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Document 32001R1659

    Regolamento (CE) n. 1659/2001 della Commissione, del 16 agosto 2001, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

    GU L 221 del 17.8.2001, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1659/oj

    32001R1659

    Regolamento (CE) n. 1659/2001 della Commissione, del 16 agosto 2001, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2001 pag. 0007 - 0007


    Regolamento (CE) n. 1659/2001 della Commissione

    del 16 agosto 2001

    relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2001.

    (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

    (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Spagna ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 10 luglio 2001. Occorre pertanto attenersi a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2001.

    La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 10 luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

    (3) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

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