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Document 31999L0024

Direttiva 1999/24/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/32/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 104 del 21.4.1999, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009L0079

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/24/oj

31999L0024

Direttiva 1999/24/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/32/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 21/04/1999 pag. 0016 - 0018


DIRETTIVA 1999/24/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/32/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote(1), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16,

vista la direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote(2), in particolare l'articolo 3,

(1) considerando che la direttiva 93/32/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva;

(2) considerando che l'evoluzione tecnica consente ora di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/32/CEE; che, al fine di permettere il buon funzionamento del sistema di omologazione del veicolo completo, appare quindi opportuno chiarire o integrare alcune prescrizioni di detta direttiva;

(3) considerando che, a tale scopo, è opportuno adeguare le prescrizioni relative al fissaggio della cinghia e le informazioni riportate nella sezione B della scheda informativa;

(4) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/32/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

- rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote o di un tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due ruote, come pure la vendita o la messa in servizio dei dispositivi di ritenuta per passeggeri,

per motivi concernenti i dispositivi di ritenuta per passeggeri, se detti dispositivi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/32/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due ruote per motivi riguardanti il dispositivo di ritenuta per passeggeri e di qualsiasi tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/32/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

(2) GU L 188 del 29.7.1993, pag. 28.

(3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(4) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

ALLEGATO

1. Il punto 1.1 è sostituito dal seguente: "1.1. Cinghia

La cinghia deve essere montata sulla sella o su altre parti unite al telaio in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono essere studiati in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della cinghia con una pressione massima di 2 Mpa."

2. All'appendice 1 , la sezione B della scheda informativa è sostituita dalla seguente dicitura: "- da 1.4 a 1.4.2 compreso."

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