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Document 31999R0953

Regolamento (CE) n. 953/1999 della Commissione, del 5 maggio 1999, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 118 del 6.5.1999, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/953/oj

31999R0953

Regolamento (CE) n. 953/1999 della Commissione, del 5 maggio 1999, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1999 pag. 0023 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 953/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1999

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/1999(2) della Commissione, in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

(1) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

(2) considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

(3) considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

(4) considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

(5) considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

(6) considerando che parconazolo deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(7) considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, imidocarbo, carazololo, pirlimicina, danoflossacina, josamicina e bacitracina devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(8) considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE(4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

(9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 58.

(3) GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

(4) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

ALLEGATO

A. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato: 2. Composti organici

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B. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato: 1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.2. Macrolidi

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1.2.06. Quinoloni

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1.2.12. Polipeptidi

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1.2.13. Lincosamidi

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2. Agenti antiparassitari

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.1. Carbanilidi

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3. Agenti attivi sul sistema nervoso

3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

3.2.2. Antiadrenergici

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