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Document 22000D0210(07)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 7/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

    GU L 35 del 10.2.2000, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/7(2)/oj

    22000D0210(07)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 7/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 035 del 10/02/2000 pag. 0037 - 0038


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 7/1999

    del 29 gennaio 1999

    che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/98, del 18 dicembre 1998(1);

    considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/33/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)(2);

    considerando che le disposizioni relative ai paesi terzi della direttiva 97/33/CE vanno modificate ai sensi dell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 5ca (decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo è inserito il punto seguente: "5cb. 397 L 0033: direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32).

    Ai sensi del presente accordo, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:

    a) all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), la parola 'trattato' è sostituita da 'accordo';

    b) per quanto riguarda l'interconnessione con organismi di paesi terzi di cui all'articolo 21 della direttiva, si applica il testo seguente:

    1) per ottenere il massimo grado di convergenza nell'applicazione delle norme relative ai paesi terzi nel settore dell'interconnessione, le parti contraenti si scambiano informazioni come indicato nell'articolo 21, paragrafo 1 e avviano consultazioni sulle questioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 nel quadro del Comitato misto SEE secondo procedure specifiche da concordare.

    2) In caso di negoziati con un paese terzo in base all'articolo 21, paragrafo 2, per ottenere diritti comparabili per i suoi organismi, la Comunità cerca di ottenere pari trattamento per gli organismi degli Stati EFTA".

    Articolo 2

    I testi della direttiva 97/33/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    F. BARBASO

    (1) GU L 297 del 18.11.1999, pag. 49.

    (2) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

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