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Document 32000R2744

    Regolamento (CE) n. 2744/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India

    GU L 316 del 15.12.2000, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/10/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2744/oj

    32000R2744

    Regolamento (CE) n. 2744/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India

    Gazzetta ufficiale n. L 316 del 15/12/2000 pag. 0067 - 0068


    Regolamento (CE) n. 2744/2000 del Consiglio

    del 14 dicembre 2000

    che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

    (1) Con regolamento (CE) n. 1950/97(2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 36 % sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o polipropilene (di seguito denominati "prodotto interessato") originari, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni di alcune società indiane specificamente menzionate a cui si applicava un'aliquota inferiore o che non erano oggetto dell'imposizione di alcun dazio. Detto regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 96/1999(3). Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

    B. PROCEDIMENTO ATTUALE

    (2) In seguito, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare un riesame relativo "ai nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 1950/97, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito denominato "il regolamento di base") da parte del produttore indiano Subham Polymers Ltd (di seguito denominato "la società interessata"). Tale produttore ha affermato di non essere collegato ai produttori esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto interessato. Ha dichiarato inoltre di non avere esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1o aprile 1994-31 marzo 1995), ma di averlo fatto successivamente.

    (3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nel regolamento (CE) n. 1950/97.

    (4) La Commissione ha esaminato le prove presentate dal produttore esportatore indiano interessato e le ha considerate sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con regolamento (CE) n. 621/2000(4), un riesame del regolamento (CE) n. 1950/97 per quanto riguarda la società interessata e ha iniziato l'inchiesta.

    (5) Con il regolamento che avvia il riesame, la Commissione ha inoltre abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1950/97 nei confronti delle importazioni del prodotto interessato fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha chiesto alle autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni.

    (6) I servizi della Commissione hanno informato ufficialmente la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Hanno inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

    (7) I servizi della Commissione hanno inviato un questionario alla società interessata e hanno ricevuto una risposta entro il termine stabilito.

    (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 (di seguito denominato "il periodo dell'inchiesta").

    (9) Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale.

    C. PORTATA DEL RIESAME

    (10) Poiché nella presente inchiesta non è stata avanzata alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il presente riesame riguarda unicamente il dumping.

    D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

    1. Qualifica di nuovo esportatore

    (11) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto interessato durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo.

    Inoltre, la società interessata ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto interessato.

    È confermato pertanto che la società interessata deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che occorre quindi determinarne individualmente il margine di dumping.

    2. Dumping

    (12) Si deve osservare che le vendite del produttore esportatore nella Comunità consistevano in un'unica spedizione. Si è accertato che i quantitativi in questione - vale a dire un unico carico di container di 15 tonnellate nel corso di un periodo di due anni - benché sufficienti per avviare un riesame relativo ai nuovi esportatori, non consentivano di effettuare una valutazione significativa della situazione del dumping per quanto riguarda tale produttore esportatore. In effetti, una sola spedizione non può solitamente essere considerata come rappresentativa delle normali attività di esportazione di un produttore di sacchi e sacchetti. Si è infatti appurato che i quantitativi medi esportati dalle società indiane interessate dal procedimento iniziale ammontavano a circa 575 tonnellate in un anno.

    (13) In ogni caso, la società interessata non è stata in grado di fornire risposte soddisfacenti al questionario della Commissione sia per quanto riguarda i prezzi di vendita sul mercato interno che in merito agli adeguamenti richiesti per il valore normale e il prezzo all'esportazione.

    (14) Ciononostante, dato che le informazioni fornite hanno dimostrato che la società interessata era effettivamente un "nuovo esportatore" ai sensi del regolamento di base, si è concluso che il dazio antidumping più adeguato da istituire nei confronti di tale società fosse il dazio medio ponderato calcolato per le società indiane oggetto dell'inchiesta antidumping iniziale, pari al 10,5 %. La stessa impostazione era già stata adottata nel regolamento (CE) n. 1950/97 nei confronti di altre tre società indiane che non avevano esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale, ma che avevano iniziato ad esportarlo successivamente.

    E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

    (15) Sulla base dei risultati dell'inchiesta, si ritiene che nei confronti delle importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti prodotti ed esportati dalla Subham Polymers Ltd, debba essere applicato un dazio antidumping corrispondente all'aliquota del dazio medio ponderato calcolato per le società indiane oggetto dell'inchiesta antidumping iniziale. Si propone pertanto di modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1950/97.

    F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

    (16) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la Subham Polymers Ltd, il dazio antidumping applicabile a detta società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data d'inizio del presente riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 621/2000.

    G. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

    (17) Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità. La società si è opposta alla linea di azione proposta dalla Commissione, senza tuttavia avanzare nuovi argomenti in sua difesa.

    (18) Il presente riesame non ha ripercussioni sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1950/97 scadrà a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1950/97 è modificato aggiungendo alla fine della sezione relativa all'India il testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    2. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto interessato registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 621/2000.

    3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. Gillot

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 276 del 9.10.1997, pag. 1.

    (3) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 1.

    (4) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 45.

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