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Document 32000R2857

    Regolamento (CE) n. 2857/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, che modifica i regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 2335/2000 in seguito alle nuove concessioni per alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito di determinati contingenti tariffari

    GU L 332 del 28.12.2000, p. 55–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1965

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2857/oj

    32000R2857

    Regolamento (CE) n. 2857/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, che modifica i regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 2335/2000 in seguito alle nuove concessioni per alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito di determinati contingenti tariffari

    Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0055 - 0058


    Regolamento (CE) n. 2857/2000 della Commissione

    del 27 dicembre 2000

    che modifica i regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 2335/2000 in seguito alle nuove concessioni per alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito di determinati contingenti tariffari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Bulgaria(3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca(4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca(5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95(7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) I regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 hanno previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dagli accordi europei con la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Repubblica di Polonia. Queste nuove concessioni riguardano la natura dei prodotti e/o la quantità dei prodotti e/o il tasso preferenziale dei dazi doganali; esse hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2000 per l'Ungheria, la Slovacchia e la Romania e a decorrere dal 1o gennaio 2001 per la Polonia.

    (2) Occorre pertanto modificare le disposizioni dei seguenti regolamenti di applicazione della Commissione:

    - regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania(8),

    - regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi(9),

    - regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi(10),

    - regolamento (CE) n. 2335/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania(11),

    per consentire l'attuazione delle nuove concessioni.

    (3) Occorre rammentare che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1279/98, nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, importati sulla scorta dei titoli chiesti a decorrere dal 1o luglio 2000 viene effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000(13).

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:

    1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

    "Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) 2851/2000 per la Repubblica di Ungheria, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Repubblica di Polonia."

    2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 1

    Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento effettuata nell'ambito dei contingenti istituiti dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

    Le quantità annue dei prodotti che beneficiano di questi regimi e le aliquote preferenziali dei dazi doganali sono indicati nell'allegato I."

    3) All'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), il secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Per gruppo di prodotti si intendono i prodotti originari di uno solo dei paesi indicati all'allegato I; un gruppo di prodotti comprende i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 o i prodotti dei codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania o i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Polonia."

    4) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    "2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno dei gruppi dei codici NC indicato allo stesso trattino:

    - 0201, 0202,

    - 1602 50 31, 1602 50 39, 1602 50 80,

    - 1602 50;".

    5) L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1128/1999 è sostituito dal seguente:

    "2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta

    - dell'80 % per gli animali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, della Romania, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

    - del 90 % per gli animali originari della Polonia."

    Articolo 3

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1247/1999 è sostituito dal seguente:

    "2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta

    - dell'80 % per gli animali originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, della Romania, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

    - del 90 % per gli animali originari della Polonia."

    Articolo 4

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2335/2000 è sostituito dal seguente:

    "2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2001, ammontano a:

    a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

    - 4651,25 t di carni originarie dell'Ungheria,

    - 2425 t di carni originarie della Repubblica ceca,

    - 2625 t di carni originarie della Slovacchia,

    - 187,50 t di carni originarie della Bulgaria;

    b) 5000 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2336,448 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia;

    c) 1850 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania."

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Per le importazioni di prodotti del settore delle carni bovine originari della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Romania, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o luglio 2000. Per le importazioni di prodotti del settore delle carni bovine originari della Repubblica di Polonia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    Gli articoli 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

    (3) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

    (4) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

    (5) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

    (6) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

    (7) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

    (9) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.

    (10) GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

    (11) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 17.

    (12) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (13) GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dei paesi sotto elencati sono soggetti alle concessioni in appresso indicate.

    (NPF = dazio della nazione più favorita)

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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