Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2000_019_R_0030_01

    2000/46/CE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1998/1999 - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1998/1999 - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1998/1999

    GU L 19 del 25.1.2000, p. 30–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    32000D0046

    2000/46/CE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1998/1999

    Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/2000 pag. 0030 - 0030


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 luglio 1999

    relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1998/1999

    (2000/46/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) l'applicazione del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE di Lomé(1) e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India(2) è garantita, a norma dei rispettivi articoli 1, paragrafo 2, nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

    (2) è opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1998/1999,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1998/1999.

    I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. HEMILÄ

    (1) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 216.

    (2) GU L 190 del 22.7.1975, pag. 35.

    Top