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Document 32001D0252

    2001/252/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2001, recante modifica della decisione 98/424/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 739]

    GU L 91 del 31.3.2001, p. 78–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/252/oj

    32001D0252

    2001/252/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2001, recante modifica della decisione 98/424/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 739]

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 31/03/2001 pag. 0078 - 0080


    Decisione della Commissione

    del 21 marzo 2001

    recante modifica della decisione 98/424/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive

    [notificata con il numero C(2001) 739]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/252/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 1 della decisione 98/424/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive(3), dispone che il "Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health" è l'autorità competente nelle Maldive per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione delle Maldive, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è divenuta ora "Public Health Laboratory (PHL) of the Ministry of Health". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente che figura nella decisione 98/424/CE e il modello di certificato sanitario contenuto nell'allegato A di tale decisione.

    (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 98/424/CE è modificata come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 1

    Il 'Public Health Laboratory (PHL) of the Ministry of Health' è l'autorità competente nelle Maldive per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE."

    2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del PHL, nonché il sigillo ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato."

    3) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione prende effetto dopo 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 81.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO A

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