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Document 32000R2714

Regolamento (CE) n. 2714/2000 della Commissione, del 12 dicembre 2000, che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 2000/2001 e la relativa percentuale di maggiorazione

GU L 313 del 13.12.2000, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2714/oj

32000R2714

Regolamento (CE) n. 2714/2000 della Commissione, del 12 dicembre 2000, che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 2000/2001 e la relativa percentuale di maggiorazione

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 13/12/2000 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 2714/2000 della Commissione

del 12 dicembre 2000

che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 2000/2001 e la relativa percentuale di maggiorazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio(1),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98(3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1554/95, il regolamento (CE) n. 1842/2000 della Commissione(4) ha stabilito, per il cotone non sgranato, la produzione stimata per la campagna 2000/01.

(2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1554/95 la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la percentuale di maggiorazione relativa al calcolo dell'anticipo applicabile a decorrere dal 16 dicembre della campagna in corso devono essere stabilite anteriormente al 1o dicembre di ciascuna campagna, tenendo conto dello stato di avanzamento della raccolta. Secondo i dati disponibili, è opportuno fissare come di seguito indicato gli elementi suddetti per la campagna di commercializzazione 2000/2001. Per rendere possibile l'applicazione del nuovo importo dell'anticipo entro il termine stabilito occorre prevedere l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a:

- 1250000 tonnellate per la Grecia,

- 295000 tonnellate per la Spagna,

- 0 tonnellate per gli altri Stati membri.

2. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95 è fissata a 8,5 % per la Grecia e 7,5 % per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

(2) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

(3) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

(4) GU L 220 del 31.8.2000, pag. 14.

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