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Document 32001R1662

    Regolamento (CE) n. 1662/2001 della Commissione, del 16 agosto 2001, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

    GU L 221 del 17.8.2001, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1662/oj

    32001R1662

    Regolamento (CE) n. 1662/2001 della Commissione, del 16 agosto 2001, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

    Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2001 pag. 0013 - 0014


    Regolamento (CE) n. 1662/2001 della Commissione

    del 16 agosto 2001

    relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(1), in particolare l'articolo 30,

    visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96(2), in particolare l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

    (2) Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 agosto 2001 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

    (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o settembre 2001, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52100 t.

    (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 agosto 2001, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

    Regno Unito

    - 1500 tonnellate originarie del Botswana,

    - 1413 tonnellate originarie della Namibia,

    - 600 tonnellate originarie dello Zimbabwe;

    Germania

    - 300 tonnellate originarie del Botswana,

    - 300 tonnellate originarie della Namibia.

    Articolo 2

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di settembre 2001 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

    (2) GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

    (3) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

    (4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

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