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Document 32000R1187

    Regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    GU L 133 del 6.6.2000, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1187/oj

    32000R1187

    Regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 133 del 06/06/2000 pag. 0019 - 0020


    Regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione

    del 5 giugno 2000

    che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna, la Francia e il Portogallo hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di alcune denominazioni quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

    (2) Si è constatato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento citato, che esse sono conformi alle disposizioni di tale regolamento e comprendono tutti gli elementi previsti all'articolo 4.

    (3) In seguito alla pubblicazione delle denominazioni riportate nell'allegato del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Esse sono state ritenute tuttavia infondate e pertanto irricevibili. Le opposizioni suddette non rispondevano ai criteri dettagliati al paragrafo 4 dell'articolo 7.

    (4) Di conseguenza, le denominazioni in oggetto possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e pertanto essere protette sul piano comunitario quali denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

    (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 547/2000(5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette nel Registro delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

    (2) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

    (3) GU C 228 dell'11.8.1999, pag. 13; GU C 229 del 12.8.1999, pag. 3; GU C 239 del 24.8.1992, pag. 2; GU C 238 del 21.8.1999, pag. 21; GU C 262 del 16.9.1999, pag. 4.

    (4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

    (5) GU L 67 del 15.3.2000, pag. 8.

    ALLEGATO

    PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

    Formaggi

    PORTOGALLO

    Queijo mestiço de Tolosa (IGP)

    Ortofrutticoli e cereali

    FRANCIA

    Haricot tarbais (IGP)

    Pomme de terre de l'île de Ré (AOP)

    Riz de Camargue (IGP)

    PORTOGALLO

    Anona da Madeira (AOP)

    Grassi

    SPAGNA

    Olio d'oliva

    Montes de Toledo (AOP)

    FRANCIA

    Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence (AOP)

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari, burro escluso)

    FRANCIA

    Miel de Corse - Mele de Corsica (AOP)

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