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Document 32001R1657

    Regolamento (CE) n. 1657/2001 del Consiglio, del 10 agosto 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 603/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

    GU L 221 del 17.8.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2002; abrog. impl. da 32002R2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1657/oj

    32001R1657

    Regolamento (CE) n. 1657/2001 del Consiglio, del 10 agosto 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 603/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

    Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2001 pag. 0001 - 0004


    Regolamento (CE) n. 1657/2001 del Consiglio

    del 10 agosto 2001

    recante modifica del regolamento (CE) n. 603/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    1. Provvedimenti iniziali

    (1) Nel marzo 1999 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 603/1999(2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario, in particolare, della Polonia. L'aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria è del 20,3 % e le aliquote del dazio individuale per cinque società oscillano tra il 6,1 % e il 17,2 %.

    2. Richiesta di un'inchiesta antiassorbimento

    (2) Il 26 giugno 2000 una richiesta di riesame dei provvedimenti indicati nel punto 1 è stata presentata a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 ("il regolamento di base"), dal Comitato di collegamento delle industrie di cordami dell'Unione europea (Eurocord, in appresso denominato "il richiedente") per conto dell'industria comunitaria.

    (3) Il richiedente ha fornito informazioni sufficienti a dimostrazione del fatto che i dazi antidumping istituiti nei confronti dello spago per legare originario della Polonia non hanno determinato alcuna variazione o hanno provocato variazioni irrilevanti sui prezzi di vendita nella Comunità. Infatti, dalle prove contenute nella richiesta risulta che i prezzi all'esportazione e i prezzi di rivendita nella Comunità del prodotto in questione sono notevolmente calati dopo l'imposizione delle misure antidumping, provocando un aumento del dumping che ha impedito il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.

    3. L'inchiesta antiassorbimento

    (4) Il 9 agosto 2000 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) l'apertura di una nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia.

    (5) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e gli importatori dell'avvio di una nuova inchiesta. È stata data ai soggetti interessati l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Il richiedente ha chiesto e ottenuto un'audizione. La Commissione ha inviato questionari a tutti i soggetti notoriamente interessati e ha ricevuto risposte da tre produttori esportatori polacchi: Pat Defalin s.a., di Swiebodzice, Terplast sp z.o.o., di Sieradz, e BZLP Bezalin, di Bielsko-Biala, e da un importatore tedesco: WBV Oelde, con sede in Oelde. Sono stati eseguiti accertamenti sul posto nei locali di Defalin e di Terplast in Polonia e di WBV Oelde in Germania.

    (6) Il periodo di questa nuova inchiesta ("nuovo PI") va dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000. Esso è stato utilizzato per determinare l'attuale livello dei prezzi all'esportazione, dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita e per misurare le variazioni del valore normale. Per verificare se i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi praticati nel nuovo PI sono stati confrontati con quelli praticati durante il periodo d'inchiesta iniziale ("PI iniziale"), decorso dal 1o gennaio al 31 dicembre 1997.

    (7) A causa della quantità dei dati raccolti ed analizzati e del fatto che sono stati riesaminati i valori normali, l'inchiesta ha superato il normale periodo di sei mesi previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base.

    B. PRODOTTO IN ESAME

    (8) Il prodotto oggetto della richiesta e per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia lo spago per legare di polipropilene (nel prosieguo: "lo spago"), attualmente classificabile nel codice NC ex 5607 41 00.

    Questo tipo di spago è utilizzato nel settore agricolo, in particolare per legare fasci che vengono raccolti da imballatrici automatiche o macchine simili. Il prodotto presenta diversi spessori (titoli metrici) e caratteristiche tecniche diverse relative, in particolare, a resistenza del nodo e resistenza alla rottura, numero di torsioni/giri al metro, colore, stabilizzazione U.V. e fibrillazione.

    C. LA NUOVA INCHIESTA

    (9) Scopo della nuova inchiesta era in primo luogo di determinare se vi fosse una variazione rilevante nei prezzi di rivendita o nei successivi prezzi di vendita dello spago polacco nella Comunità. In secondo luogo, qualora si fosse concluso che vi era stato un assorbimento, si doveva ricalcolare il margine di dumping.

    A norma dell'articolo 12 del regolamento di base, gli importatori e gli esportatori hanno la possibilità di sottoporre prove a giustificazione dell'assenza di variazioni dei prezzi nella Comunità in seguito all'istituzione di misure per motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping. Questi motivi potrebbero essere ad esempio la riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita (miglioramento dell'efficienza) o dell'utile dell'importatore (si veda il considerando 12).

    1. Variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità

    1.1. Osservazioni generali

    (10) Le variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità sono state valutate confrontando i prezzi di rivendita del nuovo PI con quelli del PI iniziale. Si deve osservare che l'inchiesta ha cooperato un solo importatore indipendente, il quale tuttavia ha realizzato gran parte delle importazioni totali del prodotto nella Comunità durante il nuovo PI, cosicché i suoi prezzi di rivendita possono essere considerati rappresentativi della media dei prezzi di rivendita dello spago per legare polacco sul mercato comunitario. Detto importatore inoltre è rappresentativo non solo per quanto riguarda le importazioni totali, ma anche in riferimento ai tre produttori esportatori polacchi che hanno cooperato, considerati individualmente, che a loro volta rappresentavano la totalità delle esportazioni polacche di spago per legare durante il nuovo PI.

    (11) Tale confronto ha rivelato che i prezzi di rivendita dello spago nella Comunità erano leggermente diminuiti.

    1.2. Argomentazioni delle parti interessate

    1.2.1. Riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita e dell'utile dell'importatore

    (12) Si è esaminato se l'assenza di variazioni nei prezzi di rivendita fosse dovuta ad un calo delle spese generali, amministrative e di vendita e dell'utile dell'importatore indipendente. Si è constatato che quest'ultimo ha effettivamente ridotto leggermente il suo margine di profitto per quanto riguarda il commercio di spago polacco. È stato di conseguenza applicato un adeguamento per la differenza tra il margine di profitto ottenuto da questo importatore nella rivendita dello spago polacco nel PI iniziale e il congruo margine di profitto di un importatore indipendente operante nello stesso settore commerciale nel nuovo PI.

    1.2.2. Conversione di valuta

    (13) Un adeguamento è stato applicato anche in considerazione del deprezzamento della valuta polacca (zloty) nei confronti del marco tedesco e dell'euro, che erano le principali valute di denominazione delle vendite di spago polacco alla Comunità durante il PI iniziale e il nuovo PI.

    1.2.3. Altre argomentazioni dell'importatore

    (14) L'importatore ha sostenuto che le variazioni dei prezzi di rivendita dovevano essere analizzate per lo spago considerato in modo generico, ossia indipendentemente dalla sua origine, trattandosi di un prodotto di base. Esso ha sottolineato che l'assenza di variazioni osservata nei prezzi di rivendita dello spago di origine polacca era constatabile anche nei prezzi di rivendita dello spago originario degli Stati membri e di altri paesi terzi. L'importatore ha affermato inoltre che il basso livello dei prezzi di rivendita dello spago polacco e di altra origine non doveva essere considerato come la conseguenza diretta dei bassi prezzi di esportazione di questo spago, bensì piuttosto come l'effetto della situazione generale del mercato dello spago per legare nella Comunità.

    (15) Queste argomentazioni non sono pertinenti nella prima fase dell'inchiesta antiassorbimento, nella quale si tratta di determinare se il dazio antidumping si rispecchi debitamente nei prezzi di rivendita del prodotto importato dal paese in questione. Si è tuttavia tenuto conto dell'incidenza dell'eventuale diminuzione generale dei prezzi nell'esaminare se fossero necessarie variazioni dei valori normali precedentemente determinati.

    1.3. Conclusioni

    (16) Si è pertanto giunti alla conclusione che vi era stato un certo assorbimento, dato che il leggero calo registrato nel prezzo di rivendita dello spago di origine polacca non poteva essere giustificato interamente alla luce delle osservazioni sopra esposte (considerando 12 e 13). Si è proceduto dunque ad una nuova valutazione dei prezzi all'esportazione.

    2. Nuova valutazione dei prezzi all'esportazione

    (17) Date tali premesse, si è concluso che i prezzi all'esportazione erano inattendibili a causa di un accordo di compensazione. Di conseguenza essi sono stati rivalutati a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base partendo dai prezzi all'esportazione inizialmente stabiliti e tenendo conto di tutti i costi pertinenti, in particolare del dazio antidumping in vigore. Il prezzo all'esportazione ottenuto è stato inoltre adeguato in considerazione degli elementi che giustificavano provatamente differenze di prezzo, quali eventuali riduzioni delle spese generali, amministrative e di vendita o degli utili degli importatori, ovvero alterazioni nella conversione delle valute (si vedano i considerando 12 e 13).

    (18) Il metodo illustrato nel considerando 17 è stato applicato a ciascuno dei tre produttori esportatori. Poiché si era osservata una flessione dei prezzi all'esportazione durante il nuovo PI, anche tali prezzi sono stati esaminati per verificare se non fossero inferiori ai prezzi all'esportazione rivalutati secondo quanto indicato nel considerando 17. In effetti essi sono risultati inferiori a questi prezzi nel caso di un singolo esportatore. Per questa società, pertanto, sono stati utilizzati nei calcoli i prezzi all'esportazione reali (più bassi) del nuovo PI.

    3. Valore normale

    (19) L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base prevede la possibilità che le asserite variazioni del valore normale siano prese in considerazione se informazioni complete sono comunicate alla Commissione entro i termini stabiliti. Nelle loro risposte al questionario due dei tre produttori esportatori che hanno cooperato hanno asserito che il valore normale era cambiato in seguito ad una riduzione dei costi di produzione.

    (20) Si è chiesto ai due esportatori in questione di fornire elementi di prova delle loro affermazioni e, dopo una verifica, si è constatato che i loro costi di produzione erano diminuiti e che di conseguenza, il valore normale doveva essere ridotto per entrambe le società.

    (21) Il terzo produttore esportatore non ha addotto, a giustificazione della variazione dei suoi prezzi all'esportazione, un calo del suo valore normale e pertanto tale valore non è stato riesaminato.

    4. Nuovo calcolo del margine di dumping tenendo conto dei prezzi all'esportazione rivalutati e di valori normali adeguati

    (22) I margini di dumping sono stati ricalcolati, a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, per i tre produttori esportatori interessati. A tal fine la media dei prezzi all'esportazione rivalutati è stata confrontata con la media dei valori normali determinati nel PI iniziale, eventualmente adeguati. La differenza è stata quindi espressa in percentuale del valore medio cif.

    (23) Per due produttori esportatori, Defalin e Terplast, si è constatato che il margine di dumping ricalcolato non era aumentato rispetto al margine di dumping determinato nel corso dell'inchiesta iniziale.

    (24) Per il terzo produttore esportatore, Bezalin, il margine di dumping ricalcolato è risultato pari al 19,4 %, ossia leggermente superiore al 17,2 % determinato nell'inchiesta iniziale.

    5. Nuovo livello del dazio

    (25) Nel caso di Bezalin i provvedimenti iniziali erano basati sul margine di dumping. Il margine di dumping ricalcolato è ancora inferiore al margine di pregiudizio constatato nel quadro dell'inchiesta iniziale. In applicazione della regola del dazio inferiore, l'aliquota del dazio rivista deve corrispondere al margine di dumping rivisto ed essere quindi pari al 19,4 %.

    (26) Per quanto riguarda Defalin e Terplast, non essendo stato constatato alcun aumento del margine di dumping, le aliquote del dazio devono restare immutate.

    (27) Le aliquote del dazio per le altre imprese considerate individualmente nonché l'aliquota generale relativa al paese di cui trattasi devono parimenti restare immutate, in considerazione del fatto che durante il nuovo PI tutte le esportazioni del prodotto nella Comunità sono state realizzate dai tre produttori-esportatori che hanno cooperato e che, di conseguenza, le risultanze dell'inchiesta iniziale relative agli altri soggetti restano invariate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/1999 è sostituito dal seguente: "2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili ai prezzi netti franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Michel

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 968/2000 (GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 1).

    (3) GU C 227 del 9.8.2000, pag. 15.

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