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Document 31999D0255

1999/255/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1999, che autorizza, ai sensi della direttiva 92/81/CEE, alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, e che modifica la decisione 97/425/CE

GU L 99 del 14.4.1999, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/255/oj

31999D0255

1999/255/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 1999, che autorizza, ai sensi della direttiva 92/81/CEE, alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, e che modifica la decisione 97/425/CE

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 14/04/1999 pag. 0026 - 0027


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1999

che autorizza, ai sensi della direttiva 92/81/CEE, alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, e che modifica la decisione 97/425/CE

(1999/255/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 4 e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, ha autorizzato alcuni Stati membri ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che l'articolo 3 della decisione 97/425/CE(2) del Consiglio stabilisce che, entro il 31 dicembre 1998, su proposta della Commissione, il Consiglio decida se le deroghe che scadono il 31 dicembre 1998 debbano essere estese per un ulteriore periodo specifico;

considerando che alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che intendono continuare ad applicare alcune esenzioni o riduzioni di questo tipo previste nel loro diritto fiscale o introdurne di nuove;

considerando che, per specifiche considerazioni di ordine politico, alcune esenzioni e riduzioni dovrebbero continuare ad avere effetto fino al 31 dicembre 1999; che si dovrebbe prevedere una proroga oltre la suddetta data e che le riduzioni o esenzioni sono periodicamente riesaminate dalla Commissione per garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con gli altri obiettivi del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli obblighi di cui alla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(3), i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 1999, salvo che, anteriormente a tale data, il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, che tali deroghe debbono essere modificate o prorogate in tutto o in parte per un ulteriore periodo specifico:

1) Francia:

- per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

- per un'aliquota differenziata per il gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che essa rispetti il livello minimo stabilito dalla normativa comunitaria;

- per un'esenzione per l'olio minerale pesante impiegato nella produzione di allumina nella regione di Gardanne.

2) Italia:

- per una riduzione delle aliquote d'accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote rispettino le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

- per una riduzione delle aliquote d'accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e Trieste, a condizione che tali aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

- per un'esenzione dai diritti di accisa sugli oli minerali utilizzati nella produzione di allumina in Sardegna;

- per una riduzione dell'accisa sull'olio combustibile necessario per la produzione di vapore e sul gasolio utilizzato nei forni di essiccamento e di "attivazione" dei setacci molecolari nella provincia di Reggio Calabria, a condizione che tale aliquota rispetti le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3) Paesi Bassi

- per un'aliquota differenziata per il gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che essa rispetti il livello minimo stabilito dalla normativa comunitaria.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

(1) GU L 316 del 31.10.1992 pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22.

(3) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

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