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Document 42000A1215(02)

2000/771/CE: Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE

GU L 317 del 15.12.2000, p. 376–381 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 25/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/771(2)/oj

42000A1215(02)

2000/771/CE: Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 15/12/2000 pag. 0376 - 0381


Accordo interno

tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominato "trattato",

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, in appresso denominato "accordo ACP-CE",

visto il progetto della Commissione,

Considerando quanto segue:

(1) I rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in seno al Consiglio dei Ministri previsto dall'accordo ACP-CE, in appresso denominato "Consiglio dei Ministri ACP-CE". D'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potrà richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro.

(2) Gli Stati membri devono quindi precisare le condizioni in cui verranno definite, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CE. Spetterà loro, inoltre, adottare negli stessi settori le misure d'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro.

(3) Gli Stati membri dovranno abilitare il Consiglio a prendere decisioni appropriate nei settori di loro competenza contemplati dall'accordo ACP-CE a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo ACP-CE.

(4) Occorrerebbe altresì prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa riguardante materie trattate nell'accordo ACP-CE, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP.

(5) Occorrerebbe inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie sorte tra loro per quanto riguarda l'accordo ACP-CE,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CE o al Comitato degli ambasciatori, quando essi si occupano di questioni di competenza degli Stati membri, è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su un progetto della Commissione o di uno Stato membro previa consultazione della Commissione.

Articolo 2

Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei Ministri ACP-CE o dal Comitato degli ambasciatori nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.

Articolo 3

Quando riguarda questioni di loro competenza, la posizione degli Stati membri per l'applicazione degli articoli 96 et 97 dell'accordo ACP-CE è adottata dal Consiglio, che delibera secondo la procedura stabilita nell'allegato.

Se le misure in questione riguardano settori di competenza degli Stati membri, il Consiglio può deliberare anche su iniziativa di uno Stato membro.

Articolo 4

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa riguardante materie trattate nell'accordo ACP-CE, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP, è comunicato al più presto dallo Stato o dagli Stati membri interessati agli altri Stati membri ed alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo così comunicato è oggetto di una deliberazione in sede di Consiglio.

Articolo 5

Lo Stato membro che ritenga necessario ricorrere all'articolo 98 dell'accordo ACP-CE per i settori di competenza degli Stati membri consulta in via preliminare gli altri Stati membri e la Commissione.

Se il Consiglio dei Ministri ACP-CE deve prendere una decisione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

Articolo 6

Le controversie sorte tra Stati membri in merito all'accordo ACP-CE, ai relativi allegati e protocolli, nonché agli accordi interni firmati per l'applicazione di detto accordo ACP-CE, sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni stabilite nel trattato e nel protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato.

Articolo 7

I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, possono modificare il presente accordo in qualsiasi momento deliberando all'unanimità su un progetto della Commissione o di uno Stato membro previa consultazione della Commissione.

Articolo 8

Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, purché siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all'accordo ACP-CE(1). Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultimo.

Articolo 9

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli undici testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες./Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille./Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemila./Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend./Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por el Gobierno del Reino de España

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Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

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Per il Governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Regierung der Republik Österreich

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Pelo Governo da República Portuguesa

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Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

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På svenska regeringens vägnar

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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(1) La data di entrata in vigore dell'accordo ACP-CE verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

1. Qualora il Consiglio ritenga, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, che uno Stato ACP sia venuto meno a un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo ACP-CE, o nei casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo ACP-CE.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Nel corso delle consultazioni, la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e della Commissione.

2. Se allo scadere dei termini di cui agli articoli 96 e 97 dell'accordo ACP-CE, e nonostante l'impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, se vi è un'urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio può decidere su proposta della Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, di adottare misure appropriate, compresa la sospensione parziale. Il Consiglio agisce all'unanimità in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo ACP-CE allo Stato ACP in questione.

Le misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al paragrafo1 per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.

A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure suddette.

Il Presidente del Consiglio notifica le misure adottate allo Stato ACP e al Consiglio dei Ministri ACP-CE prima della loro entrata in vigore.

La decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei Ministri ACP-CE contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni.

3. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato.

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