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Document 31999R0772
Council Regulation (EC) No 772/1999 of 30 March 1999 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway and repealing Regulations (EC) No 1890/97 and (EC) No 1891/97
Regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio, del 30 marzo 1999, che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia e abroga i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97
Regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio, del 30 marzo 1999, che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia e abroga i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97
GU L 101 del 16.4.1999, pp. 1–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2002: This act has been changed. Current consolidated version:
23/02/2002
Regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio, del 30 marzo 1999, che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia e abroga i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 16/04/1999 pag. 0001 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia e abroga i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(2), in particolare l'articolo 19, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: 1. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO (1) Con i regolamenti (CE) n. 1890/97(3) (in seguito "regolamento antidumping") e (CE) n. 1891/97(4) (in seguito "regolamento antisovvenzioni") sono stati istituiti un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi (in seguito "i dazi") sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento (non allo stato libero) dalla Norvegia (in seguito "salmoni"), escluse le importazioni di salmoni esportati dalle società delle quali la Commissione aveva accettato gli impegni. L'importo del dazio antidumping definitivo è stato stabilito a 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto(5) e l'aliquota del dazio compensativo definitivo è stata stabilita al livello del 3,8 % ad valorem applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti. (2) Con la decisione 97/634/CE(6) la Commissione ha accettato un impegno offerto dal Regno di Norvegia e gli impegni sul prezzo offerti da 190 esportatori norvegesi. (3) A norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito "regolamento antidumping di base") e dell'articolo 13, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in seguito "regolamento antisovvenzioni di base") sono stati istituiti dazi antidumping e compensativi provvisori(7) e/o definitivi(8) sulle importazioni di salmoni esportati da diverse società che avevano violato o revocato i loro impegni. In tutti i suddetti casi sono state applicate le aliquote di cui al precedente punto 1. 2. INCHIESTA DI RIESAME (4) Nel corso del controllo degli impegni sui prezzi effettuato dalla Commissione è emerso che l'efficacia delle varie misure era compromessa, in quanto in certi casi alcuni esportatori non soggetti a impegni sui prezzi riuscivano a vendere i salmoni sul mercato comunitario a prezzi pregiudizievoli, anche dopo il pagamento dei dazi. Questa circostanza accresceva il rischio che gli altri esportatori vincolati da impegni fossero quasi costretti ad abbassare i loro prezzi per competere con tali importazioni comparativamente convenienti e agissero quindi in modo contrario agli impegni assunti. Visto che le società vincolate da impegni esportano oltre l'80 %, del prodotto in questione, ciò comprometterebbe l'efficacia generale delle misure esistenti. (5) Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(9), la Commissione ha annunciato l'apertura per sua iniziativa di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, al fine di esaminare la possibilità di modificare la forma dei dazi onde impedire le importazioni di salmoni a prezzi pregiudizievoli. (6) La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame i produttori, gli esportatori e gli importatori interessati, i rappresentanti del paese esportatore, le industrie produttrici e esportatrici norvegesi e i produttori comunitari denunzianti. Nell'avviso di apertura la Commissione già considerava la possibilità che, per le importazioni a basso prezzo, la forma dei dazi fosse modificata in quella di un dazio variabile al livello indicato nello stesso avviso. Alle parti interessate è stata data l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro un termine stabilito. Diverse parti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto, ma nessuna ha chiesto di essere sentita. 3. SITUAZIONE ATTUALE DEL MERCATO (7) Occorre ricordare che i prodotti oggetto del procedimento sono i salmoni dell'Altantico d'allevamento, anche in filetti, freschi, refrigerati o congelati, attualmente classificabili nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 ed ex 0304 20 13, corrispondenti rispettivamente a pesci interi freschi o refrigerati, filetti freschi o refrigerati, pesci interi congelati e filetti congelati. (8) Nel controllare gli impegni, la Commissione ha constatato che durante, la seconda metà del 1998 il livello dei prezzi indicati per le esportazioni di salmoni è gradualmente sceso, su base settimanale, al di sotto del livello di prezzo non pregiudizievole stabilito nelle inchieste in seguito alle quali sono state adottate misure antidumping e antisovvenzioni. Tale evoluzione è confermata dalle statistiche delle esportazioni norvegesi e dai prezzi di vendita all'ingrosso rilevati nella Comunità. I prezzi delle importazioni di salmoni dalla Norvegia erano pertanto inferiori rispetto a quanto si potesse prevedere dopo l'imposizione delle misure iniziali e in condizioni di mercato normali. (9) Dal controllo degli impegni e dalla presente inchiesta è emerso che la pressione al ribasso dei prezzi verso un livello pregiudizievole era causata, in gran parte, da esportatori norvegesi non vincolati da impegni di prezzo che hanno iniziato a vendere i salmoni a prezzi inferiori, anche dopo il pagamento dei dazi, al livello non pregiudizievole. In effetti, come stabilito durante le inchieste in seguito alle quali sono state adottate le misure antidumping e antisovvenzioni, i salmoni sono commercializzati come un prodotto di base in un mercato relativamente trasparente e competitivo. Con tali condizioni di mercato un aumento delle vendite di salmoni sul mercato comunitario a prezzi inferiori ai livelli non pregiudizievoli fissati negli impegni renderebbe sempre più difficile per gli esportatori vincolati da impegni continuare a rispettare gli obblighi assunti. Questi esportatori quindi si trovano costretti a violare i loro impegni vendendo il prodotto ad un livelo di prezzo pregiudizievole, o devono far fronte ad una situazione in cui perdono la loro quota di mercato a favore degli esportatori non soggetti a impegni, che vendono ad un livelo di prezzo pregiudizievole. L'industria comunitaria, il governo norvegese e le associazioni di produttori ed esportatori norvegesi hanno tutti condiviso questa valutazione. (10) Tale valutazione è altresì avvalorata dalle osservazioni presentate da alcuni esportatori norvegesi sulle risultanze della presente inchiesta di riesame. Tutte le parti che hanno comunicato le loro osservazioni dopo l'apertura della presente inchiesta hanno confermato che le misure non avevano dato luogo alla stabilizzazione dei prezzi desiderata e molte di loro si sono espresse a favore di un riesame della forma dei dazi. (11) Si conclude pertanto che, nella loro forma attuale, i dazi non hanno l'effetto desiderato, in particolare per quanto riguarda lo scopo di rafforzare gli impegni, che sono stati inizialmente accettati da tutti gli esportatori noti e costituiscono quindi la principale misura adottata contro le pratiche di dumping e le sovvenzioni pregiudizievoli. 4. REVISIONE DELLA FORMA DEI DAZI (12) Le misure antidumping o antisovvenzioni sono intese ad eliminare rispettivamente il dumping o le sovvenzioni pregiudizievoli. La scelta della forma di dazio antidumping o antisovvenzioni adatta a tale scopo dipende dalle circostanze del caso in esame. (13) Sin dai primi anni '90 il mercato comunitario del salmone è stato colpito da crisi ricorrenti causate da prezzi all'importazione anormalmente bassi. Pertanto, in base al regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca(10), la Comunità, cominciando con il regolamento (CEE) n. 3270/91(11), ha più volte stabilito prezzi minimi, inizialmente per il salmone dell'Atlantico e del marzo 1994 per il salmone dell'Atlantico d'allevamento. Nel dicembre 1995, in base agli articoli 112, paragrafo 1 e 113, paragrafo 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo(12), sono state imposte misure di salvaguardia sotto forma di prezzo minimo sul salmone d'allevamento dell'Atlantico con il regolamento (CE) n. 2907/95 della Commissione(13). Dalle inchieste doganali è emerso che, nell'intero periodo, i valori dichiarati all'importazione spesso non corrispondevano ai prezzi realmente praticati dagli esportatori norvegesi nei confronti degli acquirenti comunitari indipendenti(14). Si è notato che ciò avveniva specialmente quando il salmone era commercializzato tra parti norvegesi e comunitarie collegate. (14) Sulla base di quanto sopra, nel 1997 si è deciso di imporre il dazio antidumping sotto forma di dazio specifico e il dazio compensativo sotto forma di dazio ad valorem al fine di garantirne l'efficacia. Data la prevalenza di operazioni tra parti collegate, detti dazi dovrebbero in linea di principio essere mantenuti onde evitare l'elusione delle misure. (15) Tuttavia, dalla presente inchiesta è emerso che tali dazi lasciano agli esportatori non vincolati da impegni la possibilità di esportare i salmoni a prezzi molto bassi, il che può compromettere il rispetto degli impegni e quindi la loro applicazione generale continuata. (16) Sarebbe pertanto opportuno rivedere in parte l'attuale forma dei dazi per far fronte alle suddette importazioni a basso prezzo e garantire che tutto il salmone originario della Norvegia sia importato ad un livello di prezzo non pregiudizievole. Quindi, nei casi in cui i dazi vigenti non bastino a garantire un prezzo all'importazione non pregiudizievole, il dazio antidumping dovrebbe essere sostituito da un prezzo minimo e diventare un dazio variabile. (17) Il salmone viene generalmente commercializzato in diverse presentazioni (senza visceri non decapitato, senza visceri decapitato, filetti di pesce interi, altri filetti o porzioni di filetti, ritagli). Pertanto, nel convertire i dazi vigenti nella loro nuova forma, si è dovuto stabilire un livello di prezzo minimo non pregiudizievole per ciascuna di tali presentazioni al fine di garantire un livello di protezione simile ai prezzi minimi fissati negli impegni. I diversi prezzi minimi sono essenzialmente derivati dal fattore di conversione del peso relativo a ciascuna presentazione in rapporto al suo equivalente pesce intero. Le presentazioni con i fattori di conversione del peso e i livelli di prezzo minimi corrispondenti figurano nell'allegato dell'avviso della Commissione relativo all'apertura della presente inchiesta. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. 5. DURATA DEI DAZI RIVEDUTI (18) Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base, la revisione della forma del dazio risultante dalla presente inchiesta non modifica la normale durata delle misure antidumping e antisovvenzioni in quanto il riesame non ha avuto per oggetto questioni relative al dumping e al pregiudizio. 6. SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1890/97 E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1891/97 (19) Il regolamento antidumping e il regolamento antisovvenzioni sono stati adottati separatamente in seguito all'apertura di due inchieste distinte sulle importazioni di salmoni oggetto di dumping e di sovvenzioni(15). Al fine di semplificare l'applicazione dei dazi, è opportuno sostituire detti regolamenti con un unico regolamento. Tuttavia, i fatti e le considerazioni stabiliti nel regolamento antidumping e nel regolamento antisovvenzioni restano validi come fatti e considerazioni del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. a) Sono istituiti un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 ed ex 0304 20 13, originari della Norvegia. b) Tali dazi non si applicano ai salmoni dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 e 0304 20 13*11). Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero si intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti degli Stati membri di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari. 2. a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 3,8 % (codice Taric: 8900). b) L'importo del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto (codice Taric: 8900). Tuttavia, se il prezzo franco frontiera comunitaria, compresi il dazio antidumping e il dazio compensativo, è inferiore al pertinente prezzo minimo di cui al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere è pari alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo franco frontiera comunitaria, compreso il dazio compensativo. 3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per kg di peso netto del prodotto: >SPAZIO PER TABELLA> 4. I dazi non si applicano alle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento esportati dalle società elecante nell'allegato del presente regolamento. 5. Salvo disposizione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 Qualora un nuovo esportatore del paese di esportazione in questione fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che non ha esportato le merci descritte all'articolo 1, paragrafo 1 nel periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può se del caso modificare, mediante regolamento, l'allegato onde estendee al nuovo esportatore l'esenzione dal pagamento dei dazi. Articolo 3 1. Il regolamento (CE) n. 1890/97 è abrogato. 2. Il regolamento (CE) n. 1891/97 è abrogato. 3. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1890/97 e al regolamento (CE) n. 1891/97 devono intendersi, ove necessario, come relativi al presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999. Per il Consiglio Il Presidente K.-H. FUNKE (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18). (2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. (3) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/1999 (GU L 37 dell'11.2.1999, pag. 1). (4) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/1999. (5) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1103/97 (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1), qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'Euro al tasso di un Euro per un ecu. (6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. (7) Regolamento (CE) n. 82/1999 (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 8). (8) Regolamento (CE) n. 772/98 (GU L 111 del 9.4.1998, pag. 10). Regolamento (CE) n. 2039/98 (GU L 263 del 26.9.1998, pag. 3). Regolamento (CE) n. 2052/98 (GU L 264 del 29.9.1998, pag. 17). Regolamento (CE) n. 2678/98 (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 1). Regolamento (CE) n. 297/1999 (GU L 37 dell'11.2.1999, pag. 1). (9) GU C 400 del 22.12.1998, pag. 4. (10) GU L 354 del 23.12.1991, pag. 1. Regolamento sostituito dal regolamento (CEE) n. 3759/92 (GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1). (11) GU L 308 del 9.11.1991, pag. 34. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 992/92 (GU L 105 del 23.4.1992, pag. 14). (12) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. (13) GU L 304 del 16.12.1995, pag. 38. (14) Nel marzo 1996 è emerso che i prezzi minimi imposti non erano riusciti ad arrestare il continuo calo del prezzo del salmone verso un livello inferiore al prezzo minimo all'importazione - Parlamento europeo, Risoluzione sulla crisi del mercato del salmone nell'Unione (GU C 65 del 4.3.1996, pag. 212). (15) GU C 253 del 31.8.1996, pagg. 18 e 20. ALLEGATO Elenco delle 119 società esonerate dal dazio antidumping e dal dazio compensativo definitivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 297/1999 >SPAZIO PER TABELLA>