (3) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

    (4) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

    (5) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati."

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