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Document 31998H0477

    98/477/CE: Raccomandazione della Commissione del 22 luglio 1998 sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(1998) 2268] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 212 del 30.7.1998, p. 58–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/477/oj

    31998H0477

    98/477/CE: Raccomandazione della Commissione del 22 luglio 1998 sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(1998) 2268] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 212 del 30/07/1998 pag. 0058 - 0061


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1998 sulle informazioni necessarie a sostegno delle domande di valutazione della situazione epidemiologica dei paesi per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(1998) 2268] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/477/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155,

    (1) considerando che nuove informazioni pubblicate nel Regno Unito danno un ulteriore avallo all'ipotesi che esista un nesso tra l'esposizione all'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la nuova variante del morbo di Creutzfeldt Jacob (CJD) nell'uomo; che il 16 settembre 1997 il comitato consultivo britannico per le encefalopatie spongiformi è giunto alla conclusione che le recenti ricerche hanno fornito nuove e convincenti prove che l'agente della BSE è identico a quello della nuova variante del morbo di Creutzfeldt Jacob nell'uomo; che il 18 settembre 1997 il comitato consultivo per le sostanze patogene pericolose è giunto alla conclusione che l'agente della BSE dovrebbe essere classificato tra gli agenti patogeni per l'uomo; che il 26 novembre 1997 la Commissione ha adottato la direttiva 97/65/CE che ha classificato gli agenti della BSE e di altre TSE degli animali nella stessa categoria di rischio dell'agente patogeno del morbo di Creutzfeldt Jacob nell'uomo;

    (2) considerando che il 31 marzo 1998 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa ai materiali specifici a rischio in seguito alle conclusioni della sessione dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) nel mese di maggio 1998; che la Commissione ha nuovamente confermato l'intenzione di elaborare una proposta comunitaria più ampia in base all'articolo 100 A, che investirebbe anche il Consiglio e il Parlamento europeo; che al capitolo 3.2.13 del codice dell'UIE sulla BSE si raccomanda di tener conto della situazione epidemiologica di un paese o di una zona quando si effettuano importazioni;

    (3) considerando che un'analisi dei rischi basata su un metodo scientifico riconosciuto può dimostrare che in taluni paesi esiste un rischio sensibilmente più elevato di esposizione degli animali o dell'uomo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE); che un'accurata valutazione epidemiologica eseguita secondo norme uniformi attraverso una procedura comunitaria fornirà le informazioni necessarie sulla situazione di ciascun paese;

    (4) considerando che il comitato direttivo scientifico, nel parere emesso il 23 gennaio 1998, ha stabilito l'elenco dei fattori che determinano il rischio geografico nelle diverse zone; che lo stesso comitato, nel suo parere del 19-20 febbraio 1998, ha definito il contenuto di una pratica completa sulla situazione epidemiologica in riferimento alle TSE;

    (5) considerando che la presentazione delle informazioni conformemente al parere scientifico suddetto faciliterà il compito dei paesi nell'elaborazione di una domanda di riconoscimento della situazione epidemiologica in riferimento alle TSE; che la valutazione delle domande risulterà agevolata se i dati suddetti vengono presentati secondo il parere scientifico di cui sopra;

    (6) considerando che la strategia della Commissione in merito alla situazione epidemiologica dei paesi si fonderà sul parere del comitato direttivo scientifico; che la Commissione incoraggia pertanto i paesi a presentare una pratica conformemente alla presente raccomandazione,

    RACCOMANDA:

    1. che gli Stati membri siano invitati a presentare quanto prima possibile, e preferibilmente prima del 1° ottobre 1998, una domanda per il riconoscimento della loro situazione epidemiologica in riferimento alle TSE, il almeno una delle lingue ufficiali della Comunità;

    2. che gli Stati membri provvedano affinché i documenti giustificativi che accompagnano la domanda siano redatti e presentati conformemente alle raccomandazioni che figurano nell'allegato;

    3. che tutte le domande e richieste di informazioni supplementari siano indirizzate al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale «Politica dei consumatori e protezione della loro salute»

    DG XXIV.B.1

    Rue de la Loi/Wetstraat 200

    B-1049 Bruxelles

    Tel.: (32 2)295 39 62, fax: (32 2)299 63 01, e-mail: tse-status@dg24.cec.be

    4. che anche i paesi terzi possano fruire delle possibilità previste dalla presente raccomandazione;

    5. che i servizi della Commissione procedano alla valutazione delle pratiche e chiedano al comitato direttivo scientifico di esprimere un parere su tutte le domande.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    ALLEGATO

    Informazioni da trasmettere nell'ambito di una domanda di riconoscimento della situazione epidemiologica

    Tutti i dati devono essere trasmessi su base annuale, di preferenza a partire dal 1980, e comunque almeno dal 1988.

    Gli Stati che presentano una domanda devono adoperarsi per fornire informazioni complete e coerenti. Ai fini della valutazione dei rischi, è possibile che i dati mancanti o considerati incompleti o insoddisfacenti debbano essere sostituiti dalle ipotesi più pessimistiche.

    Devono essere trasmesse le seguenti informazioni:

    1. Struttura e dinamica delle popolazioni di bovini, ovini e caprini

    a) numero assoluto di animali per specie e per razza, viventi e al momento della macellazione;

    b) classi di età degli animali per specie, razza, sesso e tipo;

    c) classi di età degli animali per specie, razza, sesso e tipo al momento della macellazione;

    d) ripartizione geografica degli animali per specie e per razza;

    e) ripartizione geografica degli animali in funzione del sistema di allevamento, delle dimensioni dell'allevamento e delle finalità della produzione;

    f) sistema di identificazione e rintracciabilità degli animali.

    2. Scambi di animali

    a) importazioni ed esportazioni;

    b) scambi all'interno di una determinata area geografica;

    c) importazioni di embrioni e di sperma;

    d) utilizzo degli animali, degli embrioni o dello sperma importati;

    e) sistemi utilizzati nei macelli per l'identificazione degli animali e della loro origine, nonché dati ottenuti da tali procedure.

    3. Alimenti per animali

    a) produzione nazionale di farine di carne e di ossa e loro utilizzo in funzione delle specie e dei sistemi di allevamento (in particolare la percentuale di farina di produzione nazionale somministrata ai bovini, ovini e caprini);

    b) importazioni di farine di carne e di ossa con indicazione del paese d'origine e loro utilizzo in funzione delle specie e dei sistemi di allevamento (in particolare la percentuale di farina di carne e di ossa somministrata ai bovini, ovini e caprini);

    c) esportazioni di farine di carne e di ossa, con indicazione del paese di destinazione.

    4. Divieti relativi alle farine di carne e di ossa

    a) descrizione completa;

    b) date di introduzione;

    c) effettiva applicazione, sorveglianza e dati riguardanti l'osservanza del divieto;

    d) possibilità di contaminazione incrociata con altri alimenti.

    5. Divieti relativi a frattaglie bovine specifiche e a materiale specifico a rischio

    a) descrizione completa;

    b) date di introduzione;

    c) effettiva applicazione, sorveglianza e dati riguardanti l'osservanza del divieto.

    6. Sorveglianza delle TSE, con particolare riguardo alla BSE e alla scrapie

    a) incidenza dei casi di BSE e di scrapie confermati da esami di laboratorio;

    b) classi di età, ripartizione geografica e paesi di origine dei casi registrati;

    c) incidenza dei disturbi neurologici per i quali il quadro clinico non consenta di escludere la diagnosi di TSE nelle varie specie animali;

    d) metodologie e programmi di sorveglianza e di registrazione dei casi clinici di BSE e di scrapie, comprese le azioni di formazione e di sensibilizzazione destinate ad agricoltori, veterinari, organismi di controllo e autorità;

    e) incentivi per incoraggiare la denuncia dei casi registrati, regimi di compensazione;

    f) metodologie per la conferma sulla base di esami di laboratorio e la registrazione dei casi sospetti di BSE e di scrapie;

    g) ceppi di eventuali agenti patogeni responsabili della BSE o della scrapie;

    h) sistemi esistenti o progetti in corso per una sorveglianza mirata ed efficace.

    7. Sistemi di fusione e trasformazione degli alimenti per animali

    a) sistemi utilizzati di fusione e di trasformazione degli alimenti per animali;

    b) natura dei documenti degli impianti di fusione e di trasformazione;

    c) parametri quantitativi e qualitativi relativi alla produzione di farine di carne ed ossa e di sego per ogni sistema di trasformazione;

    d) aree geografiche da cui provengono i materiali trattati;

    e) tipo di materie prime utilizzate;

    f) parametri relativi alle linee di trasformazione distinte per i materiali provenienti da animali sani e da animali sospetti;

    g) sistemi di trasporto e di magazzinaggio delle farine di carne e di ossa o degli alimenti contenenti tali farine.

    8. Macellazione correlata alla BSE e alla scrapie

    a) criteri di macellazione;

    b) data di introduzione del regime di macellazione ed eventuali modifiche intervenute successivamente;

    c) animali macellati (informazioni specificate al punto 1);

    d) dimensioni degli allevamenti interessati.

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