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Document 32001L0032
Commission Directive 2001/32/EC of 8 May 2001 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community and repealing Directive 92/76/EEC
Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE
Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE
GU L 127 del 9.5.2001, p. 38–41
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No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2008; abrogato da 32008R0690
Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0038 - 0041
Direttiva 2001/32/CE della Commissione dell'8 maggio 2001 relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, viste le richieste presentate da Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito, considerando quanto segue: (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, si possono definire delle "zone protette" esposte a particolari rischi in campo fitosanitario, alle quali si può pertanto concedere una protezione speciale a condizioni compatibili con il mercato interno. Tali zone sono state definite nella direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/23/CE(3). (2) Da allora la situazione fitosanitaria di alcune delle zone inizialmente riconosciute come zone protette nei confronti dei rispettivi organismi nocivi è evoluta in maniera significativa. (3) Da informazioni fornite dalla Danimarca risulta che non è più possibile mantenere la zona protetta riconosciuta per questo paese nei confronti del Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) e del Tomato Spotted Wilt Virus. (4) Occorre modificare talune disposizioni riguardanti misure protettive vigenti in Portogallo contro Gonipterus scutellatus Gyll. e nel Regno Unito e in Irlanda contro Pissodes spp. (europee) per tener conto dell'attuale distribuzione di questi organismi nei rispettivi paesi. (5) Da informazioni fornite dal Regno Unito e dalla Svezia risulta che, in seguito alla riorganizzazione degli entri locali, la descrizione esistente delle rispettive zone protette nei confronti di Dendroctonus micans Kugelan e di Leptinotarsa decemlineata Say deve essere modificata. (6) Ai sensi della direttiva 92/76/CEE, l'Austria, l'Irlanda e le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia sono state provvisoriamente riconosciute come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per un periodo che scade il 31 marzo 2001. (7) Da informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il riconoscimento provvisoria delle zone protette in questo paese per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. va prorogato per un ulteriore periodo di tempo determinato. (8) Da informazioni fornite dall'Austria e dall'Italia sembra che alcune aree di questi due paesi non siano più da considerare come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., mentre altre aree debbano essere riconosciute come zone protette in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per un ulteriore periodo di tempo determinato. (9) Da informazioni fornite dalla Francia risulta che alcune aree di questo paese non possono più essere considerate come zone protette in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (10) Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il riconoscimento provvisorio della zona protetta in questo paese nei confronti di Beet Necrotic Yellow Vein Virus va prorogato per un ulteriore periodo di tempo determinato. (11) Occorre pertanto modificare l'attuale designazione delle zone protette. Ai fini di chiarezza è necessario adottare un nuovo elenco di dette zone. La direttiva 92/76/CEE va di conseguenza abrogata. A causa dei persistenti problemi nel campo fitosanitario, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore ed essere attuata il più presto possibile. (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le zone della Comunità elencate nell'allegato sono riconosciute come "zone protette" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato. Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, per l'Irlanda, l'Italia (Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano; Veneto) e l'Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Osttirol, Steiermark, Wien) le zone di cui sopra sono riconosciute fino al 31 marzo 2002. Nel caso di cui alla lettera d), punto 1, la zona suddetta del Regno Unito è riconosciuta fino al 31 marzo 2002. Articolo 2 La proroga del riconoscimento oltre le date indicate all'articolo 1 ed eventuali modifiche all'elenco delle zone protette di cui all'articolo 1 sono effettuate secondo le procedure stabilite all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, tenendo conto dei risultati di idonee indagini condotte secondo i requisiti comunitari e controllate da esperti della Commissione. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2001 e le applicano dal 22 maggio 2001. Essi ne informano la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 4 La direttiva 92/76/CEE è abrogata a decorrere dal 22 maggio 2001. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica a decorrere dal 22 maggio 2001. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (2) GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12. (3) GU L 103 del 28.4.2000, pag. 72. ALLEGATO ZONE DELLA COMUNITÀ RICONOSCIUTE COME "ZONE PROTETTE", NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI ORGANISMI NOCIVI SOTTOINDICATI >SPAZIO PER TABELLA>