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Document 32001R0651

    Regolamento (CE) n. 651/2001 della Commissione, del 30 marzo 2001, che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi in Danimarca e in Svezia

    GU L 91 del 31.3.2001, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/651/oj

    32001R0651

    Regolamento (CE) n. 651/2001 della Commissione, del 30 marzo 2001, che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi in Danimarca e in Svezia

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 31/03/2001 pag. 0058 - 0059


    Regolamento (CE) n. 651/2001 della Commissione

    del 30 marzo 2001

    che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi in Danimarca e in Svezia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), in particolare l'articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) Per i vari Stati membri, il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1o o il 3 gennaio 1999 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 755/1999 della Commissione(2).

    (2) Per la Svezia, la Danimarca e il Regno Unito il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione applicabili il 1o o il 2 gennaio 2000 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 801/2000 della Commissione(3).

    (3) Il regolamento (CE) n. 2799/98 prevede all'articolo 5, paragrafo 3, che l'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo sia ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo e, al paragrafo 4, che il massimale dell'aiuto compensativo sia ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di cambio constatati il primo giorno del secondo e del terzo periodo.

    (4) I tassi di conversione applicabili a taluni aiuti diretti il cui fatto generatore interviene il 31 dicembre 2000 o il 1o gennaio 2001 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 408/2001 della Commissione(4). I tassi fissati per la corona danese e per la corona svedese evidenziano un deprezzamento di tali monete.

    (5) È pertanto opportuno applicare una riduzione supplementare al massimale dell'aiuto compensativo connesso ai fatti generatori del 1999 e sopprimere il massimale dell'aiuto compensativo connesso ai fatti generatori del 2000 per la Danimarca. Occorre inoltre applicare una riduzione supplementare al massimale dell'aiuto compensativo connesso ai fatti genertori del 2000 per la Svezia.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per le misure il cui fatto generatore interviene il 1o gennaio 1999, gli importi dell'aiuto compensativo per la Danimarca di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 755/1999 sono moltiplicati per il fattore 0,9152.

    Per le misure il cui fatto generatore interviene il 3 gennaio 1999, gli importi dell'aiuto compensativo per la Danimarca di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 755/1999 sono moltiplicati per il fattore 0,9168.

    Articolo 2

    Gli importi dell'aiuto compensativo per la Danimarca di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 801/2000 sono soppressi.

    Articolo 3

    Per le misure il cui fatto generatore interviene il 1o gennaio 2000, gli importi dell'aiuto compensativo per la Svezia di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 801/2000 sono moltiplicati per il fattore 0,8378.

    Per le misure il cui fatto generatore interviene il 2 gennaio 2000, gli importi dell'aiuto compensativo per la Svezia di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 801/1999 sono moltiplicati per il fattore 0,8462.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

    (2) GU L 98 del 13.4.1999, pag. 8.

    (3) GU L 96 del 18.4.2000, pag. 34.

    (4) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 24.

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