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Document 22000D0210(10)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 10/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 35 del 10.2.2000, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/10(2)/oj

    22000D0210(10)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 10/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 035 del 10/02/2000 pag. 0041 - 0041


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 10/1999

    del 29 gennaio 1999

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 121/98, del 18 dicembre 1998(1);

    considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/42/CE della Commissione, del 19 giugno 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)(2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 56b (direttiva 95/21/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito quanto segue: ", modificata da:

    - 398 L 0042: direttiva 98/42/CE della Commissione, del 19 giugno 1998 (GU L 184 del 27.6.1998, pag. 40).".

    Articolo 2

    I testi della direttiva 98/42/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    F. BARBASO

    (1) GU L 297 del 18.11.1999, pag. 50.

    (2) GU L 184 del 27.6.1998, pag. 40.

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