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Document 32001R0971

    Regolamento (CE) n. 971/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000

    GU L 136 del 18.5.2001, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/971/oj

    32001R0971

    Regolamento (CE) n. 971/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000

    Gazzetta ufficiale n. L 136 del 18/05/2001 pag. 0015 - 0015


    Regolamento (CE) n. 971/2001 della Commissione

    del 17 maggio 2001

    relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4),

    visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2001(6), e in particolare l'articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.

    (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

    (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'11 al 17 maggio 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

    (4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

    (5) GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

    (6) GU L 94 del 4.4.2001, pag. 20.

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