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Document 31999D0306

1999/306/CE: Decisione della Commissione, del 20 aprile 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE o 69/208/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 1011]

GU L 118 del 6.5.1999, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/306/oj

31999D0306

1999/306/CE: Decisione della Commissione, del 20 aprile 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE o 69/208/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 1011]

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1999 pag. 0064 - 0065


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1999

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE o 69/208/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 1011]

(1999/306/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE(2), in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 16,

viste le domande presentate dalla Finlandia e dalla Svezia,

(1) considerando che negli Stati membri suddetti la quantità disponibile di sementi di tutte le categorie di varietà primaverili del pisello dei campi destinato al consumo umano e di varietà precoci di semi di lino adatte a condizioni di crescita nordiche, con esiguo tenore di clorofilla e da utilizzare in prodotti medicinali, che soddisfano i requisiti delle summenzionate direttive per quanto riguarda la facoltà germinativa è insufficiente e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;

(2) considerando che è impossibile sopperire a tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalle suddette direttive;

(3) considerando che la Finlandia e la Svezia devono quindi essere autorizzate ad ammettere, fino al 30 giugno 1999, la commercializzazione di sementi delle specie summenzionate soggette a requisiti meno rigorosi;

(4) considerando inoltre che altri Stati membri in grado di fornire alla Finlandia o alla Svezia sementi non conformi ai requisiti delle suddette direttive devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili del pisello dei campi destinato al consumo umano o di semi di lino che non soddisfano le condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE o 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella prevista nell'allegato;

b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

Articolo 2

La Svezia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili del pisello dei campi destinato al consumo umano che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella fissata nell'allegato;

b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi.

Articolo 3

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste agli articoli 1 e 2 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si prestano mutua assistenza sul piano amministrativo. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano lo Stato membro richiedente circa la loro intenzione di ammettere la commercializzazione delle sementi in causa. Quest'ultimo può opporvisi soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2) GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

(3) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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