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Document 32000D0395

2000/395/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH [notificata con il numero C(1999) 5205] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 150 del 23.6.2000, p. 64–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/395/oj

32000D0395

2000/395/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH [notificata con il numero C(1999) 5205] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 23/06/2000 pag. 0064 - 0069


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 1999

relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH

[notificata con il numero C(1999) 5205]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/395/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Il 15 marzo 1995 la Commissione ha avviato un procedimento formale di esame in merito agli aiuti di Stato accordati alla società SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (qui di seguito, "SKET SMM")(1), con sede a Magdeburgo. Visto il progetto di trasformare la società Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (qui di seguito "ETM"), con sede a Magdeburgo, in una controllata della SKET SMM, il procedimento, con il numero C 16/95, è stato esteso anche alla ETM.

(2) Il 30 luglio 1996 il procedimento C 16/95 è stato esteso agli aiuti di Stato erogati a partire dalla decisione di avvio del procedimento(2) e che non erano in questo ricompresi. Alla fine del 1995 i potenziali investitori (Oestmann & Borchert Industriebeteiligungen GbR) hanno rinunciato al piano di ristrutturazione. In seguito è stato notificato un nuovo piano che prevedeva ulteriori aiuti.

(3) Il 26 giugno 1997 la Commissione ha adottato relativamente agli aiuti in favore della SKET SMM la decisione finale negativa 97/765/CE(3). Questa decisione non faceva riferimento alla ETM. Al procedimento relativo alla ETM è stato attribuito il numero C 16b/95.

(4) Nel gennaio e nell'agosto 1997 la Germania ha informato la Commissione sugli aiuti erogati alla ETM dal 1994. Nel corso di una riunione con la Commissione la Germania ha comunicato la privatizzazione di ETM. Nell'aprile 1998 la Commissione ha chiesto alla Germania di fornire informazioni sulla privatizzazione, che le sono state inviate nello stesso mese. Nel maggio 1998 ha richiesto ulteriori chiarimenti, forniti dalla Germania nel maggio e nel luglio 1998. Ulteriori quesiti sollevati nel dicembre 1998 sono stati chiariti nel gennaio 1999. Nell'agosto 1999 sono stati posti alcuni quesiti conclusivi a cui è stata fornita risposta nel settembre 1999.

II. DESCRIZIONE

A.

(5) La società ETM ha sede a Magdeburgo, nel Land Sassonia-Anhalt. Nel 1997 la società contava 110 addetti e aveva registrato un fatturato di 13,4 milioni di DEM. La ETM progetta e costruisce impianti di depolverizzazione e di trattamento dei gas combusti. Detiene una quota dell'1 % del mercato rilevante descritto più sotto.

(6) L'attuale attività della ETM ha avuto inizio nel 1970, anno in cui nella ex Repubblica democratica tedesca furono approvate nuove leggi sulla tutela ambientale. La società fu riconvertita alla costruzione di impianti di aspirazione delle polveri e inglobata nel Kombinat Luft- und Kältetechnik (tecnica della ventilazione e del freddo). Nel 1989 l'ETM fu aggregata alle Schwermaschinenkombinat Ernst Thälmann (macchine pesanti). In conseguenza di ciò, nel 1990, l'ETM si trasformò in una controllata della SKET AG. Più tardi, nel 1992, le sue quote di partecipazione furono trasferite alla Treuhandanstalt (qui di seguito "THA"). Con lo scioglimento della THA, le quote di partecipazione furono conferite alla Bundesanstalt fùr vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (qui di seguito "BvS"), che le ha detenute fino alla privatizzazione e alla vendita della società al gruppo PKA. La privatizzazione è avvenuta nel gennaio 1998 quando la ETM fu venduta alla PKA Umwelttechnik GmbH & Co. KG, società appartenente al gruppo PKA.

(7) Il gruppo PKA ha sede in Germania ed è presente su vari mercati a livello mondiale nel settore delle tecnologie ambientali. Il gruppo è costituito da una serie di aziende di piccole dimensioni, attive in diversi comparti. L'offerta di prodotti e di servizi comprende in particolare la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di impianti di trattamento, smaltimento e erogazione, in particolare impianti per l'essiccamento, la gassificazione e la degassificazione di fanghi industriali, rifiuti, residui di lavorazione e materie prime secondarie come anche il recupero delle materie prime in essi contenute. A questo scopo viene utilizzata in particolare la pirolisi(4). Il gruppo PKA, comprese la ETM, conta soltanto 220 addetti e fatturerà nel 1999 50 milioni di DEM. Sulla base delle informazioni fornite dalla Germania, l'intero gruppo PKA può essere classificato tra le PMI ai sensi dei criteri stabiliti nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese.

B.

(8) La vendita della ETM al gruppo PKA è avvenuta sulla base di una gara aperta, incondizionata e trasparente. Fino al 7 giugno 1997 erano pervenute alla West Merchant Bank, incaricata dalla BvS della ricerca di un possibile investitore, 12 offerte su un totale di 224 aziende interpellate in tutto il mondo. Con 4 partecipanti alla gara furono avviate trattative; fu scelta l'offerta che presentava le migliori condizioni dal punto di vista del piano aziendale, delle garanzie per l'occupazione e dei dati finanziari di riferimento. Il gruppo PKA si è rivelato l'unico in grado di acquisire l'azienda in tempi brevi partecipando alla privatizzazione con mezzi propri e assumendosi così il rischio commerciale. Inoltre, solo il gruppo PKA era in grado di presentare un piano di finanziamento e di rilevare le controgaranzie della BvS.

(9) Il prezzo di acquisto ammontava ad 1 DEM. La PKA ha apportato all'azienda un capitale sociale di 1 milione di DEM. Si è impegnata, salvo pagamento di una penale del 100 %, a realizzare, entro il 31 dicembre 1999, investimenti per 2,5 milioni di DEM e a salvaguardare 65 posti di lavoro per un periodo di 3 anni, salvo pagamento di una penale annua di 36000 DEM por ogni lavoratore. Si è inoltre impegnata a liberare la BvS da ogni tipo di garanzia (credito in conto corrente per 2,5 milioni di DEM e garanzia di avallo per 4,7 milioni di DEM). La BvS ha rinunciato al rimborso da parte dell'ETM di un prestito per un ammontare di 7,5 milioni di DEM, comprensivi degli interessi, e ha concesso una sovvenzione di 10 milioni di DEM.

C.

(10) L'ETM era un'azienda in difficoltà che registrava perdite ogni anno(5). Tra i problemi principali della società vi era il carente sistema di controllo aziendale (in particolare per quanto attiene gli acquisti del materiale ma anche nel settore del marketing e della commercializzazione). Di conseguenza più del 60-70 % del valore di un contratto era destinato a coprire l'elevata quota di componenti supplementari e di servizi acquisiti. Con una gestione più efficiente degli acquisti questi costi sarebbero potuti diminuire del 10-15 %. Un ulteriore problema era rappresentato dall'infruttuosa associazione con la SKET SMM. La ETM sarebbe dovuta diventare una controllata della SKET SMM e questa, insieme con le sue controllate, avrebbe dovuto essere privatizzata. Questo progetto non è mai stato realizzato. Ma il legame della ETM con il decotto conglomerato SKET SMM ne ha danneggiato la reputazione e la credibilità sul mercato con effetti negativi sulla raccolta degli ordini. Ulteriori problemi sono sorti in seguito al progettato avvio del settore di attività "nuove tecnologie" dato che il quadro organizzativo che la SKET SMM poteva offrire allo scopo era complicato e inefficiente.

(11) Dalla sua creazione come società a responsabilità limitata nel 1990, la ETM è stata sottoposta ad un continuo processo di ristrutturazione. Prima della cessione alla PKA, la THA prima e la BvS poi hanno attuato le prime misure di ristrutturazione. Dopo la fallita privatizzazione della SKET SMM, la BvS si propose di preparare la ETM ad una privatizzazione come azienda autonoma. Nel 1997 furono intraprese una serie di misure a questo scopo. La ETM si sarebbe dovuta concentrare sul suo settore d'attività tradizionale: la progettazione e la costruzione di sistemi di filtrazione. Fu liquidato il settore "costruzioni su misura". L'azienda ridusse il costo del personale. Inoltre, fuorono chiusi una serie di impianti di produzione. Il piano di ristrutturazione presentato dall'investitore nel 1998 affrontava il problema del controllo aziendale. In questo ambito la ETM potrà trarre beneficio dall'esperienza del gruppo PKA. Il piano si basa sulla collaborazione tra l'ETM e le aziende del gruppo PKA la cui gamma di prodotti e la cui clientela si completano a vicenda. L'ETM diventerà partner commerciale del gruppo PKA nel settore della tecnica di filtrazione dell'aria e dei gas. Il piano di ristrutturazione prevede altresì che la ETM produca i prodotti di base del gruppo PKA (ad es. trasduttori di gas, tubazioni, silos) ciò che è nell'interesse del gruppo PKA, che non dispone di propri impianti di fabbricazione. Viene così contemporaneamente rimosso l'attuale rischio di dispersione di know-how a causa dell'appalto della produzione a terzi e la ETM potrà in questo modo incrementare il proprio tasso di utilizzo delle capacità produttive. La ristrutturazione avrà termine nel 1999.

(12) I costi della ristrutturazione, a partire dal 1996 e nel periodo di gestione della Treuhandanstalt (con l'obiettivo di preparare la ETM per la privatizzazione) ammontano a 49,836 milioni di DEM. Tali costi sono così ripartiti:

TABELLA A

>SPAZIO PER TABELLA>

(13) Nel 1999, quando il piano di ristrutturazione verrà completato, la redditività dell'azienda sarà ripristinata. La tabella(6) che segue contiene i dati fondamentali sul pevedibile andamento del ritorno alla redditività. I dati del 1999 si basano su previsioni elaborate al momento della privatizzazione.

TABELLA B

>SPAZIO PER TABELLA>

(14) Il previsto aumento del fatturato trova riscontro nella raccolta ordini della ETM. La società ha beneficiato sia della raccolta ordini dell'intero gruppo PKA che della crescita a livello internazionale della domanda di prodotti del gruppo. Ne consegue che, rapportata a quella delle altre società tedesche attive nello stesso settore, la situazione ordini della ETM mostra un andamento superiore alla media. I dati preliminari per il 1999 confermano che la redditività è in fase di ricostituzione secondo quanto programmato. Le previsioni per il 2000 comprovano questo positivo andameto e sono state per questo incluse nella tabella sebbene la ristrutturazione si concluderà già nel 1999.

D.

(15) Gli aiuti di Stato notificati dalla Germania alla Commissione ammontavano, al momento della privatizzazione, a 41,336 milioni di DEM. Queste misure erano così articolate:

TABELLA C

>SPAZIO PER TABELLA>

(16) La scelta del gruppo PKA è avvenuta in seguito ad una gara aperta e incondizionata che ha premiato il maggior offerente. Ne consegue che nel processo di privatizzazione non si riscontrano elementi di aiuti di Stato.

(17) L'apporto finanziario dell'investitore ammonta a 8,5 milioni di DEM ed è ripartito come segue:

TABELLA D

>SPAZIO PER TABELLA>

E.

(18) L'ETM è attiva nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali di depolverizzazione e di trattamento dei gas combusti. Il mercato geografico rilevante ha dimensioni mondiali. [...] Il mercato del prodotto rilevante è in crescita anche se in determinate aree geografiche non più a ritmi così veloci come quelli registrati tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Le previsioni di mercato permangono comunque positive grazie alla crescente importanza del risparmio energetico e all'acquisita consapevolezza a livello internazionale della necessità della tutela ambientale, come dimostra anche il moltiplicarsi delle norme sulla salvaguardia dell'ambiente. Nell'Unione europea è prevista una crescita del mercato in Spagna, Italia e Grecia. Secondo i dati forniti dalla Germania si prevede altresì un aumento nei paesi dell'Europa centrale e orientale, che dovranno adeguarsi alle vigenti norme comunitarie.

(19) Il mercato degli impianti industriali di depolverizzazione e di trattamento dei gas combusti è parte del più ampio mercato delle tecnologie ambientali, in cui è attivo anche il gruppo PKA, in particolare per quei processi che prevedono l'utilizzazione della pirolisi. L'utilizzo della pirolisi per il recupero di sostanze solide e gassose consente, rispetto ad altri procedimenti, di ridurre il problema dei residui grazie alla diminuzione del volume delle scorie; esso consente d'altra parte di eliminare del tutto i problemi legati all'incenerimento. Questo procedimento contribuisce alla riduzione dell'emissione di CO2; al contempo i gas prodotti possono venire utilizzati per la produzione di energia. Le sostanze recuperate con la pirolisi possono essere usate sia per la produzione di filtri che come gas nell'industria dell'energia e come residui solidi nell'edilizia. Negli impianti progettati dal gruppo PKA vengono utilizzati filtri prodotti dalla ETM. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione non si registra in questi settori, e in generale nel settore delle tecnologie ambientali, un eccesso di capacità produttiva(7).

F.

(20) In merito agli aiuti accordati alla SKET SMM e alle sue controllate fu avviato un procedimento formale di esame ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. L'ETM era stata inclusa in tale procedimento in considerazione del progettato trasferimento alla SKET SMM delle quote di partecipazione della ETM. Agli effetti giuridici questa cessione non ha mai avuto luogo. Nella fase di avvio del procedimento relativo alla ETM il problema principale era dato dalla mancanza di informazioni esaurienti sulla ristrutturazione. Dopo la privatizzazione dell'ETM, nel gennaio 1998, emersero vari problemi relativamente al progetto di ristrutturazione a suo tempo presentato. L'impegno finanziario dell'investitore appariva troppo limitato così come non risultava chiaro l'importo totale degli aiuti. Queste questioni sono state in seguito chiarite grazie alle informazioni fornite successivamente.

III. VALUTAZIONE DELLE MISURE

A.

(21) Molte delle misure elencate nella tabella A rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE per i motivi che vengono di seguito illustrati. L'ETM è attiva su un mercato del prodotto esistente anche in altri Stati membri. Di conseguenza il commercio tra Stati membri viene ad esserne pregiudicato. Misure pubbliche di sostegno finanziario in favore di aziende in difficoltà costituiscono di per sé aiuti, dato che molto verosimilmente queste aziende non sarebbero in grado di ottenere finanziamenti privati. Per questo gli aiuti in quanto tali minacciano di falsare la concorrenza. Le misure(8) a favore della ETM vanno quindi considerate come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e quindi - se non trovano applicazione le deroghe previste dal trattato stesso - come incompatibili con il mercato comune.

(22) La somma di 17,442 milioni di DEM, di cui alla prima voce della tabella C, fu accordata nel 1996 e soddisfa le condizioni stabilite dal regime specifico applicabile agli aiuti concessi dalla Treuhandanstalt(9). La successiva rinuncia al rimborso del prestito non costituisce un nuovo aiuto poiché i prestiti e le garanzie concessi nell'ambito del regime di aiuti della Treuhandanstalt erano destinati ad aziende in situazione di particolare difficoltà e all'epoca si era dato per scontato che queste non sarebbero state in grado di rimborsarli. Si era dunque ritenuto che l'intensità dell'aiuto in queste casi potesse presumibilmente raggiungere il 100 %. La voce n. 7 della tabella C non costituisce una forma di aiuto(10) così come non lo è la voce n. 8, dato che non si tratta di finanziamenti pubblici. Il contributo per gli investimenti per un ammontare di 442000 DEM(11) (quarta voce) rientra in un regime di aiuti regionali precedentemente autorizzato dalla Commissione e non merita quindi un ulteriore esame. Ne consegue che, nell'ambito di questa decisione, l'importo dei finanziamenti da considerare ammonta a 22,752 milioni di DEM.

(23) In conformità con l'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE sono da autorizzarsi gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1. L'unica base giuridica che consenta di legittimare l'autorizzazione degli aiuti alla ristrutturazione in favore dell'ETM, un'azienda in difficoltà, è data dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). La deroga in esso prevista si applica però soltanto nel caso in cui gli aiuti soddisfino i criteri fissati negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ("orientamenti")(12).

(24) Questi orientamenti non si applicano agli aiuti in oggetto nella loro versione del 1999(13), dato che non ne sono stati più concessi dopo la pubblicazione dei nuovi orientamenti.

(25) La Commissione è del parere che gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione possano contribuire a promuovere specifici settori economici senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, sempre che sussistano le condizioni previste nella sezione 3 degli orientamenti. Se dette condizioni sono rispettate, la Commissione potrà autorizzare gli aiuti. Se le aziende da salvare o da ristrutturare hanno sede in aree assistite, allora la Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, lettere a) e c), ne terrà conto in conformità con le considerazioni di politica regionale illustrate al punto 3.2.2 degli orientamenti.

B.

(26) I criteri fissati negli orientamenti sono rispettati soltanto quando il piano di ristrutturazione consenta di ripristinare, in un lasso di tempo da considerarsi adeguato sulla base di previsioni realistiche, la redditività a lungo termine dell'azienda in difficoltà.

(27) Come già osservato in precedenza, la ETM è un'azienda in difficoltà(14). Per tale motivo questa azienda può essere beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione.

(28) I problemi che la ETM ha dovuto affrontare e le misure adottate per risolverli sono stati illustrati nei considerando che precedono(15). Prima della privatizzazione sono state intraprese misure che riguardavano una parte dei problemi; dopo la privatizzazione ne sono state avviate altre per risolvere i restanti problemi, compresa la questione della fusione con la società controllante. I risultati economici dell'ETM rispondono agli obiettivi fissati al momento della privatizzazione. Gli impegni assunti dall'investitore hanno già avuto positivi riscontri nella raccolta ordini della ETM, che alla fine del 1999 ammontava a 7,8 milioni di DEM, ben al di sopra della media del comparto. Per il 2000 l'ETM si è aggiudicata una commessa per la costruzione di un impianto pirolitico in Cile che va ad aggiungersi ad un portafoglio ordini che ammonta a 6-8 milioni di DEM. Di conseguenza il ripristino della redditività in un lasso di tempo adeguato appare realistico. L'azienda soddisfa quindi il criterio in esame.

C.

(29) Gli orientamenti prescrivono un'ulteriore condizione perché gli aiuti alla ristrutturazione possano essere autorizzati: deve essere evitata ogni indebita distorsione della concorrenza che potrebbe derivare dagli aiuti.

(30) Secondo quanto stabilito negli orientamenti, il beneficiario degli aiuti deve, in caso di una sovraccapacità produttiva strutturale nell'ambito del mercato rilevante, operare una definitiva riduzione della sua capacità produttiva. Se al contrario non si registra una sovraccapacità produttiva strutturale allora il beneficiario degli aiuti non dovrà ridurre la propria capacità produttiva ma, durante la fase di ristrutturazione, non potrà neanche, come regola generale, incrementarla.

(31) Come illustrato sopra(16), secondo quanto a conoscenza della Commissione, non si registrano sul mercato rilevante, cioè quello delle tecnologie per l'ambiente a cui va ascritta anche la costruzione di impianti di depolverizzazione e di trattamento dei gas combusti, una sovraccapacità produttiva strutturale. Questo nuovo mercato appare effettivamente un mercato in crescita. La ETM non avrà quindi bisogno di ridurre definitivamente la propria capacità produttiva, tanto più che la ETM dal 1990 ha provveduto ad un blocco parziale della propria capacità produttiva.

(32) Dato che, tra l'altro, la parte più consistente degli aiuti è stata da tempo accordata, l'azienda privatizzata non potrà più farne uso in futuro per imporsi aggressivamente sul mercato. Altrettanto remoto è il pericolo di un uso improprio degli aiuti concessi in occassione della privatizzazione per un importo di 10 milioni di DEM dato che questi sono finalizzati a coprire costi esattamente definiti, indicati nella tabella A. Si sono così evitati indebite distorsioni della concorrenza.

(33) La Commissione non dispone di elementi che segnalino una sovraccapacità sia nel mercato specifico in cui opera la ETM, beneficiaria degli aiuti, sia sui mercati in cui sono attive le altre aziende del gruppo PKA.

(34) Per i motivi illustrati e in considerazione del fatto che la ETM è una PMI e non detiene una quota molto grande di mercato, la Commissione è arrivata alla conclusione che gli aiuti concessi alla ETM non comporteranno un'indebita distorsione della concorrenza.

D.

(35) In conformità agli orientamenti, gli aiuti alla ristrutturazione devono soddisfare un'ulteriore presuppusto: essi devono limitarsi, per entità e intensità, al minimo indispensabile alla ristrutturazione e devono essere proporzionali ai vantaggi che possono derivarne per la Comunità. Tra l'altro si richiede all'investitore di contribuire alla ristrutturazione con un notevole apporto di mezzi propri.

(36) I costi della ristrutturazione ammontano ad un totale di 49,836 milioni di DEM. Come già illustrato, si tratta dell'investimento minimo necessario per attuare la ristrutturazione. Circa 17,442 milioni di DEM rientrano nel regime di aiuti della Treuhandanstalt e non se ne terrà conto ai fini del giudizio di proporzionalità. Dei restanti 32,394 milioni di DEM, 8,5 milioni di DEM, quindi un apporto consistente, corrispondente a circa il 26 %, verranno finanziati dall'investitore.

(37) La Commissione ha tratto quindi la conclusione che le riserve da essa espresse in occasione dell'avvio del procedimento sono state rimosse e che il criterio della proporzionalità degli aiuti è rispettato.

E.

(38) Condizione ulteriore fissata dagli orientamenti è che il piano di ristrutturazione notificato alla Commissione e da questa autorizzato deve essere attuato nella sua interezza e tutte le condizioni imposte nella decisione della Commissione devono essere rispettate. In caso contrario la Commissione prenderà misure perché gli aiuti vengano restituiti, sempre che la Commissione non modifichi la propria decisione iniziale sulla base di una nuova notifica da parte dello Stato membro interessato. La ristrutturazione della ETM è sostanzialmente conclusa. Inoltre la Germania ha assicurato che verranno prese tutte le misure possibili per garantire che il piano venga attuato. Per questi motivi, la Commissione ha potuto concludere che anche questo criterio fissato dagli orientamenti è rispettato.

IV. CONCLUSIONE

(39) La Commissione constata che la Germania ha attuato le misure di aiuto oggetto di esame contravvenendo alle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, come la Commissione ha argomentato sopra(17), gli aiuti risultano compatibili con il mercato comune in quanto rispondono agli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione. La Commissione ha anche tenuto conto del fatto che l'ETM ha sede in un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH ("ETM") e che forma oggetto della presente decisione, ammonta a 22,752 milioni di DEM ed è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. Le misure comprendono:

a) una sovvenzione della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben ("BvS") all'atto della privatizzazione (9,5 milioni di DEM);

b) prestiti della BvS negli anni 1996 e 1997 (12,2 milioni di DEM);

c) una sovvenzione della BvS per la ricerca e sviluppo (529000 DEM);

d) sovvenzioni agli investimenti negli anni 1996 e 1997 (523000 DEM).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è tenuta a presentare una relazione annuale sull'attuazione del piano di ristrutturazione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 215 del 19.8.1995, pag. 8, e GU C 298 del 9.10.1996, pag. 2.

(2) GU C 298 del 9.10.1996, pag. 2.

(3) GU L 314 dell'8.11.1997, pag. 20.

(4) La pirolisi è un processo di combustione ad altissime temperature per mezzo del quale le molecole delle sostanze organiche vengono spezzate in assenza di ossigeno. Avviene sotto pressione ad a temperature superiori ai 430 °C. Le sostanze solide così recuperate possono trovare impiego ad esempio nell'edilizia, quelle gassose vengono impiegate per produrre energia.

(5) Nel 1997, ad esempio, si sono registrate, nei tradizionali settori d'attività, perdite per 4,9 milioni di DEM e nel 1996 per 7,4 milioni di DEM.

(6) La tabella contiene soltanto alcuni dati fondamentali. Le singole colonne non sono complete a fini del calcolo.

(7) Sul più generale mercato delle tecnologie ambientali e del riciclo vedi "Panorama dell'industria UE 1997", capitolo 19; l'unico mercato per il quale è prevista una contrazione è quello del trattamento dei solventi chimici.

(8) Cfr. considerando 22.

(9) Per quanto riguarda gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 1994, cfr. la decisione della Commissione sull'attività della Treuhandanstalt in Sassonia NN 108/91 e E 15/92. Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel 1995, cfr. anche la relativa decisione della Commissione N 768/94.

(10) Nel caso N 117/92, gli aiuti finanziari per misure di protezione ambientale, con le quali si sarebbero contemporaneamente dovuti creare posti di lavoro, non furono considerati dalla Commissione come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(11) "Investitionszulagengesetz" (legge sugli incentivi agli investimenti): le misure che scaturiscono da questa legge sono considerate alla stregua di aiuti regionali all'investimento ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono stati autorizzati dalla Commissione sulla base della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (regime di aiuti autorizzato N 494/A/95).

(12) GU C 368 del 23.12. 1994.

(13) Cfr. sezione 7 degli orientamenti (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

(14) Cfr. considerando 10.

(15) Cfr. considerando 10.

(16) Cfr. considerando 18.

(17) Cfr. considerando 21 e 22.

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