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Document 22001D0118(21)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 146/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 15 del 18.1.2001, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/146(2)/oj

    22001D0118(21)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 146/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0040 - 0042


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 146/1999

    del 5 novembre 1999

    che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 64/98 del Comitato misto SEE del 14 luglio 1998(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(2), che abroga la direttiva 83/189/CEE del Consiglio(3) e le modifiche successive,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il testo del punto 1 (direttiva 83/189/CEE del Consiglio) nel capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

    "398 L 0034: Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva vengono modificate come segue:

    a) il secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    'Il termine 'specificazione tecnica' comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE (punto 1 del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.';

    b) alla fine del primo comma dell'articolo 8, paragrafo 1 è inserito il testo seguente:

    'Il testo integrale del progetto di regolamento tecnico notificato sarà disponibile nella lingua originale e sarà tradotto in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.';

    c) al quarto comma dell'articolo 8, paragrafo 1 è inserito il testo seguente:

    'La Comunità, da una parte, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altra, possono chiedere ulteriori informazioni su un progetto di regolamento tecnico notificato.';

    d) all'articolo 8, paragrafo 2 è inserito il testo seguente:

    'Le osservazioni degli Stati EFTA vengono inviate dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione europea sotto forma di una singola comunicazione coordinata e le osservazioni della Comunità vengono inviate dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA. In caso di richiesta di standstill di sei mesi conformemente a quanto stabilito dai rispettivi sistemi interni, le Parti contraenti si scambiano informazioni in maniera analoga.';

    e) l'articolo 9 viene sostituito dal testo seguente:

    'Le autorità competenti degli Stati membri UE e degli Stati EFTA rinviano l'adozione del progetto di regolamento tecnico notificato di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento del testo del progetto di regolamento inviato

    - dalla Commissione europea per i progetti notificati dagli Stati membri della Comunità,

    - dall'Autorità di vigilanza EFTA per i progetti notificati dagli Stati EFTA.

    Comunque, il periodo di standstill di tre mesi non si applica qualora, per urgenti motivi attinenti alla salute o alla sicurezza pubblica, alla salute e alla vita degli animali e alla preservazione dei vegetali, le autorità competenti debbano proporre in tempi brevissimi regolamenti tecnici per garantire un'applicazione immediata, senza che sia possibile una consultazione. Devono essere indicati i motivi che giustificano l'urgenza delle misure. Tale giustificazione deve essere dettagliata e deve fornire informazioni chiare soprattutto riguardo all'imprevedibilità e alla gravità del pericolo cui le autorità interessate si sono trovate confrontate, nonché all'assoluta necessità di una soluzione immediata.';

    f) nell'allegato II è inserito il testo seguente:

    'ISLANDA

    STRI

    Staðlaráð Íslands

    LIECHTENSTEIN

    TPMN

    Liechtensteinische Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle

    NORVEGIA

    NSF

    Norges Standardiseringsforbund

    NEK

    Norsk Elektroteknisk Komite

    PT

    Post- og teletilsynet';

    g) per l'applicazione della direttiva, sono ritenute necessarie le seguenti comunicazioni per via elettronica:

    1) ricevute di notifica. Esse possono essere inviate prima o contemporaneamente alla trasmissione del testo integrale;

    2) avviso di ricevimento del progetto di testo contenente, tra l'altro, la data di scadenza del periodo di standstill determinata conformemente alle norme stabilite da ciascun sistema;

    3) messaggi per la richiesta di informazioni supplementari;

    4) risposte a richieste di informazioni supplementari;

    5) osservazioni;

    6) domande di riunioni ad hoc;

    7) risposte a domande di riunioni ad hoc;

    8) richieste di testi definitivi;

    9) richiesta di un periodo di 'standstill' di sei mesi;

    attualmente possono essere trasmesse per posta, anche se è preferibile la trasmissione per via elettronica, le seguenti comunicazioni:

    10) il testo integrale del progetto notificato;

    11) i testi giuridici di base o le disposizioni normative;

    12) il testo definitivo;

    h) le misure amministrative relative alle comunicazioni sono concordate congiuntamente dalle parti contraenti."

    Articolo 2

    I testi della direttiva 98/34/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, purché al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    N. v. Liechtenstein

    (1) GU L 100 del 15.4.1999, pag. 52.

    (2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    (3) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8.

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