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Document 32000L0081

    Direttiva 2000/81/CE della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 326 del 22.12.2000, p. 56–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/81/oj

    32000L0081

    Direttiva 2000/81/CE della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 22/12/2000 pag. 0056 - 0062


    Direttiva 2000/81/CE della Commissione

    del 18 dicembre 2000

    recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/58/CE(2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/58/CE, in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/58/CE, in particolare l'articolo 7,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/68/CE della Commissione(6), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

    considerando quanto segue:

    (1) La nuova sostanza attiva spiroxamina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 1999/73/CE della Commissione(7) soltanto per utilizzazioni come fungicida, ma senza specificare particolari condizioni riguardanti le colture che possono essere trattate con prodotti fitosanitari contenenti spiroxamina.

    (2) La suddetta iscrizione nell'allegato I è stata basata sulla valutazione dei dati presentati riguardanti l'utilizzazione proposta come fungicida su cereali e viti. Le informazioni riguardanti le utilizzazioni su cereali e viti sono state presentate da alcuni Stati membri conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. I dati disponibili sono stati riesaminati e sono sufficienti per stabilire certe quantità massime di residui.

    (3) Qualora non esista a livello comunitario una quantità massima di residui o una quantità massima di residui provvisoria, gli Stati membri stabiliscono a livello nazionale una quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possa essere concessa l'autorizzazione.

    (4) Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica della spiroxamina è stata portata a termine il 12 maggio 1999 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per la spiroxamina. In tale rapporto, la dose giornaliera ammissibile (ADI) per la spiroxamina è stata fissata a 0,025 mg/kg di peso corporeo/giorno. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con spiroxamina è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(8), e si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento di detta ADI.

    (5) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti all'iscrizione della spiroxamina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.

    (6) Per alcuni prodotti agricoli sono già state definite le condizioni di utilizzazione della spiroxamina, in modo da poter stabilire quantità massime di residui definitive.

    (7) Ad efficace tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare le quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire quantità massime di residui provvisorie per la spiroxamina in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima, in particolare il punto 2.4.2.3 della parte B. Un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per determinare la maggior parte degli altri usi della spiroxamina. Al termine di tale periodo, i suddetti limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi.

    (8) La Comunità ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto di direttiva della Commissione e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute al momento di finalizzare la direttiva. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di tolleranza all'importazione per particolari combinazioni di antiparassitari/colture sulla base di dati attendibili presentati.

    (9) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

    (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 3

    Il contenuto dell'allegato della presente direttiva è aggiunto all'allegato II della direttiva 90/642/CEE.

    Articolo 4

    1. Per taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato II delle direttive 86/362/CEE, 96/363/CEE e 90/642/CEE, le quantità massime di residui per la spiroxamina sono designate con la lettera "(p)", il che significa che sono provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

    2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, le quantità massime di residui provvisorie per la spiroxamina riportate negli allegati cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, nonché dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE.

    Articolo 5

    1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

    (2) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 78.

    (3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

    (4) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

    (5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (6) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41.

    (7) GU L 206 del 5.8.1999, pag. 16.

    (8) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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