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Document 32001D0252
2001/252/EC: Commission Decision of 21 March 2001 amending Decision 98/424/EC laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Maldives (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 739)
2001/252/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2001, recante modifica della decisione 98/424/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 739]
2001/252/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2001, recante modifica della decisione 98/424/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 739]
GU L 91 del 31.3.2001, p. 78–80
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
2001/252/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2001, recante modifica della decisione 98/424/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 739]
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 31/03/2001 pag. 0078 - 0080
Decisione della Commissione del 21 marzo 2001 recante modifica della decisione 98/424/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive [notificata con il numero C(2001) 739] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/252/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) L'articolo 1 della decisione 98/424/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive(3), dispone che il "Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health" è l'autorità competente nelle Maldive per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione delle Maldive, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è divenuta ora "Public Health Laboratory (PHL) of the Ministry of Health". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente che figura nella decisione 98/424/CE e il modello di certificato sanitario contenuto nell'allegato A di tale decisione. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 98/424/CE è modificata come segue: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 Il 'Public Health Laboratory (PHL) of the Ministry of Health' è l'autorità competente nelle Maldive per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE." 2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del PHL, nonché il sigillo ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato." 3) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione prende effetto dopo 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 81. ALLEGATO "ALLEGATO A >PIC FILE= "L_2001091IT.007903.EPS"> >PIC FILE= "L_2001091IT.008001.EPS">"