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Document 31999R0866

Regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione, del 26 aprile 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali

GU L 108 del 27.4.1999, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/866/oj

31999R0866

Regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione, del 26 aprile 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 27/04/1999 pag. 0021 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 866/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1999

concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE(2), in particolare l'articolo 9 undecies e l'articolo 3,

(1) considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

(2) considerando che, in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE(4), autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, di microrganismi e di loro preparati;

(3) considerando che dall'esame dei fascicoli presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CEE emerge che possono essere provvisoriamente autorizzati alcuni preparati appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microorganismi;

(4) considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità di detti preparati;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo "enzimi" elencati nell'allegato I del presente regolamento possono essere autorizzate, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo "microorganismi" elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20.

(3) GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.

(4) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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