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Document 32000D0610

    2000/610/CE: Decisione della Commissione, del 28 giugno 2000, concernente il regime di aiuti previsto dalla legge della regione Sicilia del 28 marzo 1995, n. 23, «norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese» (settore della pesca) [notificata con il numero C(2000) 1962] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 259 del 13.10.2000, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/610/oj

    32000D0610

    2000/610/CE: Decisione della Commissione, del 28 giugno 2000, concernente il regime di aiuti previsto dalla legge della regione Sicilia del 28 marzo 1995, n. 23, «norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese» (settore della pesca) [notificata con il numero C(2000) 1962] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 259 del 13/10/2000 pag. 0062 - 0063


    Decisione della Commissione

    del 28 giugno 2000

    concernente il regime di aiuti previsto dalla legge della regione Sicilia del 28 marzo 1995, n. 23, "norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese" (settore della pesca)

    [notificata con il numero C(2000) 1962]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/610/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al suddetto articolo,

    considerando quanto segue:

    I. Procedura

    (1) Con lettera del 28 aprile 1995, registrata presso la Commissione il 7 giugno 1995, le autorità italiane hanno notificato la legge della Regione Sicilia 28 marzo 1995, n. 23, recante "norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva piccole e medie imprese". Con lettere del 12 gennaio e 10 aprile 1996, registrate presso la Commissione rispettivamente il 18 gennaio e il 22 aprile 1996, le autorità italiane hanno inoltre trasmesso i complementi di informazione richiesti.

    (2) In data 12 giugno 1996 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 (attualmente articolo 88, paragrafo 2) del trattato CE nei confronti di detta legge regionale. La legge prevedeva un meccanismo di sostegno alle imprese del settore della pesca per facilitarne l'accesso al credito e a certi servizi finanziari (factoring, leasing, garanzie collettive). La legge prevedeva inoltre che, mediante consorzi fidi che disponessero di uno o più fondi separati, sarebbe stato possibile garantire o ridurre il costo di certe operazioni finanziarie effettuate dai soci. La Commissione ha ritenuto che gli aiuti concessi sia all'atto della creazione che nel corso della vita di tali consorzi fossero incompatibili con il mercato comune. Nel primo caso, l'assunzione di partecipazione pubblica nel fondo ha carattere gratuito e durata indeterminata. Non solo essa non si limita all'avviamento, ma sono previsti apporti successivi di capitale al fine di mantenere la partecipazione pubblica perlomeno al livello della metà della dotazione del fondo. Nel secondo caso la Commissione non disponeva di elementi di informazione sufficienti a permetterle di valutare gli aiuti sotto forma di prestazioni di garanzia, intervento regionale sul costo finanziario dei contratti di factoring, contratti di leasing finanziario, garanzie sui crediti di gestione e consolidamento del passivo [cfr. lettera della Commissione SG(96) D/5784 del 26 giugno 1996 indirizzata al governo italiano e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 302 del 12 ottobre 1996, pag. 6].

    (3) In data 8 gennaio 1998 e 21 dicembre 1999 le autorità italiane hanno fornito i complementi di informazione richiesti dalla Commissione. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione dagli altri Stati membri o da terzi interessati.

    II. Descrizione del regime

    (4) Il sistema istituito dalla legge di cui sopra prevede un meccanismo di sostegno alle imprese del settore della pesca per facilitarne l'accesso al credito e a certi servizi finanziari (factoring, leasing, garanzie collettive). A tal fine si incoraggia la formazione di raggruppamenti tra imprese mediante la costituzione di una persona giuridica avente forma di cooperativa o di consorzio di cooperative che dispone di uno o più fondi separati destinati a garantire o a ridurre il costo di certe operazioni finanziarie effettuate dai soci.

    III. Osservazioni del governo italiano

    (5) Nella sua lettera del 21 dicembre 1999 il governo italiano ha informato la Commissione di quanto segue: non è mai stata ricevuta dall'amministrazione alcuna domanda di integrazione dei fondi per i rischi dei consorzi del settore della pesca e, di conseguenza, la misura non è mai stata applicata. La legge in questione stanziava risorse finanziarie soltanto fino al 1997. Ne consegue che, se la Regione Sicilia intendesse ripristinare tale regime, dovrebbe necessariamente ricorrere ad una nuova misura legislativa specificamente applicabile alle situazioni sopra descritte e che sarebbe oggetto di una nuova notifica alla Commissione.

    IV. Valutazione

    (6) Dalle informazioni fornite dal governo italiano e riprodotte al punto III risulta che il regime in questione non è mai stato applicato al settore della pesca e che, in ogni caso, non sarebbe applicabile nel quadro della legge trasmessa alla Commissione in ragione dell'impossibilità, prevista dal testo stesso della legge, di finanziamenti a partire dal 1998. Una eventuale riattivazione del regime dovrebbe pertanto comportare la notifica di una nuova misura specificamente applicabile al settore della pesca.

    Data questa situazione, la procedura di indagine avviata dalla Commissione nei confronti del regime in questione è ormai senza oggetto perché nessun regime è in vigore nel settore della pesca.

    Di conseguenza la procedura dev'essere chiusa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 (attualmente articolo 88) del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag 1), dato che la notifica è ormai senza oggetto.

    V. Conclusione

    (7) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene sia giustificato chiudere la procedura d'esame,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La procedura di indagine avviata nei confronti della legge della Regione Sicilia 28 marzo 1995, n. 23, nella parte riguardante il settore della pesca, è chiusa.

    Articolo 2

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

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