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Document 32000R2392

    Regolamento (CE) n. 2392/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia

    GU L 276 del 28.10.2000, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2392/oj

    32000R2392

    Regolamento (CE) n. 2392/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia

    Gazzetta ufficiale n. L 276 del 28/10/2000 pag. 0009 - 0009


    Regolamento (CE) n. 2392/2000 della Commissione

    del 27 ottobre 2000

    relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93(4), stabilisce le modalità di applicazione in particolare per i casi di fissazione forfettaria anticipata dell'aliquota dell'aiuto.

    (2) Il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96(6), stabilisce in particolare i quantitativi minimi per contratto.

    (3) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2467/98, è possibile decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato. Tale articolo prevede che detta misura sia adottata alla luce della situazione di ciascuna zona di quotazione. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 12 prevede la possibilità di concedere questi aiuti nell'ambito di una procedura di fissazione anticipata qualora si rivelasse necessario un ricorso urgente all'ammasso privato. In considerazione della situazione del mercato particolarmente critica in Finlandia, sussistono le condizioni previste nel suddetto articolo. Di conseguenza, si ritiene opportuno avviare tale procedura in questo paese.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e del regolamento (CEE) n. 3447/90, dal 30 ottobre al 1o dicembre 2000 possono essere presentate in Finlandia domande di aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnelli, limitatamente ad una quantità di 50 tonnellate.

    Non saranno accettate le domande presentate successivamente al giorno in cui il quantitativo complessivo richiesto supera la quantità indicata al comma precedente. I quantitativi figuranti nelle domande presentate il giorno del superamento del limite quantitativo suddetto sono ridotte proporzionalmente.

    2. L'aliquota dell'aiuto per il periodo minimo di ammasso di tre mesi ammonta a 1400 EUR/t. Tuttavia, l'ammassatore sceglie il periodo effettivo di ammasso, il quale non può superare un massimo di sette mesi. Se il periodo di ammasso è superiore a tre mesi, l'aiuto è maggiorato di 1,45 EUR/t al giorno.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

    (3) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39.

    (4) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.

    (5) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46.

    (6) GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6.

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