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Document 32000R1470

Regolamento (CE) n. 1470/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate

GU L 165 del 6.7.2000, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1470/oj

32000R1470

Regolamento (CE) n. 1470/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 06/07/2000 pag. 0016 - 0016


Regolamento (CE) n. 1470/2000 della Commissione

del 5 luglio 2000

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1000/2000 della Commissione(3), entrato in vigore il 13 maggio 2000, ha tra l'altro modificato il regolamento (CE) n. 3846/87(4) che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(2) A seguito di tale modifica occorre adattare anche la condizione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1964/82 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/1999(6).

(3) La presente modifica consente inoltre di attualizzare alcuni riferimenti alle condizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione(7), sostituito dal regolamento (CE) n. 800/1999(8).

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1964/82 è sostituito dal testo seguente:

"3. Se la differenza di peso supera il 10 %, la restituzione particolare è ricondotta al livello della restituzione fissata per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 90/60, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo di esportazione in base al quale sono state espletate le formalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 800/1999.

4. La sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applica nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle operazioni per le quali le formalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 sono effettuate sulla base dei titoli di esportazione richiesti a partire dal 13 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

(3) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 10.

(4) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(5) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

(6) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 17.

(7) GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

(8) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

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