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Document 32000E0454

    Posizione comune del Consiglio, del 20 luglio 2000, che sospende, per un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, e che abroga la posizione comune 2000/176/PESC

    GU L 183 del 22.7.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2000/454/oj

    32000E0454

    Posizione comune del Consiglio, del 20 luglio 2000, che sospende, per un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, e che abroga la posizione comune 2000/176/PESC

    Gazzetta ufficiale n. L 183 del 22/07/2000 pag. 0001 - 0001


    Posizione comune del Consiglio

    del 20 luglio 2000

    che sospende, per un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, e che abroga la posizione comune 2000/176/PESC

    (2000/454/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) Nella posizione comune 2000/176/PESC(1) il Consiglio ha deciso di sospendere l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC(2) per un periodo di sei mesi.

    (2) Nelle conclusioni del 10 luglio 2000 il Consiglio, nell'ambito del sostegno alla società civile, ha convenuto di prorogare fino al 31 marzo 2001 la sospensione del divieto di operare voli.

    (3) È opportuno, di conseguenza, prorogare la sospensione dell'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC e abrogare la posizione comune 2000/176/PESC.

    (4) Sarà poi necessaria un'azione della Comunità per dare piena attuazione alle misure derivanti da tale sospensione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    L'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC è sospesa fino al 31 marzo 2001.

    Articolo 2

    La sospensione di cui all'articolo 1 sarà oggetto di costante riesame.

    Articolo 3

    La posizione comune 2000/176/PESC è abrogata.

    Articolo 4

    La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

    Articolo 5

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F. Parly

    (1) GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 1.

    (2) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

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